Pronuncia 85/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge regionale approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988 dal Consiglio Regionale del Piemonte, (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 luglio 1988, depositato in cancelleria il 16 luglio 1988 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Massimo Severo Giannini per la Regione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge regionale del Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 128, 118, 119 e 129 della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito: Fri Mar 03 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 85/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - COMUNI E PROVINCE - CONCORSO FINANZIARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILIEVO REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 119 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. REGIONE PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 3; - COST., ARTT. 128, 119.

L'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere che Comuni e Province possono essere chiamati a concorrere, con risorse proprie, anche finanziarie, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo regionale, non e' invasivo dell'autonomia assicurata agli enti locali in materia finanziaria dagli artt. 119, primo comma, e 128 Cost., in quanto la norma si limita a prevedere un concorso facoltativo degli enti locali, la cui liberta' di determinazione e' confermata dall'esplicita previsione di una "previa intesa" con la Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 119 e 128 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Norme citate

  • delibera legislativa Regione Piemonte-Art. 3

SENT. 85/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - POSSIBILE DIFFORMITA' RISPETTO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PROVINCE E COMUNI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 129 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 8. - COST., ARTT. 128, 129.

L'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nell'assegnare alla Regione il potere di determinare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli enti locali, non e' lesivo degli artt. 128 e 129 Cost., in riferimento alla possibile difformita' fra detti ambiti territoriali e quelli propri di Province e Comuni, non imponendo l'art. 129 Cost. un sistema di articolazioni territoriali infraregionali rigido, ne' escludendo che il legislatore regionale possa adottare per l'esercizio delle proprie funzioni, senza incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti predetti dall'art. 128 Cost., diverse dimensioni territoriali piu' rispondenti alle esigenze di un efficace espletamento di attivita' e servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 128, 129 Cost., dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Norme citate

  • legge della Regione Piemonte-Art. 8

SENT. 85/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - ASSEMBLEE DEI SINDACI - ISTITUZIONE E FUNZIONI - LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE POSTA DALL'ART. 128 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ARTT. 6, 9, 10, 12, 13 E 15; - COST., ART. 128.

La legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere, agli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15, l'istituzione, nell'ambito di ciascuna delle aree di programma da essa definite, di una assemblea di sindaci, con funzioni consultive in tema di atti di programmazione regionale e con modalita' di funzionamento rimesse ad un regolamento regionale, non apporta lesioni alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 128 Cost., in quanto l'assemblea dei sindaci, non assumendo le caratteristiche di un nuovo ente, ne' la natura di organo comunale, non altera la tipologia organizzativa degli enti locali, ma rappresenta solo uno strumento di raccordo destinato a coordinare le fasi del concorso cui i Comuni sono chiamati ai fini della formazione e attuazione degli atti di programmazione regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 128 Cost., degli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Norme citate

  • legge della Regione Piemonte-Art. 13
  • legge della Regione Piemonte-Art. 10
  • legge della Regione Piemonte-Art. 6
  • legge della Regione Piemonte-Art. 12
  • legge della Regione Piemonte-Art. 9
  • legge della Regione Piemonte-Art. 15