Articolo 75 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 14/2025Depositata il 07/02/2025
L?ammissibilità della richiesta referendaria va giudicata alla luce sia dei criteri desumibili dall?art. 75, secondo comma, Cost., sia del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie. Secondo l?ormai costante giurisprudenza costituzionale, infatti, non solo la richiesta referendaria non può investire le leggi indicate nell?art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale deve consentire una scelta libera e consapevole, richiedendosi che esso presenti i caratteri della chiarezza, dell?omogeneità, dell?univocità, nonché una matrice razionalmente unitaria. Inoltre, deve anche evitarsi che il referendum abrogativo si trasformi in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie, trattandosi di un?ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall?ordinamento. Anche l?uso della tecnica del ritaglio non è di per sé causa di inammissibilità della richiesta referendaria, allorquando quest?ultima sia diretta ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita. In altri termini, la proposta di abrogazione in tal caso non opera alcuna manipolazione del testo, tale da dar vita a una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, ma si limita a sottrarre dall?ordinamento un certo contenuto normativo affinché esso venga sostituito con quanto sopravvive all?abrogazione, per effetto della fisiologica espansione delle norme residue. (Precedenti: S. 60/2022; S. 57/2022 - mass. 44750; S. 59/2022 - mass. 44636; S. 56/2022 - mass. 44687; S. 26/2011 - mass. 35378; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 36/1997 - mass. 23115; S. 16/1978 - mass. 14196).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 14/2025Depositata il 07/02/2025
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l?abrogazione del d.lgs. n. 81 del 2015, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti»; e alle lettere «b-bis)»; art. 19, comma 1-bis, limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; art. 19, comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»; art. 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,». Anzitutto, non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell?art. 75 Cost., o da esso ricavabili in via sistematica. Le disposizioni oggetto del quesito ? inerenti alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, in specie con riguardo alle condizioni previste per la sua stipulazione (e anche per le proroghe e i rinnovi) ? non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie di leggi ivi elencate, neppure a quelle ricavabili in via di interpretazione logico-sistematica. La richiesta riguarda frammenti delle disposizioni indicate, in tema di apposizione del termine, durata, proroghe e rinnovi del contratto di lavoro subordinato, che agevolano, al ricorrere di certe condizioni, l?impiego dei contratti di lavoro a tempo determinato. L?esito della richiesta referendaria mira dunque ? al contempo ? alla riespansione dell?obbligo della causale giustificativa anche per i contratti (e i rapporti) di lavoro di durata inferiore ai dodici mesi, e all?esclusione del potere delle parti di individuare giustificazioni, a fondamento della stipulazione (o della proroga o del rinnovo) di tali contratti, diverse da quelle indicate dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Sono inoltre rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, nonché della matrice razionalmente unitaria dello stesso, costantemente ritenuti da questa Corte necessari affinché il corpo elettorale possa esercitare una scelta libera e consapevole. L?obiettivo dei sottoscrittori del referendum, desumibile dalla finalità incorporata nel quesito, vale a dire dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all?incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, risulta, pertanto, chiaro: l?elettore è posto dinanzi a un?alternativa secca: da un lato, la riespansione dei vincoli al ricorso al lavoro temporaneo, nella forma della generalizzazione dell?obbligo di giustificazione dell?apposizione del termine al contratto, senza eccezioni con riguardo alla durata del rapporto e in riferimento alle sole ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi; dall?altro, la conservazione della normativa vigente, che, all?opposto, ne agevola l?impiego. Occorre, infine, rilevare che la proposta referendaria, pur utilizzando la tecnica del ritaglio di frammenti normativi, non contraddice la natura abrogativa dell?istituto. Attraverso l?abrogazione dei frammenti di disposizioni si mira a realizzare un effetto meramente ablatorio delle specifiche previsioni che consentono la stipulazione (nonché la proroga e il rinnovo) del contratto a tempo determinato o senza alcuna causale giustificativa, purché con durata massima di dodici mesi, o con una causale giustificativa individuata dalle parti, entro il 31 dicembre 2025, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. (Precedente: S. 59/2022 - mass. 44755).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 13/2025Depositata il 07/02/2025
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l?abrogazione dell?art. 8 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall?art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990, limitatamente alle parole: «compreso tra un», alle parole «ed un massimo di 6» e alle parole «La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro», richiesta dichiarata conforme a legge dall?Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024. Innanzi tutto, il quesito referendario, pur inerente a una materia oggetto di interventi normativi stratificati, ha il chiaro obiettivo di incidere sulla fissazione del tetto massimo della liquidazione dell?indennità da licenziamento illegittimo ? pari a sei mensilità dell?ultima retribuzione globale di fatto, maggiorabile fino a quattordici ?, che, nella sua attuale vigenza ? espressamente confermata, come rilevato dall?Ufficio centrale, dal combinato disposto tra l?art. 1, comma 1, e l?Allegato 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 ?, riguarda esclusivamente i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso datori di lavoro di ?piccole? dimensioni, di cui all?art. 18, ottavo comma, della legge n. 300 del 1970. Il quesito, poi, è estraneo alle materie precluse all?istituto referendario dall?art. 75 Cost. e non presenta profili attinenti a disposizioni a contenuto costituzionalmente obbligato e conduce l?elettore a una scelta chiara, univoca e omogenea; ricorre alla tecnica del ritaglio sulle parole senza causare uno stravolgimento dell?originaria ratio e della struttura della disposizione e senza comportare l?introduzione di una nuova statuizione estranea all?originario contesto normativo, per cui viene posta una alternativa precisa, tra mantenere ferma l?attuale disciplina ovvero depurarla seccamente del profilo anzidetto, lasciando inalterate le ulteriori previsioni. La normativa di risulta, in questo senso, comporterebbe, per la categoria di lavoratori interessata, il mantenimento della soglia minima (pari a 2,5 mensilità) e consentirebbe una liquidazione affidata al prudente apprezzamento del giudice che, nel quantificare un ristoro equo e dotato di un congruo effetto deterrente, non troverebbe più l?ostacolo dell?attuale limite massimo. Infine, la determinazione dell?indennità rimane comunque legata all?applicazione dei criteri indicati dallo stesso art. 8 della legge n. 604 del 1966, non incisi dal quesito, che si riferiscono «al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell?impresa, all?anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti». (Precedenti: S. 44/2024; S. 7/2024; S. 183/2022; S. 60/2022 - mass. 44667; S. 27/2017 - mass. 39526; S. 26/2017 - mass. 39549-39550; S. 46/2003 - mass. 27564; S. 50/2000 - mass. 25167; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 36/1997 - mass. 23115).
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- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 12/2025Depositata il 07/02/2025
L?art. 75 Cost. stabilisce espressamente che la richiesta referendaria possa avere ad oggetto l?abrogazione anche totale di una legge, o di un atto avente valore di legge, contemplando, pertanto, la possibilità che il referendum investa un testo articolato e complesso. Ciò che rileva perché la richiesta referendaria sia ammissibile è il fatto che il quesito incorpori l?evidenza del fine intrinseco all?atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per l?abrogazione sia dato trarre con evidenza una matrice razionalmente unitaria, un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un comune principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale. (Precedenti: S. 56/2022 - mass. 44687; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 65/1990; S. 64/1990 - mass. 16110; S. 63/1990; S. 29/1987 - mass. 4042; S. 28/1981 - mass. 14300; S. 26/1981 - mass. 14934 e 14935; S. 25/1981; S. 22/1981 - mass. 14317; S. 16/1978 - mass. 14201).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 12/2025Depositata il 07/02/2025
I limiti costituzionali al referendum sono essenzialmente preordinati a evitare, da un lato, la distorsione in senso plebiscitario dello strumento di democrazia diretta contemplato dalla Costituzione e, dall?altro, l?incisione sulla libertà del voto dell?elettore, che potrebbe maturare convincimenti diversi rispetto a una pluralità di questioni profondamente difformi e insuscettibili di essere ricondotte ad unità. Tali limiti, tuttavia, non precludono l?abrogazione totale di un testo normativo che contempla soluzioni differenti, qualora rimanga comunque salvaguardato un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario, non concretandosi in tal caso un uso artificioso del referendum abrogativo tale da eccedere le previsioni dell?art. 75 Cost. (Precedenti: S. 56/2022; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 15/1997 - mass. 23172; S. 35/1993; S. 16/1978 - mass. 14201)
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 12/2025Depositata il 07/02/2025
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l?abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015, come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, come conv.; dalla sentenza n. 194 del 2018; dalla legge n. 145 del 2018; dal d.lgs. n. 14 del 2019; dal d.l. n. 23 del 2020, come conv.; dalla sentenza n. 150 del 2020; dal d.l. n. 118 del 2021, come conv.; dal d.l. n. 36 del 2022, come conv.; dalle sentenze n. 22 e n. 128 del 2024. Tale atto, nell?esercizio della legge di delega n. 183 del 2014, ha dettato una disciplina organica dell?apparato sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi intimati, dai datori ?sopra-soglia? e ?sotto-soglia?, ai lavoratori (operai, impiegati o quadri) assunti, a decorrere dal 7 marzo 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, affiancandosi alla disciplina già posta dagli artt. 18 statuto lavoratori e 8 della legge n. 604 del 1966, applicabile ai lavoratori assunti prima di tale data. Nessuna ragione di ordine costituzionale osta, infatti, all?ammissibilità della richiesta in quanto la disciplina è estranea alle materie per le quali l?art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso al referendum; la stessa non può essere ritenuta costituzionalmente necessaria o a contenuto costituzionalmente vincolato, in quanto l?eventuale esito positivo del referendum non determinerebbe una lacuna nella tutela del diritto fondamentale al lavoro ma l?applicabilità, anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, della disciplina già citata applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Per tale motivo l?eventuale rimozione dall?ordinamento dell?intero d.lgs. n. 23 del 2015 non farebbe nemmeno scaturire una, preclusa, reviviscenza del quadro normativo preesistente, dal momento che l?effetto innovativo sulla disciplina vigente consisterebbe nella fisiologica espansione della sfera di operatività di norme già presenti nell?ordinamento e tuttora vigenti, seppure con un ambito di efficacia limitato. Sussiste, infine, la matrice razionalmente unitaria che giustifica l?unicità della richiesta, funzionale alla reductio ad unum della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi. Né, infine, la circostanza che all?esito dell?approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe per tutte le ipotesi di invalidità ? perché in alcuni casi particolari si avrebbe, invece, un arretramento di tutela ? assume una dimensione tale da inficiare la chiarezza, l?omogeneità e la stessa univocità del quesito. (Precedenti: S. 44/2024 - mass. 46038; S. 50/2000 - mass. 25167)
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- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 10/2025Depositata il 07/02/2025
Il giudizio sull?ammissibilità della richiesta referendaria è volto a verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall?art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall?interpretazione logico-sistematica della Costituzione: omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell?operazione referendaria. (Precedenti: S. 59/2022 - mass. 44636; S. 17/2016 - mass. 38712).La valutazione della legittimità degli atti compiuti nella fase di raccolta delle sottoscrizioni (compresa quella in via telematica ex art. 1, comma 341, legge n. 178 del 2020, come modificato dall?art. 38-quater del d.l. n. 77 del 2021, come conv.) compete all?Ufficio centrale per il referendum.
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- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 60/2022Depositata il 08/03/2022
La Corte costituzionale è chiamata a giudicare sull'ammissibilità della richiesta di referendum alla luce sia dei criteri desumibili dall'art. 75, secondo comma, Cost., sia del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, stabilendo se, ad integrazione delle ipotesi che l'indicata disposizione costituzionale ha previsto in maniera puntuale ed espressa, non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42254; S. 16/1978 - mass. 14196 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 59/2022Depositata il 08/03/2022
Il giudizio sull'ammissibilità del quesito referendario si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione: omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria. ( Precedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35668; S. 137/1993 - mass. 19268; S. 48/1981 ). I requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, costantemente ritenuti necessario presupposto affinché il corpo elettorale possa esercitare una scelta libera e consapevole, sono desumibili dalla finalità incorporata nel quesito, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. ( Precedenti: S. 28/2017 - mass. 39531; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 24/2011 - mass. 35369 ). La tecnica del ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, se si risolve in una abrogazione parziale della legge, non è di per sé causa di inammissibilità del quesito. A volte, essa è necessaria per consentire la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum . Allorquando, invece, attraverso il ritaglio dei frammenti normativi, si persegue l'effetto di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo né direttamente costruire, risulta tradita la funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta previsto dall'art. 75 Cost. e la richiesta referendaria si rivela inammissibile, perché surrettiziamente propositiva. ( Precedenti: S. 26/2017 - mass. 39549; S. 28/2011 - mass. 35383; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412 ).
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- Costituzione-Art. 75
Pronuncia 59/2022Depositata il 08/03/2022
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.lgs. n. 25 del 2006, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a )»; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a ), d ) ed e )», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 1° dicembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum , costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria, essendo l'intento referendario quello di abrogare i frammenti normativi che precludono la partecipazione dei membri laici del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari alle deliberazioni inerenti a carriere e status dei magistrati. La proposta referendaria, pur utilizzando la tecnica del ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, non contraddice la natura abrogativa dell'istituto, né è surrettiziamente propositiva, in quanto essa appare diretta a sottrarre dall'ordinamento un certo contenuto normativo - la limitazione della sfera di competenza dei componenti laici dei Consigli in questione - affinché esso venga sostituito con quanto sopravvive all'abrogazione, per effetto della fisiologica espansione delle norme residue). ( Precedente: S. 36/1997 ).
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.