Pronuncia 59/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150» e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti: - art. 8, comma 1, limitatamente alle parole «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)»; - art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)», giudizio iscritto al n. 176 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna e Mario Bertolissi per i Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte; deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150», limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)»; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: «esclusivamente» e «relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 1° dicembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell'intervento - Facoltà ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 33
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Finalità - Verifica dell'assenza delle cause di inammissibilità previste dall'art. 75 Cost. - Ulteriore verifica, circa la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito, come interpretati in via logico-sistematica - Condizioni per l'utilizzo della tecnica del ritaglio. (Classif. 116003).
Parametri costituzionali
Magistratura - In genere - Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari - Richiesta di referendum abrogativo volto a consentire la partecipazione dei membri "laici" (avvocati e professori universitari) alle deliberazioni inerenti a carriere e status dei magistrati - Assenza delle cause di inammissibilità previste dall'art. 75 Cost. - Quesito chiaro, omogeneo, univoco - Utilizzo della tecnica di ritaglio che non contraddice la natura ablativa dell'istituto referendario - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 147001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art.