Articolo 120 - COSTITUZIONE

((La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione)).
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 248/2022Depositata il 09/12/2022

Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Applicazione diretta a integrazione del tessuto normativo regionale, salvo deroghe espresse (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento urbanistico e dell'adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, consente ai comuni di rilasciare, a fronte di specifica istanza e del rispetto di condizioni procedurali ed economiche stabilite nella stessa norma, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria). (Classif. 170004).

In mancanza di deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Esse sono infatti dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44566; S. 101/2021 - mass. 43851 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s , in relazione agli artt. 143 e 145 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., e all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 60, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che aggiunge il comma 8- bis all'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, secondo cui, nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento urbanistico e dell'adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, i comuni possono rilasciare, a fronte di specifica istanza e del rispetto di condizioni procedurali ed economiche stabilite nello stesso comma 60, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria. La prevista possibilità non ha quale effetto la deroga ai termini per l'adeguamento dei piani urbanistici a quello paesaggistico, definiti nel cod. beni culturali e nelle NTA del piano paesaggistico, essendo, peraltro, la stessa disposizione impugnata a subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla sussistenza di «tutti gli altri presupposti di legge»).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 13, comma 60
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 37, comma 8

Parametri costituzionali

Pronuncia 248/2022Depositata il 09/12/2022

Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Carente motivazione e contraddittoria illustrazione delle ragioni dell'impugnativa - Inammissibilità delle censure (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che amplia le possibilità di edificazione e di trasformazione urbanistica o edilizia delle zone umide su cui esiste un vincolo paesaggistico). (Classif. 113002).

Il ricorso in via principale deve contenere una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti: S. 42/2021 - mass. 43697; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 32/2017 - mass. 39457 ). L'andamento contraddittorio e perplesso del ricorso si traduce nell'inidoneità del medesimo a evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus , determinando l'inammissibilità dell'impugnazione. ( Precedente: S. 176/2021 - mass. 44087 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione e contraddittoria illustrazione delle ragioni dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione alla legge n. 14 del 2006, e secondo, lett. s , in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., nonché all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 61, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che, nel modificare l'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, amplia le possibilità di edificazione e di trasformazione urbanistica o edilizia delle zone umide su cui esiste un vincolo paesaggistico. L'esame del merito è precluso dalla carenza di motivazione di talune censure e dai profili di contraddittorietà che caratterizzano l'illustrazione delle ragioni dell'impugnativa).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 13, comma 61
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 28

Parametri costituzionali

Pronuncia 232/2022Depositata il 17/11/2022

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione del resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo a norma avente ad oggetto la determinazione degli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF). (Classif. 111012).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44541; O. 51/21 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647 ). (Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 81, terzo comma, 97, 119 e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 24, 25, 48, 49, 63 e 65 dello statuto speciale, in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 154 del 2019 - dell'art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, che ha stabilito che gli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF debbano essere determinati, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dallo steso Ministero - Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentati di ciascuna autonomia speciale. La rinuncia al ricorso è motivata dal fatto di dover dar seguito all'accordo stipulato in data 1° marzo 2022 tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 222/2022Depositata il 27/10/2022

Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza tra quest'ultimo e la delibera autorizzativa dell'impugnazione - Decadenza per il suo deposito oltre il termine prescritto, salve le ipotesi di novazione della fonte (nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale). (Classif. 113002).

Con riferimento alle questioni proposte in via principale, deve sussistere il necessario requisito della corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato. ( Precedenti: S. 199/2020; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 152/2017 - mass. 39959; S. 265/2016 - mass. 39276; S. 239/2016 - mass. 39127 ). I termini per la notifica e per il deposito del ricorso devono intendersi stabiliti a pena di decadenza, perché se così non fosse le controversie fra lo Stato e le Regioni potrebbero essere instaurate sine die , salve le ipotesi di novazione della fonte, che possono consentire l'impugnazione della legge che abbia riprodotto una precedente disciplina non impugnata. ( Precedenti: S. 121/2010 - mass. 34506; S. 9/2010 - mass. 34248 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera governativa di impugnazione nonché per tardività, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s ), e 120 Cost. - dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale. Il ricorrente ha impugnato solo l'art. 24, comma 1, lett. g ), che novella il comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, e non le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24. Inoltre la disposizione effettivamente impugnata - salva la modifica di un semplice inciso contenuto nella norma, inidonea a configurare un'ipotesi di novazione della fonte - riguarda in realtà disposizioni già contenute nel testo originario del comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, a suo tempo non impugnate).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 24

Parametri costituzionali

Pronuncia 199/2022Depositata il 28/07/2022

Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Criterio preferenziale del pregresso radicamento territoriale ai fini di godere di benefici indiretti (nel caso di specie: incentivi occupazionali) - Irragionevole limitazione fattuale alla circolazione tra le Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 022005).

L'introduzione di requisiti legati al pregresso radicamento territoriale - basati vuoi sulla residenza, vuoi sul domicilio fiscale - costituisce una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le Regioni, in violazione del divieto per queste ultime di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose. ( Precedenti: S. 281/2020 - mass. 42947; S. 107/2018 ). È irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come lo è valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali, in quanto questo non è garanzia di futura stabile permanenza in un determinato ambito territoriale. ( Precedenti: S. 44/2020 - mass. 43051 ) Esclusa la necessità di un criterio legato alla residenza a fini particolari - quale l'individuazione dell'ente erogatore del beneficio - deve ritenersi irragionevole utilizzare tale criterio, che limita la mobilità di chi non risiede nella Regione, sfavorendo la mobilità interregionale dei lavoratori. ( Precedenti S. 281/2020 - mass. 43051 ). Mentre per i benefici diretti, graduatorie e criteri preferenziali possono trovare applicazione al fine di distribuire nel tempo i destinatari al beneficio medesimo, incidendo, di regola, unicamente sulla tempistica, senza che ne sia precluso l'accesso, per i benefici indiretti - tra i quali vanno ricompresi gli incentivi occupazionali - gli stessi si traducono, di regola, in un fattore preclusivo dello stesso accesso, sicché va valutata la loro ragionevolezza. Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza del collegamento fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari è operato secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. ( Precedenti: S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 172/2013 - mass. 37192; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 40/2011 - mass. 35326 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost., l'art. 77, comma 3- quater .1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che prevede la possibilità che, con regolamento attuativo, si moduli l'ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Nella disposizione impugnata dal Governo non sussiste un ragionevole collegamento tra il riconoscimento dell'incentivo occupazionale, destinato al datore di lavoro, e il requisito del domicilio fiscale protratto nel tempo del lavoratore il quale, inoltre, sfavorisce la mobilità interregionale degli stessi lavoratori. Né rileva che la disposizione preveda solo la possibilità della detta modulazione, rappresentando essa stessa un vulnus ai citati parametri costituzionali).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 73
  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 77, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 187/2022Depositata il 25/07/2022

Paesaggio - Pianificazione - Interventi regionali - Omessa indicazione della prevalenza del codice di settore - Possibilità di interpretazione conforme (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la norma della Regione Campania che disciplina condizioni e modalità stabilite dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, mediante SIAD). (Classif. 170007).

L'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non determina di per sé l'illegittimità costituzionale della disposizione, ogni volta che quest'ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione e non abbia quindi l'effetto di sottrarre interventi urbanistici o edilizi alle previsioni del piano paesaggistico, purché la pianificazione paesaggistica sia vigente, perché in tal caso essa è immediatamente prevalente su eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s , e 120, Cost., degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lett. b , della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nelle formulazioni rispettivamente modificate dall'art. 11, comma 1, lett. a , punto 2, lett. c , punto 2, e lett. i , della legge reg. Campania n. 5 del 2021. Le disposizioni impugnate disciplinano rispettivamente lo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo - SIAD -, quale strumento integrato della pianificazione urbanistica, con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali; l'autorizzazione relativa alla rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita; e le concessioni regionali per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali. La novella legislativa indicata ha precisato, quanto all'art. 19, comma 6, che il SIAD deve rispettare la «disciplina vigente» nella previsione dei vincoli dimensionali e tipologici degli insediamenti commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale. Benché, nel caso in esame, il piano paesaggistico manchi, il richiamo alla disciplina vigente ben può essere inteso - in termini compatibili con l'ordinamento costituzionale - nel senso di includere il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle invocate prescrizioni nello stesso contenute. Quanto all'art. 28, comma 10, la novella in sostanza richiama le procedure di autorizzazione paesaggistica se l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo, per cui l'interpretazione costituzionalmente orientata impone di intendere il rinvio a specifiche prescrizioni di tutela quale espressione di un implicito richiamo a tutte le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse quelle che sanciscono il ruolo primario e inderogabile assegnato dal legislatore statale alla pianificazione. Quanto, infine, all'art. 130, comma 1, lett. b , la novella subordina la concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti anche alla verifica della sua conformità alle disposizioni relative alla tutela del paesaggio, cosicché essa va interpretata nel senso che non esenta gli interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dal rispetto del complesso delle future prescrizioni del piano paesaggistico e, più nello specifico, dal rispetto delle prescrizioni d'uso, attuali o future, dei singoli beni vincolati).

Norme citate

  • legge della Regione Campania-Art. 11, comma 1
  • legge della Regione Campania-Art. 19, comma 6
  • legge della Regione Campania-Art. 11, comma 1
  • legge della Regione Campania-Art. 28, comma 10
  • legge della Regione Campania-Art. 130, comma 1
  • legge della Regione Campania-Art. 11, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 179/2022Depositata il 19/07/2022

Leale collaborazione - Forme di intesa e coordinamento a livello normativo -Attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato, in deroga al normale riparto di competenze legislative - Condizioni - Proporzionalità, ragionevolezza e accordo con la Regione interessata - Ambito di applicazione - Estensione anche ai casi di determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse relative al finanziamento statale con vincolo di destinazione che incide su materie di competenza regionale (nel caso di specie: commercio e agricoltura). (Classif. 139002).

I principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga soltanto se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. ( Precedente: S. 303/2003 - mass. 28036 ). È necessario applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). La legge statale deve pertanto prevedere strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell'intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali. Ciò avviene, principalmente, in due evenienze: in primo luogo, quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative, che non permetta di individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri; in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 123/2022 - mass.45047; S. 114/2022 - mass. 44891; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 72/2019 - mass. 42117; S. 185/2018 - mass. 40288; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 61/2018 - mass. 41304 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - omettendo di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo per la concessione di contributi alle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei Comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale - vìola il principio di leale collaborazione. Infatti, nonostante appaia non irragionevole né sproporzionata la valutazione dell'interesse pubblico che ha condotto all'assunzione da parte dello Stato delle attribuzioni esercitate, l'interferenza con ambiti materiali di sicura competenza regionale, come il commercio e l'agricoltura, avrebbe dovuto imporre un adeguato coinvolgimento delle Regioni interessate). ( Precedenti: S. 63/2008 - mass. 32204; S. 242/2005 - mass. 29473 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 202

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 120

Pronuncia 179/2022Depositata il 19/07/2022

Regioni (competenza residuale) - Turismo - Intervento legislativo dello Stato nella materia, volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative - Legittimità (nel caso di specie, non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali). (Classif. 218009).

La competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia. ( Precedenti: S. 80/2012 - mass. 36209; S. 76/2009 - mass. 33246; S. 13/2009; S. 94/2008 - mass. 32259; S. 339/2007- mass. 31686; S. 88/2007 - mass. 31112; S. 214/2006 - mass. 30451 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020 che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura il compito di definire unilateralmente, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali. La norma impugnata non interferisce - se non nei limiti strettamente necessari ai fini di un mero coordinamento - con le competenze regionali in materia di turismo, in quanto è rivolta ad assicurare un'adeguata tutela dei consumatori e a contrastare l'evasione fiscale attraverso il coordinamento dei dati a tal fine rilevanti, secondo la logica sottesa alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r , Cost. Precedenti: S. 161/2019 - mass. 41755; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 139/2018 - mass. 41391; S. 261/2017 - mass. 42039; S. 284/2016 - mass. 39340; S. 251/2016 - mass. 39228; S. 23/2014 - mass. 37643; S. 46/2013 - mass. 36976; S. 17/2004 - mass. 28294 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 597

Parametri costituzionali

Pronuncia 179/2022Depositata il 19/07/2022

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Finanziamento statale con vincolo di destinazione che incide su materie di competenza regionale residuale (nel caso di specie: trasporto pubblico locale) - Determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse - Necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in applicazione del principio di leale collaborazione (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua della norma che omette di prevedere l'intesa con le Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico). (Classif. 036010).

Le norme che disciplinano i criteri e le modalità ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad enti territoriali devono prevedere "a monte" lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non solo nel caso di intreccio di materie, ma anche nel caso in cui si ricada in un ambito di potestà legislativa regionale residuale (come quello del trasporto pubblico locale) e occorra assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti connessi. ( Precedenti: S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37454; S. 182/2013 - mass. 37210; S. 117/2013 - mass. 37112; S. 27/2010 - mass. 34299; S. 168/2008; S. 222/2005 - mass. 29439 ). La materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall'eventuale rilievo di competenze esclusive dello Stato. ( Precedenti: S. 163/2021 - mass. 44050; S. 129/2021; S. 38/2021; S. 16/2021 - mass. 43575; S. 163/2020; S. 56/2020 - mass. 42164; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37452; S. 222/2005 - mass. 29439 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che - limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del d.l. n. 104 del 2020, come conv., sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - omettendo di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico - vìola il principio di leale collaborazione, in quanto afferisce alla materia di competenza legislativa regionale residuale del trasporto pubblico locale).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 649

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 120

Pronuncia 179/2022Depositata il 19/07/2022

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione in parte qua del processo avente ad oggetto la norma che attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, la definizione delle modalità attuative e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate per tre fondi per la promozione del turismo in alcuni particolari ambiti). (Classif. 111012).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio determina l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/2022 - mass. 44824; O. 133/2022 - mass. 44812; O. 130/2022 - mass. 44826; S. 123/2022 - mass. 44987; S. 114/2022 - mass. 44896 ). (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, commi 90, 92, 93 e 115, della legge n. 178 del 2020, che attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, la definizione delle modalità attuative e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate per il fondo per l'ingresso gratuito dei cittadini italiani residenti all'estero nella rete dei musei, per il fondo per le aree e i parchi archeologici di pertinenza pubblica e per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, nonché per il fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico e speleologico. La Regione Campania ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 90
  • legge-Art. 1, comma 92
  • legge-Art. 1, comma 93
  • legge-Art. 1, comma 115

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.