Pronuncia 376/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a, e 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), promossi con ricorsi della regione Liguria e della regione Emilia-Romagna, notificati il 22 e il 27 dicembre 2000, depositati in cancelleria il 29 dicembre 2000 e il 4 gennaio 2001 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 2000 ed al n. 2 del registro ricorsi 2001. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento del Comune di Genova; Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore Valerio Onida; Uditi gli avvocati Barbara Baroli per la regione Liguria, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 25 del 2000); b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a, della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché ai principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 2 del 2001); c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 25 del 2000). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Valerio Onida
Data deposito: Tue Jul 23 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Atto di intervento in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.
Norme citate
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 23
Termini normativi e 'thema decidendum' - Parametri - Riferibilità alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 1, comma 3
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 1, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge costituzionale-Art.
- Costituzione-Art. 118
Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Attuazione con strumenti di delegificazione - Emanazione di regolamenti statali di delegificazione in ambiti materiali e procedimenti di competenza regionale - Ricorsi delle regioni liguria ed emilia-romagna - Lamentata alterazione nel rapporto tra fonti statali e regionali, con effetto abrogativo delle leggi regionali in vigore - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 17, comma 2
- legge-Art. 1, comma 4
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 1, comma 3
Parametri costituzionali
- legge-Art. 20
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 117
Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Sportello unico per le attività produttive - Misure organizzative - Ricorso della regione liguria - Ritenuto spostamento in capo al comune della competenza sostanziale, con declassamento delle funzioni riservate alla regione e agli enti coinvolti - Conseguente violazione dei principî di leale collaborazione, di autonomia e decentramento, di certezza giuridica e di buon andamento - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 6