Pronuncia 376/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a, e 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), promossi con ricorsi della regione Liguria e della regione Emilia-Romagna, notificati il 22 e il 27 dicembre 2000, depositati in cancelleria il 29 dicembre 2000 e il 4 gennaio 2001 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 2000 ed al n. 2 del registro ricorsi 2001. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento del Comune di Genova; Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore Valerio Onida; Uditi gli avvocati Barbara Baroli per la regione Liguria, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 25 del 2000); b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a, della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché ai principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 2 del 2001); c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 25 del 2000). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Tue Jul 23 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Atto di intervento in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.

E' inammissibile l'intervento spiegato dal Comune di Genova nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in riferimento alla legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'assorbente ragione che il relativo atto è stato depositato quando il termine di cui all'art. 23, terzo comma, delle norme integrative era scaduto, anche se dovesse computarsene la decorrenza dal giorno della pubblicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale.

Norme citate

  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 23

Termini normativi e 'thema decidendum' - Parametri - Riferibilità alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

La questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 deve essere decisa avendo riguardo esclusivamente alle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nel testo anteriore alla riforma recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e ciò in quanto essa è stata sollevata con ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima legge. Nella specie, pur non ponendosi il problema della compatibilità della legge impugnata con il sistema cui ha dato vita il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione - che ha posto su basi rinnovate il riparto di competenze normative e regolamentari tra Stato e Regioni - è evidente che la sorte dei regolamenti legittimamente emanati, prima della riforma, in base alla legge impugnata, discende dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema, mentre non mancherebbero gli strumenti processuali per censurare eventuali nuove manifestazioni di potestà regolamentare statale, ritenute in contrasto con le attribuzioni ora spettanti alle regioni, aprendo così anche la strada ad una valutazione della ulteriore applicabilità e della compatibilità della legge in esame nel nuovo quadro costituzionale. - Cfr., sul principio di continuità, la citata sentenza n. 13/1974.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art. 1, comma 3
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 4

Parametri costituzionali

Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Attuazione con strumenti di delegificazione - Emanazione di regolamenti statali di delegificazione in ambiti materiali e procedimenti di competenza regionale - Ricorsi delle regioni liguria ed emilia-romagna - Lamentata alterazione nel rapporto tra fonti statali e regionali, con effetto abrogativo delle leggi regionali in vigore - Non fondatezza della questione.

Lo strumento della delegificazione utilizzato per la semplificazione di procedimenti amministrativi dalla legge n. 340 del 2000 riguarda e può riguardare - oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato - disposizioni di leggi statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli e la cui efficacia si esplicava nell'assenza di legislazione regionale, per cui, l'emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, ma semplicemente sostitutivo, 'in parte qua', delle norme legislative statali di dettaglio che già risultassero applicabili, a titolo suppletivo e cedevole, in assenza di corrispondente disciplina regionale. E' questa, infatti, l'unica lettura, coerente con il sistema e con i presupposti costituzionali, rispettosa, quindi, del rapporto costituzionalmente dovuto tra fonti statali e fonti regionali, che deve essere data dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a) della legge 24 novembre 2000, n. 340, con conseguente non fondatezza della questione di legittimità di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 117, comma primo, e 118, comma pirmo della Costituzione. - Sui limiti all'intervento di regolamenti statali nelle materie di competenza regionale, cfr. le richiamate sentenze n. 204/1991, n. 391/1991, n. 461/1992, n. 250/1996, n. 61/1997, n. 420/1999, n. 84/2001; cfr. altresì, sull'ammissibilità dell'intervento "suppletivo" dello Stato, le citate sentenze n. 214/1985, n. 226/1986, n. 165/1989, n. 378/1995, n. 425/1999, n. 507/2000 e l'ordinanza n. 106/2001.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art. 17, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 4
  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 3

Parametri costituzionali

Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Sportello unico per le attività produttive - Misure organizzative - Ricorso della regione liguria - Ritenuto spostamento in capo al comune della competenza sostanziale, con declassamento delle funzioni riservate alla regione e agli enti coinvolti - Conseguente violazione dei principî di leale collaborazione, di autonomia e decentramento, di certezza giuridica e di buon andamento - Non fondatezza della questione.

L'art. 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il quale introduce nel decreto legislativo n. 112 del 1998 l'art. 27-bis, recante la disciplina delle misure organizzative per lo sportello unico delle imprese, ha il limitato scopo di prevedere che ciascuna delle diverse amministrazioni competenti adotti, nella propria autonomia, le misure organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il compimento del procedimento unico per l'autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione.

Norme citate

  • legge-Art. 6