Pronuncia 252/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con sei ordinanze del 5 luglio, del 13 settembre, del 14 settembre, del 1° ottobre 2018, del 20 settembre 2019 e del 13 dicembre 2018, iscritte, rispettivamente, dal n. 17 al n. 22 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: MORELLI
Massime
Processo penale - Prove illegittimamente acquisite (nella specie: perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate dall'autorità giudiziaria) - Inutilizzabilità degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tale attività - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale, del principio di riserva di legge, del diritto di difesa e di quello, garantito anche in via convenzionale, al rispetto della vita privata e del domicilio della persona - Questione analoga ad altra già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 14
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
Thema decidendum - Pluralità di eccezioni di inammissibilità della questione incidentale - Assorbimento di alcune in conseguenza dell'accoglimento di una di esse.
Norme citate
Processo penale - Operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope - Perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono - Convalida successiva - Omessa previsione - Violazione della libertà personale e dell'inviolabilità del domicilio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 103, comma 3
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per alcuni dei parametri evocati - Assorbimento della restante censura riferita ad altro parametro.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 103, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8