Articolo 129 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 122/2004Depositata il 20/04/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita. ? In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 320 e n. 231/2003, n. 461/2002.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 129
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 72
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 3
Pronuncia 376/2002Depositata il 23/07/2002
L'art. 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il quale introduce nel decreto legislativo n. 112 del 1998 l'art. 27-bis, recante la disciplina delle misure organizzative per lo sportello unico delle imprese, ha il limitato scopo di prevedere che ciascuna delle diverse amministrazioni competenti adotti, nella propria autonomia, le misure organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il compimento del procedimento unico per l'autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione.
Norme citate
- legge-Art. 6
Parametri costituzionali
Pronuncia 230/2001Depositata il 06/07/2001
Alla luce della riforma statutaria apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993 - che ha riconosciuto uguale competenza alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia speciale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" -, perciò dando l'interpretazione più ampia alla stessa legge costituzionale e all'art. 3, lettera b), dello statuto regionale - cui va riconosciuta capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina dettata dall'art. 133, primo comma, della Costituzione -, deve ritenersi che rientri nelle competenze della Regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti indicati dal suddetto art. 3 dello statuto e, segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda parte, e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000 concernente l'istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Sardegna. - Sulla modifica statutaria, a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993, si veda anche sentenza (qui citata) n. 415/1994.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Sardegna-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 129
- Costituzione-Art. 116
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- Costituzione-Art. 133
- legge costituzionale-Art. 4
Pronuncia 85/1989Depositata il 03/03/1989
L'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nell'assegnare alla Regione il potere di determinare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli enti locali, non e' lesivo degli artt. 128 e 129 Cost., in riferimento alla possibile difformita' fra detti ambiti territoriali e quelli propri di Province e Comuni, non imponendo l'art. 129 Cost. un sistema di articolazioni territoriali infraregionali rigido, ne' escludendo che il legislatore regionale possa adottare per l'esercizio delle proprie funzioni, senza incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti predetti dall'art. 128 Cost., diverse dimensioni territoriali piu' rispondenti alle esigenze di un efficace espletamento di attivita' e servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 128, 129 Cost., dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Norme citate
- legge della Regione Piemonte-Art. 8
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 128
- Costituzione-Art. 129
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.