Pronuncia 220/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell'art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosso dalla Regione Liguria con ricorso spedito per la notificazione il 22 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020, iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; vista l'ordinanza istruttoria n. 79 del 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione, che ha disposto l'audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nella camera di consiglio del 24 giugno 2021; uditi nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il Ragioniere generale dello Stato, dott. Biagio Mazzotta, e del Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), dott. Enrico Ferri, alla presenza dell'avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e dell'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossa, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Angelo Buscema
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Legge - In genere - Annullamento di disposizioni abrogatrici - Reviviscenza delle disposizioni abrogate - Condizioni. (Classif. 141001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 57, comma 1
- legge-Art.
Enti locali - In genere - Autonomia finanziaria - Possibili riduzioni delle risorse disponibili - Limiti - Divieto di irreparabile pregiudizio delle funzioni - Gradazione dell'onere della prova - Valutazione non atomistica delle manovre incidenti sulle finanze degli enti territoriali. (Classif. 095001).
Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Ius superveniens - Possibile trasferimento della questione - Condizioni - Modifiche non satisfattive e marginali - Necessità di salvaguardare l'onere di impugnazione, quale espressione del principio di tutela delle parti. (Classif. 113001).
Giudizio costituzionale - Termini processuali - Termine di decadenza per l'impugnazione di leggi - Inammissibilità delle impugnazioni successive al suo spirare (nella specie: relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033). (Classif. 111008).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 892
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Attribuzione agli stessi, per gli anni dal 2020 al 2022, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro, anziché di 625 milioni di euro - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e dei principi dell'integrale correlazione fra risorse e funzioni e della promozione delle autonomie locali - Non fondatezza delle questioni - Necessità che il legislatore statale definisca i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), stante il suo perdurante ritardo. (Classif. 036004).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 554
Parametri costituzionali
Regioni (competenza esclusiva statale) - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) - Strumento di svolgimento dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni - Loro definizione - Dovere in capo allo Stato, anche ai fini dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e di equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Classif. 216007).
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Redistribuzione - Calcolo della quota di perequazione, calibrata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - Fissazione delle percentuali di incremento, dal 2020 al 2030 - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dei principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con i fondi attribuiti e delle prerogative delle autonomie locali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 57, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Determinazione della progressione di incremento, ristorativa dei tagli precedenti - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 849