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Articolo 191 - CODICE PROCEDURA PENALE

Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
((2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale))
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Massime della Corte Costituzionale

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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.