Articolo 14 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022
Il giudice a quo non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudice a quo è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell'art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione. ( Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66 del 2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281 ) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, nonché per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui, in base all'interpretazione del diritto vivente, non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori delle perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria. Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili con pronuncia avente carattere incontestabilmente decisorio e, quanto alle questioni non precluse, fonda il petitum su una richiesta di addizione implicante scelte discrezionali riservate al legislatore). ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto del PM, di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla PG, debba essere motivato. La norma censurata si presta ad una interpretazione conforme a Costituzione in quanto, benché il riferimento all'«atto motivato» compaia solo nel secondo comma dell'art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall'autorità giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall'autorità di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'esigenza della motivazione anche della convalida deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall'art. 13 Cost. Non avrebbe senso, infatti, che la norma costituzionale richieda l'atto motivato quando l'autorità giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell'ipotesi - più delicata - in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell'ambito dei casi eccezionali di necessità e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire. Un'esegesi letterale della norma determinerebbe, d'altro canto, una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen). Infine, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell'art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. d ), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto dall'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, come convertito. ( Precedente: S. 252/2020 - mass. 42717 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 111
Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché - intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari - essa è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno "statuto rafforzato" persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 111
Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022
Sono dichiarate inammissibili, per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il PM non convalidi la perquisizione operata dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in via "derivata". Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha riscontrato che introdurre una figura di inutilizzabilità "derivata" richiederebbe una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
Pronuncia 116/2022Depositata il 09/05/2022
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di un divieto di legge si applichi anche alle "inutilizzabilità derivate", e riguardi quindi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, delle perquisizioni e ispezioni domiciliari e personali compiute dalla polizia giudiziaria: a) fuori dei casi previsti dalla legge; b) fuori della flagranza di reato, in forza di autorizzazione orale del pubblico ministero o di segnalazioni anonime o confidenziali, o comunque convalidate con atto non motivato. Questioni sostanzialmente analoghe - sollevate dal medesimo rimettente in riferimento agli stessi parametri (ad eccezione dell'art. 111 Cost., meramente rafforzativo tuttavia delle censure riferite agli artt. 3 e 24 Cost.) - sono già state dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili, in quanto il petitum , mirando a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità un concetto di vizio derivato, che il sistema regola esclusivamente in relazione alle nullità, si risolve nella richiesta di una pronuncia fortemente "manipolativa", in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa e in relazione ad una disciplina di natura eccezionale. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019 - mass. 40895 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
Pronuncia 116/2022Depositata il 09/05/2022
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata. La sentenza n. 252 del 2020, accogliendo identiche questioni di costituzionalità proposte dal medesimo rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate (con atto motivato), rimovendo così, in parte qua e con effetti ex tunc , la norma in contrasto con i parametri costituzionali evocati. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42717; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579 ).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 103
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
Pronuncia 252/2020Depositata il 26/11/2020
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, dell'art. 191 cod. proc. pen. Il rimettente ricalca l'impianto argomentativo già scrutinato e valutato inammissibile, denunciando la norma censurata nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità quale diritto vivente - non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge riguardi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero non convalidati, comunque sia, dal pubblico ministero con provvedimento motivato. Il legislatore ha inteso distinguere nettamente l'idoneità probatoria degli atti vietati dalla legge dai profili di inefficacia conseguenti alla violazione di una regola sancita a pena di nullità dell'atto, vizio che peraltro resta soggetto ai paradigmi della tassatività e della legalità. In tale cornice, il petitum si traduce nella richiesta di una pronuncia fortemente "manipolativa", in materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore (quale quella processuale) - come rivela lo stesso assunto del giudice a quo, evocativo della c.d. teoria dei "frutti dell'albero avvelenato" - e discutendosi di una disciplina di natura eccezionale (quale quella relativa ai divieti probatori e alle clausole di inutilizzabilità processuale). ( Precedente citato: sentenza n. 219 del 2019 ). Essendo il diritto alla prova un connotato essenziale del processo penale, in quanto componente del giusto processo, è solo la legge a stabilire - con norme di stretta interpretazione, in ragione della sua natura eccezionale - quali siano e come si atteggino i divieti probatori, in funzione di scelte di "politica processuale" che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
Pronuncia 252/2020Depositata il 26/11/2020
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost., l'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate. La disposizione censurata dal Tribunale di Lecce - la quale si colloca nel novero delle numerose norme speciali che attribuiscono alla polizia giudiziaria il potere di compiere perquisizioni e ispezioni d'iniziativa in casi diversi e ulteriori rispetto a quelli disciplinati dagli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., onde realizzare una più efficace attività tanto di prevenzione quanto di repressione dei traffici illeciti di stupefacenti -, nel caso in cui consente al PM di autorizzare oralmente l'esecuzione di perquisizioni, senza necessità di una successiva documentazione formale delle ragioni per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata, si rivela incompatibile con i parametri evocati, secondo cui le perquisizioni personali - al pari delle ispezioni personali e di ogni altra restrizione della libertà personale - e quelle domiciliari - oltre che alle ispezioni e ai sequestri - possono essere disposte solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Un'autorizzazione telefonica - che, di per sé, non lascia alcuna traccia accessibile delle sue ragioni, né per l'interessato né per il giudice - non tutela infatti il diritto della persona che subisce la perquisizione a conoscere - così da poterle, all'occorrenza, anche contestare - le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare, perché i motivi per i quali essa è stata consentita restano nel chiuso di un colloquio telefonico tra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Nella specie, la soluzione con il più immediato aggancio nella disciplina vigente - essendo questo offerto, in pratica, dalla stessa norma censurata - è quella di richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere convalidata, entro il doppio termine delle quarantotto ore. Ovviamente, anche in questo caso rimane ferma la facoltà del legislatore di introdurre, nella sua discrezionalità, altra, e in ipotesi più congrua, disciplina della fattispecie, purché rispettosa dei principi costituzionali. L'intervento della Corte costituzionale non può trovare ostacolo nella circostanza che, in linea astratta, siano prospettabili plurime soluzioni alternative per evitare un vuoto normativo conseguenza di una pronuncia di accoglimento. A fronte della violazione di diritti costituzionali, infatti, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e idonee, quindi, a porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, poiché posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018, n. 236 del 2016, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011 ).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 103, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
Pronuncia 219/2019Depositata il 03/10/2019
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente - non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. Il rimettente, mira a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità un concetto di vizio derivato, che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità, in tal modo confondendo fra loro due fenomeni non sovrapponibili. Così facendo, fonda il petitum su una richiesta di addizione fortemente "manipolativa", implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, pretendendo di desumere l'automatica "inutilizzabilità" degli atti di sequestro, attraverso il "trasferimento" su di essi dei "vizi" che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai quali i sequestri sono scaturiti, proponendosi altresì di introdurre, ex novo, uno specifico divieto probatorio - la inutilizzabilità delle dichiarazioni a tal proposito rese dalla polizia giudiziaria - che si colloca in posizione del tutto eccentrica rispetto al tema costituzionale coinvolto dagli artt. 13 e 14 Cost. ( Precedente citato: ordinanza n. 332 del 2001 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
Pronuncia 122/2017Depositata il 26/05/2017
La libertà di comunicazione rappresenta - al pari della libertà di domicilio (art. 14 Cost.) - una integrazione e una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona, sancito dall'art. 13 Cost., in quanto espressione della "socialità" dell'essere umano, ossia della sua naturale aspirazione a collegarsi spiritualmente con i propri simili.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.