About

Pronuncia 179/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 90, 92, 93, 115, 202, 597 e 649, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che - limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 90, 92, 93 e 115, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2022. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Leale collaborazione - Forme di intesa e coordinamento a livello normativo -Attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato, in deroga al normale riparto di competenze legislative - Condizioni - Proporzionalità, ragionevolezza e accordo con la Regione interessata - Ambito di applicazione - Estensione anche ai casi di determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse relative al finanziamento statale con vincolo di destinazione che incide su materie di competenza regionale (nel caso di specie: commercio e agricoltura). (Classif. 139002).

I principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga soltanto se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. ( Precedente: S. 303/2003 - mass. 28036 ). È necessario applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). La legge statale deve pertanto prevedere strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell'intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali. Ciò avviene, principalmente, in due evenienze: in primo luogo, quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative, che non permetta di individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri; in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 123/2022 - mass.45047; S. 114/2022 - mass. 44891; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 72/2019 - mass. 42117; S. 185/2018 - mass. 40288; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 61/2018 - mass. 41304 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - omettendo di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo per la concessione di contributi alle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei Comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale - vìola il principio di leale collaborazione. Infatti, nonostante appaia non irragionevole né sproporzionata la valutazione dell'interesse pubblico che ha condotto all'assunzione da parte dello Stato delle attribuzioni esercitate, l'interferenza con ambiti materiali di sicura competenza regionale, come il commercio e l'agricoltura, avrebbe dovuto imporre un adeguato coinvolgimento delle Regioni interessate). ( Precedenti: S. 63/2008 - mass. 32204; S. 242/2005 - mass. 29473 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 202

Parametri costituzionali

Regioni (competenza residuale) - Turismo - Intervento legislativo dello Stato nella materia, volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative - Legittimità (nel caso di specie, non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali). (Classif. 218009).

La competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia. ( Precedenti: S. 80/2012 - mass. 36209; S. 76/2009 - mass. 33246; S. 13/2009; S. 94/2008 - mass. 32259; S. 339/2007- mass. 31686; S. 88/2007 - mass. 31112; S. 214/2006 - mass. 30451 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020 che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura il compito di definire unilateralmente, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali. La norma impugnata non interferisce - se non nei limiti strettamente necessari ai fini di un mero coordinamento - con le competenze regionali in materia di turismo, in quanto è rivolta ad assicurare un'adeguata tutela dei consumatori e a contrastare l'evasione fiscale attraverso il coordinamento dei dati a tal fine rilevanti, secondo la logica sottesa alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r , Cost. Precedenti: S. 161/2019 - mass. 41755; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 139/2018 - mass. 41391; S. 261/2017 - mass. 42039; S. 284/2016 - mass. 39340; S. 251/2016 - mass. 39228; S. 23/2014 - mass. 37643; S. 46/2013 - mass. 36976; S. 17/2004 - mass. 28294 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 597

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Finanziamento statale con vincolo di destinazione che incide su materie di competenza regionale residuale (nel caso di specie: trasporto pubblico locale) - Determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse - Necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in applicazione del principio di leale collaborazione (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua della norma che omette di prevedere l'intesa con le Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico). (Classif. 036010).

Le norme che disciplinano i criteri e le modalità ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad enti territoriali devono prevedere "a monte" lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non solo nel caso di intreccio di materie, ma anche nel caso in cui si ricada in un ambito di potestà legislativa regionale residuale (come quello del trasporto pubblico locale) e occorra assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti connessi. ( Precedenti: S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37454; S. 182/2013 - mass. 37210; S. 117/2013 - mass. 37112; S. 27/2010 - mass. 34299; S. 168/2008; S. 222/2005 - mass. 29439 ). La materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall'eventuale rilievo di competenze esclusive dello Stato. ( Precedenti: S. 163/2021 - mass. 44050; S. 129/2021; S. 38/2021; S. 16/2021 - mass. 43575; S. 163/2020; S. 56/2020 - mass. 42164; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37452; S. 222/2005 - mass. 29439 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che - limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del d.l. n. 104 del 2020, come conv., sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - omettendo di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico - vìola il principio di leale collaborazione, in quanto afferisce alla materia di competenza legislativa regionale residuale del trasporto pubblico locale).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 649

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione in parte qua del processo avente ad oggetto la norma che attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, la definizione delle modalità attuative e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate per tre fondi per la promozione del turismo in alcuni particolari ambiti). (Classif. 111012).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio determina l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/2022 - mass. 44824; O. 133/2022 - mass. 44812; O. 130/2022 - mass. 44826; S. 123/2022 - mass. 44987; S. 114/2022 - mass. 44896 ). (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, commi 90, 92, 93 e 115, della legge n. 178 del 2020, che attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, la definizione delle modalità attuative e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate per il fondo per l'ingresso gratuito dei cittadini italiani residenti all'estero nella rete dei musei, per il fondo per le aree e i parchi archeologici di pertinenza pubblica e per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, nonché per il fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico e speleologico. La Regione Campania ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 90
  • legge-Art. 1, comma 92
  • legge-Art. 1, comma 93
  • legge-Art. 1, comma 115

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Motivi di impugnativa - Limitazione ai soli parametri costituzionali indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Difetto di corrispondenza tra deliberazione e ricorso - Inammissibilità della questione. (Classif. 113002).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale è necessaria una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. ( Precedenti: S. 166/2021- mass. 44125; S. 129/2021 - mass. 43980; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 154/2017 - mass. 41791; S. 239/2016 - mass. 39127; S. 110/2016 - mass. 38868; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 198/2012 - mass. 36534 ). (Nel caso di specie è dichiarata inammissibile - per mancata indicazione del parametro nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale, nonché per assenza di qualsiasi motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020 che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 597

Parametri costituzionali