Pronuncia 123/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello e Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione parziale del processo. (Classif. 111012).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 71
- legge-Art. 1, comma 195
- legge-Art. 1, comma 204
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 23
Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Natura e finalità - Carattere astratto, volto alla definizione del corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione - Conseguente irrilevanza degli effetti prodotti dalla legge statale o regionale impugnata. (Classif. 113001).
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondi statali a destinazione vincolata - Istituzione in materie concorrenti o residuali - Inammissibilità - Deroghe - Destinazione di "risorse aggiuntive" o attrazione in sussidiarietà a una materia di competenza statale - Necessità, in tali ipotesi, di un coinvolgimento regionale, nella forma dell'intesa. (Classif. 036010).
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Finanziamenti statali "speciali", ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. - Spettanza al legislatore statale della scelta dello schema procedimentale più adeguato ad assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi perseguiti nello stanziare i relativi fondi (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che assegna ad un decreto ministeriale il compito di definire i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per la costituzione degli "Ecosistemi dell'innovazione"). (Classif. 036010).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 190
Regioni (competenza concorrente) - Ordinamento sportivo - Istituzione di un fondo statale a destinazione vincolata indicente sulla materia - Necessità di coinvolgere le regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di norma statale che assegna a un decreto ministeriale, senza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le modalità di riparto delle risorse del fondo per potenziare l'attività sportiva di base nei territori). (Classif. 217010).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 562
Regioni - In genere - Intervento statale in materie di competenza concorrente e residuale - Istituzione di fondi statali a destinazione vincolata - Determinazione dei criteri di riparto delle risorse - Necessità di un'intesa con il livello di governo territoriale interessato (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua di norma statale che assegna a un decreto ministeriale, senza previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, il compito di definire le modalità di riparto delle risorse del fondo per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni). (Classif. 215001).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 606