Pronuncia 85/1989
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge regionale approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988 dal Consiglio Regionale del Piemonte, (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 luglio 1988, depositato in cancelleria il 16 luglio 1988 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Massimo Severo Giannini per la Regione;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge regionale del Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 128, 118, 119 e 129 della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Enzo Cheli
Data deposito: Fri Mar 03 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 85/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - COMUNI E PROVINCE - CONCORSO FINANZIARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILIEVO REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 119 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. REGIONE PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 3; - COST., ARTT. 128, 119.
Norme citate
- delibera legislativa Regione Piemonte-Art. 3
Parametri costituzionali
SENT. 85/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - POSSIBILE DIFFORMITA' RISPETTO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PROVINCE E COMUNI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 129 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 8. - COST., ARTT. 128, 129.
Norme citate
- legge della Regione Piemonte-Art. 8
Parametri costituzionali
SENT. 85/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - ASSEMBLEE DEI SINDACI - ISTITUZIONE E FUNZIONI - LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE POSTA DALL'ART. 128 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ARTT. 6, 9, 10, 12, 13 E 15; - COST., ART. 128.
Norme citate
- legge della Regione Piemonte-Art. 13
- legge della Regione Piemonte-Art. 10
- legge della Regione Piemonte-Art. 6
- legge della Regione Piemonte-Art. 12
- legge della Regione Piemonte-Art. 9
- legge della Regione Piemonte-Art. 15