Articolo 5 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
In mancanza di deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Esse sono infatti dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44566; S. 101/2021 - mass. 43851 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s , in relazione agli artt. 143 e 145 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., e all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 60, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che aggiunge il comma 8- bis all'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, secondo cui, nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento urbanistico e dell'adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, i comuni possono rilasciare, a fronte di specifica istanza e del rispetto di condizioni procedurali ed economiche stabilite nello stesso comma 60, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria. La prevista possibilità non ha quale effetto la deroga ai termini per l'adeguamento dei piani urbanistici a quello paesaggistico, definiti nel cod. beni culturali e nelle NTA del piano paesaggistico, essendo, peraltro, la stessa disposizione impugnata a subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla sussistenza di «tutti gli altri presupposti di legge»).
Il ricorso in via principale deve contenere una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti: S. 42/2021 - mass. 43697; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 32/2017 - mass. 39457 ). L'andamento contraddittorio e perplesso del ricorso si traduce nell'inidoneità del medesimo a evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus , determinando l'inammissibilità dell'impugnazione. ( Precedente: S. 176/2021 - mass. 44087 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione e contraddittoria illustrazione delle ragioni dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione alla legge n. 14 del 2006, e secondo, lett. s , in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., nonché all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 61, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che, nel modificare l'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, amplia le possibilità di edificazione e di trasformazione urbanistica o edilizia delle zone umide su cui esiste un vincolo paesaggistico. L'esame del merito è precluso dalla carenza di motivazione di talune censure e dai profili di contraddittorietà che caratterizzano l'illustrazione delle ragioni dell'impugnativa).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44541; O. 51/21 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647 ). (Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 81, terzo comma, 97, 119 e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 24, 25, 48, 49, 63 e 65 dello statuto speciale, in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 154 del 2019 - dell'art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, che ha stabilito che gli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF debbano essere determinati, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dallo steso Ministero - Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentati di ciascuna autonomia speciale. La rinuncia al ricorso è motivata dal fatto di dover dar seguito all'accordo stipulato in data 1° marzo 2022 tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.).
Le norme che comportano spese, quando non sono connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, sono assoggettate al principio della sostenibilità economica. Pertanto un ente locale, nell'assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare idonea considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, con studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e con l'articolazione delle singole coperture finanziarie, a presidio della sana gestione finanziaria. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020; S. 227/2019 - mass. 40866 ). Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Il profilo dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo anche in considerazione del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. ( Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42529; S. 250/2013 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost. - dell'art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La norma censurata - prevedendo una inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto, senza escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla deliberazione - non vìola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, del pluralismo autonomistico, di equilibrio dei bilanci pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione, né contrasta con il ruolo costituzionale assegnato al Comune. Essa infatti è espressiva di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali e si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e quella di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale. In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono). ( Precedenti: S. 115/2020; S. 269/1998 - mass. 24089; S. 242/1994 - mass. 20396 ).
La notificazione del ricorso in un luogo errato, diverso dalla sede dell'ente, non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità. ( Precedente: O. 101/2017 - mass. 39509 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per decadenza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lett. p , Cost. e all'art. 3, primo comma, lett. b , dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art.1 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2019, ai sensi del quale, nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali - possono restare in carica fino all'insediamento degli organi provinciali, da eleggersi entro il 1° luglio 2020. È infatti decorso il termine per impugnare senza che all'ente convenuto sia stato notificato l'atto di gravame e non si è altrimenti instaurato il contraddittorio).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., che estende anche alle concessioni lacuali e fluviali e a quelle relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione, la proroga generalizzata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sino alla fine del 2033. La disposizione impugnata afferisce in via prevalente a una materia di competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.; ciò svuota di fondamento anche l'ulteriore censura regionale relativa alla pretesa violazione del principio di leale cooperazione, la quale si fonda sull'erronea prospettazione, di una "chiamata in sussidiarietà" di funzioni amministrative che lo Stato avrebbe compiuto in materie rientranti nella competenza legislativa primaria regionale. ( Precedenti: S. 250/2015 - mass. 38641 ).
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell'art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall'ordinanza di rimessione - l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l'estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa. ( Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996 ).
È inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime, previsti dall'art. 127, secondo comma, Cost. e dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42296; S. 160/2009 - mass. 33449 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033, perché sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originari. Il Ragioniere generale dello Stato ha riferito - nell'audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - che il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, per cui la differenza fra quanto effettivamente perso dai Comuni e quanto assegnato dallo Stato a titolo di contributo ristorativo ammonterebbe a circa 40 milioni di euro. Tale ridimensionamento consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); né il ricorrente fornisce prova che la riduzione in questione abbia impattato significativamente sulle finanze locali. La non fondatezza della questione peraltro non esime la Corte costituzionale dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti. ( Precedente: S. 62/2020 - mass. 43127 ).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., nella parte in cui prevede la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), calibrata sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard. La disposizione impugnata non risulta affetta da irrazionalità benché i dati emersi - tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, quanto dalla documentazione depositata - sugli effetti in termini di shock perequativo subiti da circa 4100 enti, in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. ( Precedente: S. 129/2016 - mass. 38895 ).