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Pronuncia 220/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell'art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosso dalla Regione Liguria con ricorso spedito per la notificazione il 22 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020, iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; vista l'ordinanza istruttoria n. 79 del 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione, che ha disposto l'audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nella camera di consiglio del 24 giugno 2021; uditi nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il Ragioniere generale dello Stato, dott. Biagio Mazzotta, e del Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), dott. Enrico Ferri, alla presenza dell'avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e dell'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossa, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Angelo Buscema

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Legge - In genere - Annullamento di disposizioni abrogatrici - Reviviscenza delle disposizioni abrogate - Condizioni. (Classif. 141001).

La reviviscenza delle norme è fenomeno circoscritto a casi tassativi, coincidenti con le ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni. ( Precedente: S. 10/2018 - mass. 39714 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., la norma impugnata dalla Regione Liguria non dispone la mera abrogazione di un'altra, ma ne sostituisce il contenuto. Pertanto, l'eventuale caducazione della stessa non produrrebbe l'effetto di far tornare in vita quella precedente, dal che la non fondatezza dell'eccezione di inammissibilità).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 57, comma 1
  • legge-Art.

Enti locali - In genere - Autonomia finanziaria - Possibili riduzioni delle risorse disponibili - Limiti - Divieto di irreparabile pregiudizio delle funzioni - Gradazione dell'onere della prova - Valutazione non atomistica delle manovre incidenti sulle finanze degli enti territoriali. (Classif. 095001).

L'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa; sono pertanto ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. Grava comunque sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato, onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell'ammissibilità del ricorso o della sua fondatezza, e che per essere adempiuto è sufficiente una motivazione che chiarisca l'incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni ( Precedenti: S. 76/2020 - mass. 43279; S. 137/2018 - mass. 41372 ). Le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali. ( Precedenti: S. 83/2019 - mass. 42072; S. 188/2015 - mass. 38541 ).

Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Ius superveniens - Possibile trasferimento della questione - Condizioni - Modifiche non satisfattive e marginali - Necessità di salvaguardare l'onere di impugnazione, quale espressione del principio di tutela delle parti. (Classif. 113001).

In forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, per trasferire la questione sulla nuova norma occorre verificare se lo ius superveniens non sia satisfattivo per la ricorrente, abbia carattere marginale, ovvero non sia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, in grado di alterarne la portata precettiva. ( Precedenti: S. 44/2018 - mass. 39910; S. 80/2017 - mass. 41289; S. 40/2016 - mass. 38747; S.17/2015 - mass. 38235; S. 138/2014 - mass. 37945 ). (Nel caso di specie, le modifiche apportate dalla legge n. 178 del 2020 alla legge n. 160 del 2019 - con l'abrogazione dei commi 848 e 850 dell'art. 1, la previsione di due incrementi progressivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, FSC, e la modifica della legge n. 232 del 2016 - se da un lato non appaiono satisfattive per la Regione Liguria ricorrente, che ha impugnato il comma 848 della legge n. 160 del 2019, al contempo, però, non sono dotate di quella marginalità in grado di escludere una diversa portata precettiva della disposizione modificata, per cui non sussistono le condizioni che consentono di trasferire la questione sulla norma sopravvenuta, altrimenti supplendosi impropriamente all'onere di impugnazione).

Giudizio costituzionale - Termini processuali - Termine di decadenza per l'impugnazione di leggi - Inammissibilità delle impugnazioni successive al suo spirare (nella specie: relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033). (Classif. 111008).

È inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime, previsti dall'art. 127, secondo comma, Cost. e dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42296; S. 160/2009 - mass. 33449 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033, perché sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 892

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Attribuzione agli stessi, per gli anni dal 2020 al 2022, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro, anziché di 625 milioni di euro - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e dei principi dell'integrale correlazione fra risorse e funzioni e della promozione delle autonomie locali - Non fondatezza delle questioni - Necessità che il legislatore statale definisca i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), stante il suo perdurante ritardo. (Classif. 036004).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originari. Il Ragioniere generale dello Stato ha riferito - nell'audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - che il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, per cui la differenza fra quanto effettivamente perso dai Comuni e quanto assegnato dallo Stato a titolo di contributo ristorativo ammonterebbe a circa 40 milioni di euro. Tale ridimensionamento consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); né il ricorrente fornisce prova che la riduzione in questione abbia impattato significativamente sulle finanze locali. La non fondatezza della questione peraltro non esime la Corte costituzionale dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti. ( Precedente: S. 62/2020 - mass. 43127 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 554

Regioni (competenza esclusiva statale) - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) - Strumento di svolgimento dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni - Loro definizione - Dovere in capo allo Stato, anche ai fini dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e di equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Classif. 216007).

I LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali; oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), l'adempimento del dovere dello Stato di una loro definizione appare particolarmente urgente anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il d.l. n. 59 del 2021, come conv. Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. ( Precedenti: S. 197/2019 - mass. 41883, S. 117/2018 - mass. 41263 ).

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Redistribuzione - Calcolo della quota di perequazione, calibrata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - Fissazione delle percentuali di incremento, dal 2020 al 2030 - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dei principi della certezza delle risorse e del finanziamento integrale delle funzioni con i fondi attribuiti e delle prerogative delle autonomie locali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., nella parte in cui prevede la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), calibrata sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard. La disposizione impugnata non risulta affetta da irrazionalità benché i dati emersi - tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, quanto dalla documentazione depositata - sugli effetti in termini di shock perequativo subiti da circa 4100 enti, in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. ( Precedente: S. 129/2016 - mass. 38895 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 57, comma 1
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Determinazione della progressione di incremento, ristorativa dei tagli precedenti - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019 - la cui disamina, per effetto dello ius superveniens di cui alla legge n. del 2020, va circoscritta alle doglianze all'annualità 2020 -, che prevede le quote di progressione di incremento del Fondo di solidarietà comunale (FSC), così provvedendo a un progressivo recupero delle risorse venute meno per effetto dei tagli praticati nel 2014 dall'art. 47, comma 8, e del d.l. n. 66 del 2014, come conv. Come emerso in sede di audizione del 24 giugno 2021 - a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - e confermato dalla documentazione successivamente depositata, le somme stanziate per il FSC 2020 e i criteri di riparto di cui al d.P.C.m. 26 maggio 2020 sono stati oggetto di specifica intesa, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020, segnando così una netta soluzione di continuità rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugurando il progressivo ripristino dell'ammontare originario del FSC, anche tenendo conto degli incrementi degli stanziamenti previsti durante l'emergenza da COVID-19 dall'art. 106 del d.l. n. 32 del 2020, come conv., che ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai Comuni, ulteriormente integrato dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 849