Articolo 119 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, con riguardo al trattamento accessorio nel comparto della contrattazione collettiva regionale, prevede la possibilità di superare i limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale. La censura è priva di qualunque argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale.
L'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, con l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi. È tuttavia salva l'unica eccezione, prevista dall'art. 30, comma 1, terzo periodo, dello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, a favore di Regioni che, gestendo in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, nonché conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio, possono legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie. ( Precedenti: S. 132/2021 - mass. 43989; S. 197/2019 - mass. 41883 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ed m , Cost., l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 che - con riguardo al prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e la Regione Siciliana, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 - autorizza la copertura delle quote residue di capitale ed interessi, a decorrere dal 2016, mediante il Fondo sanitario. La norma regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, poiché correla ad una entrata certamente sanitaria, come il Fondo sanitario, una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa vìola altresì la competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni poiché all'onere per la restituzione del prestito allo Stato - spesa non sanitaria - è stata data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità. Sono invece state dichiarate inammissibili, per insufficiente e contraddittoria motivazione della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate dal rimettente in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, Cost). ( Precedenti: S. 62/2020 - mass. 43127; S. 181/2015 - mass. 38521 ).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44541; O. 51/21 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647 ). (Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 81, terzo comma, 97, 119 e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 24, 25, 48, 49, 63 e 65 dello statuto speciale, in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 154 del 2019 - dell'art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, che ha stabilito che gli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF debbano essere determinati, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dallo steso Ministero - Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentati di ciascuna autonomia speciale. La rinuncia al ricorso è motivata dal fatto di dover dar seguito all'accordo stipulato in data 1° marzo 2022 tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio determina l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/2022 - mass. 44824; O. 133/2022 - mass. 44812; O. 130/2022 - mass. 44826; S. 123/2022 - mass. 44987; S. 114/2022 - mass. 44896 ). (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, commi 90, 92, 93 e 115, della legge n. 178 del 2020, che attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, la definizione delle modalità attuative e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate per il fondo per l'ingresso gratuito dei cittadini italiani residenti all'estero nella rete dei musei, per il fondo per le aree e i parchi archeologici di pertinenza pubblica e per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, nonché per il fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico e speleologico. La Regione Campania ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia).
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale è necessaria una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. ( Precedenti: S. 166/2021- mass. 44125; S. 129/2021 - mass. 43980; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 154/2017 - mass. 41791; S. 239/2016 - mass. 39127; S. 110/2016 - mass. 38868; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 198/2012 - mass. 36534 ). (Nel caso di specie è dichiarata inammissibile - per mancata indicazione del parametro nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale, nonché per assenza di qualsiasi motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020 che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali).
L'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , prevede che la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, che dettano disposizioni in tema di determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell'ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori. Nell'udienza pubblica la Regione Campania ha annunciato la rinuncia al ricorso limitatamente ai commi indicati e l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato detta rinuncia. ( Precedenti: S. 114/2022 - mass. n. 44896; S. 199/2020 - mass. n. 42729, S. 63/2020 - mass. n. 43136; O. 23/2020 - mass. n. 41764 ) .
Nel quadro della più ampia autonomia finanziaria regionale ex art. 119 Cost., non sono ammissibili i trasferimenti statali a carattere vincolato che intervengano in materie concorrenti o residuali, in quanto determinano un'illegittima sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente all'autonomia di spesa degli enti territoriali. La previsione con legge statale di fondi settoriali incidenti su materie regionali può giustificarsi solo nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 119 Cost. - dovendosi trattare di risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie al normale esercizio delle funzioni degli enti territoriali, volte a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e indirizzate a determinati enti territoriali o categorie - e dell'attrazione in sussidiarietà, nel quale caso la stessa legge deve prevedere contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo, preferibilmente nella forma dell'intesa. ( Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 187/2021 - mass. 44199; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 61/2018 - mass. 41304; S. 79/2011 - mass. 35475; S. 168/2008 - mass. 32481; S. 222/2005 - mass. 29439; S. 255/2004 - mass. 28672; S. 16/2004 - mass. 28286 ).
Con riferimento a finanziamenti statali "speciali" ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi. ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 189/2015 - mass. 38544 ). Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che mira a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, mediante la predisposizione di un unico «Piano sviluppo e coesione» per ogni amministrazione, dà attuazione agli artt. 119, quinto comma. Cost. e 174 TFUE. ( Precedente: S. 187/2021 - mass. 44199 ). In caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto. ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 208/2020 - mass. 43020; S. 137/2018 - mass. 41386 ). Il principio di leale cooperazione si configura quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l'autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, là dove assegna a un decreto del MIUR il compito di definire i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate per gli anni 2021-2023, in vista della costituzione degli «Ecosistemi dell'innovazione», al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Detto finanziamento si configura come un intervento finanziario statale "speciale", ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. soddisfacendo tutte le condizioni perché possa ritenersi riconducibile all'ambito delle competenze statali in materia di perequazione finanziaria, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e , Cost. È priva di fondamento anche la censura di violazione del principio di leale collaborazione, considerato, peraltro, che nelle attività di programmazione, gestione e attuazione delle azioni finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte). ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 143/2017 - mass. 40081 ).
La chiamata in sussidiarietà impone che la stessa legge che istituisce il fondo su materie di competenza regionale preveda contestualmente il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo. La sede di tale coinvolgimento regionale va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa sulle modalità di utilizzo e di gestione del fondo in questione. ( Precedenti: S. 185/2018 - mass. 40288; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37454 ). È ascrivibile alla materia "ordinamento sportivo", di competenza regionale concorrente, l'istituzione di un fondo destinato allo sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione. ( Precedente: S. 254/2013 - mass. 37412 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 562, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561 - che mira a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione - sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata dalla Regione Campania incide sulla materia di competenza concorrente «ordinamento sportivo» e si fonda su esigenze di gestione unitaria e omogenea sul territorio nazionale che giustificano la chiamata in sussidiarietà, la quale, tuttavia, richiede il coinvolgimento degli enti locali. ( Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 74/2019 - mass. 42119 ).
L'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo che incide su materie di competenza regionale residuale e concorrente impone il rispetto del principio di leale collaborazione, che implica il più ampio coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato (singola regione, Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata) tramite un'intesa sulla definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri. ( Precedenti: S. 78/2018 - mass. 40496; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 170/2017 - mass. 42000; S. 7/2016 - mass. 38696; S. 303/2003 - mass. 28069 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. Detto fondo - istituito per erogare contributi per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche, di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni - incide su materie, quali il turismo e l'«ordinamento sportivo», di competenza regionale residuale e concorrente e sussistono quelle esigenze di gestione unitaria che giustificano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo, la quale, tuttavia, impone il citato coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato).