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Pronuncia 219/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, promossi dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, con ordinanze del 3 ottobre e del 12 dicembre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 14 e 93 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6 e 26, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente acquisite (nella specie: perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate dall'autorità giudiziaria) - Prevista inutilizzabilità degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tale attività - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare, del diritto di difesa nonché di quello al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla CEDU - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente - non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. Il rimettente, mira a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità un concetto di vizio derivato, che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità, in tal modo confondendo fra loro due fenomeni non sovrapponibili. Così facendo, fonda il petitum su una richiesta di addizione fortemente "manipolativa", implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, pretendendo di desumere l'automatica "inutilizzabilità" degli atti di sequestro, attraverso il "trasferimento" su di essi dei "vizi" che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai quali i sequestri sono scaturiti, proponendosi altresì di introdurre, ex novo, uno specifico divieto probatorio - la inutilizzabilità delle dichiarazioni a tal proposito rese dalla polizia giudiziaria - che si colloca in posizione del tutto eccentrica rispetto al tema costituzionale coinvolto dagli artt. 13 e 14 Cost. ( Precedente citato: ordinanza n. 332 del 2001 ).

Parametri costituzionali

Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Petitum connotato da un cospicuo tasso di manipolatività, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.

Per consolidato orientamento costituzionale è dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alle quali il rimettente chiede una pronuncia additiva, nei casi in cui il petitum formulato si connoti per un cospicuo tasso di manipolatività, tanto più in materie, come quella processuale, rispetto alle quali è stata riconosciuta l'ampia discrezionalità del legislatore. E ciò, tutte le volte in cui il petitum, pur meritevole di considerazione, implicherebbe una modifica rientrante nell'ambito delle scelte a quest'ultimo riservate, a maggior ragione se, come nel caso di specie, si tratti di disposizioni di carattere "eccezionale" (istituti che sanciscano divieti probatori e clausole di inutilizzabilità processuale) strutturalmente derogatorie rispetto alla opposta, ordinaria, regola, vigendo in materia un rigoroso regime di tipicità e tassatività. (Pr ecedenti citati: sentenze n. 45 del 2018, n. 23 del 2016 e n. 277 del 2014; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 122 del 2016 ).