Articolo 72 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 154/2022Depositata il 17/06/2022
Esiste una sfera di prerogative del singolo parlamentare - diverse e distinte da quelle che spettano all'assemblea di cui fa parte - che, qualora risultino lese da altri organi parlamentari, possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Si tratta delle attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ). Per la tutela delle prerogative che spettano all'assemblea nel suo complesso la legittimazione a sollevare un conflitto compete a ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Sono inammissibili i conflitti sollevati da singoli parlamentari qualora la funzione rivendicata spetti alla Camera o al Senato, dovendo escludersi che essi possano rappresentare l'intero organo di appartenenza. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 67/2021 -mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083; O. 277/2017 - mass. 39733 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Riccardo Zucconi e altri sei nei confronti del Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro tempore , per violazione degli artt. 11, 67, 71, 72, 101, 103, 111, settimo e ottavo comma, e 117 Cost., in relazione alle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, in base alle quali le norme legislative che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, e pertanto cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, oltre il 31 dicembre 2023. Con il ricorso i singoli parlamentari, denunciando il condizionamento che deriverebbe dalle due sentenze contestate a carico della funzione legislativa delle Camere, fanno valere una prerogativa che spetta, in realtà, alla Camera di appartenenza. Comunque, se anche si volessero ritenere effettivamente invocate prerogative spettanti ai parlamentari individualmente considerati, il ricorso non dà conto di alcun ostacolo all'esercizio del diritto di parola, proposta e voto dei deputati, attestando, anzi, l'avvenuto deposito di un disegno di legge e prospettando la possibilità della sua approvazione, sicché non risulta allegata né comprovata una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle loro prerogative costituzionali. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 ).
Parametri costituzionali
Pronuncia 151/2022Depositata il 16/06/2022
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all'Assemblea di cui fa parte, le quali - ove risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, dovendo fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari e di violazioni rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene e non è ipotizzabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. ( Precedenti: O. 67/2021 - mass. 43797; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083 ). Deve escludersi che, in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 181/2018 - mass. 40206 ). Nelle ipotesi in cui il singolo parlamentare deduca unicamente violazioni dei Regolamenti della Camera e del Senato e delle relative prassi, operano rimedi interni alle assemblee parlamentari, cui è riservato il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle norme e delle prassi regolamentari. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 186/2021 - mass. 44181 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Spessotto e altri e Fassina, nei confronti, complessivamente, del Governo, anche nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio nonché quale rappresentante del Governo, della propria Camera di appartenenza, del Presidente della ottava Commissione permanente, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77, secondo comma, e 94 Cost., in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, del disegno di legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021, e in particolare del suo art. 7, in mancanza dell'acquisizione della decisione della Commissione europea, alla quale i commissari straordinari sono tenuti, sulla base dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., ad adeguare il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana spa e Alitalia Cityliner spa. Con i conflitti in esame - indirizzati a contestare prevalentemente il modus operandi del Governo - non viene rivendicata la lesione di una prerogativa dei singoli parlamentari ricorrenti, in quanto non è ravvisabile in capo a questi ultimi una posizione che sia, se non propriamente contrapposta, quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza. Quand'anche le lamentate lesioni fossero riconducibili alla sfera di attribuzioni del singolo parlamentare, mancherebbe, sotto il profilo oggettivo, il carattere manifesto ed evidente della violazione, atteso che dalla ricostruzione dell' iter legislativo ricavabile dai lavori parlamentari risulta che i ricorrenti hanno potuto esercitare appieno le proprie prerogative di parlamentari. Infine, quanto al profilo della legittimazione passiva, con riferimento al Governo, deve escludersi che, in un conflitto, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, mentre per gli altri soggetti, la prospettazione del ricorrente è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. ( Precedenti: O. 181/2018 - mass. 40206; O. 277/2017 - mass. 39733 ).
Norme citate
- decreto legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/2022Depositata il 24/03/2022
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto, rispettivamente, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 Cost. e 41 CDFUE, e agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., 3 Prot. addiz. CEDU e 41 CDFUE - dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., nella legge n. 77 del 2020, nonché dell'intero d.l. e della legge di conversione. Il rimettente non spiega in qual modo né l'art. 103 - che prevede un procedimento per l'emersione, in particolari settori, di rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri - né le altre disposizioni del citato decreto-legge, che concernono materie estranee all'immigrazione, interferiscano con la decisione dei giudizi a quibus . Né lo stesso precisa se la procedura di regolarizzazione sia stata promossa, riportandosi invece alla errata tesi secondo cui le ricorrenti non potessero beneficiarne. ( Precedenti: O. 280/2020 - mass. 43593, O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92 del 2020 - mass. 43389 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 103
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 60
- Costituzione-Art. 65
- Costituzione-Art. 66
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 73
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 136
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 41
Pronuncia 15/2022Depositata il 20/01/2022
L'ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin dalla fase di ammissibilità. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438 ; O. 255/2021 - mass. 44437 ; O. 193/2021 - mass. 44327 ; O. 188/2021 - mass. 44209 ; O. 186/2021 - mass. 44181 ; O. 67/2021 - mass. 43797 ; O. 66/2021 - mass. 43780 ; O. 197/2020 - mass. 42909 ; O. 176/2020 - mass. 42352 ; O. 129/2020 - mass. 43535 ; O. 86/2020 - mass. 43341 ; O. 60/2020 - mass. 41938 ; O. 275/2019 - mass. 40942 ; O. 274/2019 - mass. 40941 ; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in riferimento agli artt. 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117 Cost. dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, sorto a seguito del d.l. n. 229 del 2021, e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, il quale, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso del c.d. super green pass , ossia delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche. I ricorrenti non evidenziano alcuna manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto la disposizione oggetto di conflitto regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettività e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso. Difetta inoltre palesemente la rilevanza della medesima norma, per la quale i ricorrenti hanno chiesto in via subordinata alla Corte costituzionale l'autorimessione).
Parametri costituzionali
Pronuncia 256/2021Depositata il 23/12/2021
Al singolo parlamentare spetta una sfera di prerogative che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione e che, in ogni caso, non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile - per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative del singolo parlamentare e per attinenza dell'asserito vizio alla corretta applicazione dei regolamenti parlamentari - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Pino Cabras e da altri sette deputati nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati, dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Collegio dei questori della Camera dei deputati, avente ad oggetto l'adeguamento della normativa, introdotta mediante d.l. n. 127 del 2021, relativa all'obbligo della certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass . Tale normativa preserva integralmente la libera valutazione di opportunità della Camera in ordine all' an , al quando e al quomodo del processo di adeguamento; in ogni caso, gli atti oggetto del conflitto assunti dagli organi della Camera si limitano ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 60 regol. Camera, non sindacabile a mezzo del conflitto di attribuzione, con conseguente rigetto della sollecitazione all'autorimessione della questione relativa al d.l. n. 127 del 2021).
Norme citate
- decreto legge-Art. 1, comma 1
- decreto legge-Art. 9 QUINQUES
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 64
- Costituzione-Art. 66
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 117
- Regolamento Camera-Art. 16
- Regolamento UE-Art.
- Regolamento UE-Art.
Pronuncia 188/2021Depositata il 24/09/2021
È dichiarato inammissibile, per difetto di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Andrea Cecconi, per violazione degli artt. 71, primo comma, 72 e 67 Cost., nei confronti del Presidente della Camera dei deputati e, ove occorra, della Camera dei deputati, in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gennaio 2020, di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781, per inammissibilità delle previsioni riguardanti l'introduzione dell'istituto del c.d. "referendum di richiamo", presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l'onorevole Antonio Tasso), in materia di elezione della Camera dei deputati e di elezione del Senato della Repubblica, nonché relativo alla determinazione e revisione dei collegi uninominali. Dalla prospettazione del ricorrente non emerge che la valutazione di inammissibilità del progetto di legge abbia prodotto, di per sé, un vulnus grave e manifesto della prerogativa parlamentare di iniziativa legislativa e, di conseguenza, neppure della prerogativa della discussione e del voto in assemblea e, in generale, del libero esercizio del mandato parlamentare. Al singolo parlamentare spettano una serie di prerogative, diverse e distinte da quelle di cui dispone come componente dell'Assemblea, che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019 ). La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, dovendosi fondarsi sull'allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 67 del 2021, n. 66 del 2021, n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019 ). L'autonomia costituzionale riconosciuta alle Camere, in particolare dagli artt. 64 e 72 Cost., si esplica non solo mediante l'adozione del proprio Regolamento, ma altresì mediante l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni regolamentari. In forza del principio di autonomia delle Camere, l'estensione del potere presidenziale di controllo sull'ammissibilità dei progetti di legge e le concrete modalità del suo esercizio possono essere oggetto di valutazione ad opera della Corte costituzionale solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014, n. 78 del 1984 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 86 del 2020, n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 72
Pronuncia 186/2021Depositata il 23/09/2021
È dichiarato inammissibile, per mancata dimostrazione della manifesta lesione delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti, nei confronti del Senato della Repubblica e della V Commissione permanente (Bilancio) del Senato, per violazione degli artt. 97 e 100 del Regolamento del Senato e degli artt. 67, 71 e 72 Cost., in riferimento alle declaratorie di inammissibilità e di improponibilità di quattro emendamenti, di contenuto sostanzialmente identico, presentati dal medesimo senatore in sede di conversione di quattro decreti-legge. Il conflitto, nei termini in cui è stato prospettato, non attinge al livello del conflitto tra poteri dello Stato, perché le argomentazioni addotte nel ricorso attengono esclusivamente alla violazione di norme del Regolamento del Senato e della prassi parlamentare inerenti alla presentazione e discussione degli emendamenti, senza che sia dimostrata una manifesta lesione delle attribuzioni costituzionali invocate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 66 del 2021, n. 366 del 2008 e n. 90 del 1996 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, a ciascuna Camera è riconosciuta e riservata la potestà di disciplinare, tramite il proprio Regolamento, il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione; entro questi limite, infatti, le vicende e i rapporti attinenti alla disciplina del procedimento legislativo ineriscono alle funzioni primarie delle Camere e rientrano, per ciò stesso, nella sfera di autonomia che a queste compete. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014 e n. 78 del 1984; ordinanza n. 149 del 2016 ). Al singolo parlamentare spettano, in quanto rappresentante della Nazione, un complesso di prerogative, diverse e distinte da quelle di cui dispone in quanto componente dell'assemblea, sicché nell'esercizio delle stesse egli esprime una volontà in sé definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Tali prerogative si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito "a ciascun membro delle Camere" dall'art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.). ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019 ). Non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, ma solo quelle inerenti a vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari. Ciò comporta che sui singoli parlamentari incombe l'onere di allegazione e deduzione della violazione di una propria attribuzione, da individuare puntualmente, parallelamente agli atti o comportamenti asseritamente lesivi, e fondata sulle norme della Costituzione, mentre resta riservato alle assemblee parlamentari il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle sole norme e delle prassi regolamentari. ( Precedenti citati: sentenza n. 9 del 1959; ordinanze n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 71
- Regolamento Senato-Art. 97
- Regolamento Senato-Art. 100
Pronuncia 198/2020Depositata il 13/08/2020
È manifestamente inammissibile, per difetto di piena corrispondenza con la delibera di autorizzazione a proporre ricorso della Giunta regionale, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Regione Basilicata a seguito dell'approvazione, con delibera legislativa dell'8 ottobre 2019, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, dell'inserimento dell'art. 1- bis , comma 3, nel testo del d.l. n. 26 del 2020 (che prevede la fissazione della data per la celebrazione del relativo referendum confermativo contestualmente a quella per le elezioni in alcune Regioni e per elezioni amministrative, nel c.d. election day ), nonché dell'emanazione del d.P.R. 17 luglio 2020 (di indizione del citato referendum ), con riferimento a tale decreto presidenziale e alle connesse censure relative alla fissazione della data per la celebrazione del referendum contestualmente a quella per le indicate elezioni. La delibera della Giunta regionale è, infatti, testualmente e inequivocabilmente limitata solo alla impugnativa della delibera legislativa dell'8 ottobre 2019.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 6
- Costituzione-Art. 48
- Costituzione-Art. 51
- Costituzione-Art. 57
- Costituzione-Art. 57
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 131
- Costituzione-Art. 138
- Costituzione-Art. 139
Pronuncia 198/2020Depositata il 13/08/2020
È dichiarato inammissibile, per carenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Regione Basilicata, per violazione degli artt. 3, 6, 48, 51, 57, commi primo e terzo, 131 e 114, Cost. e la «compressione e invasione dei poteri di rappresentatività parlamentare attribuiti dalla Costituzione alla Regione Basilicata», nonché la violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, 138 e 139, Cost., nei confronti del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno e della giustizia, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, nonché della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in seguito all'approvazione in data 8 ottobre 2019 da parte del Parlamento della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati "poteri dello Stato" ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva: anche quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, la Regione, infatti, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost. Né il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato potrebbe convertirsi in ricorso per conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato, perché palese, al di là di ogni altro profilo, l'intervenuto decorso del prescritto termine di decadenza di sessanta giorni. ( Precedenti citati: ordinanze n. 479 del 2005, n. 82 del 1978, n. 10 del 1967 nonché ordinanza 24 maggio 1990, senza numero ). La Corte costituzionale è chiamata, nella fase del giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se concorrano i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto risulti essere insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono e sia diretto a delimitare la sfera di attribuzioni dei poteri interessati, determinata da norme costituzionali. ( Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016 ). Sotto il profilo soggettivo, la nozione di "potere dello Stato", ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione ( ex art. 37 della legge n. 87 del 1953), abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. ( Precedenti citati: ordinanze n. 17 del 2019, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012 e n. 17 del 1978 ). Secondo la Corte costituzionale, deve negarsi in radice che gli enti territoriali possano qualificarsi come "potere dello Stato" nell'accezione propria dell'art. 134 Cost., essendo essi distinti dallo Stato, pur concorrendo tutti a formare la Repubblica nella declinazione risultante dall'art. 114, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: ordinanze n. 11 del 2011, n. 264 del 2010, n. 84 del 2009 e n. 479 del 2005 ).
Parametri costituzionali
Pronuncia 197/2020Depositata il 13/08/2020
È dichiarato inammissibile, per carente motivazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gregorio De Falco, per violazione dell'art. 72, primo e quarto comma, Cost., nei confronti del Senato della Repubblica, e, «se dichiarato ammissibile», nei confronti del Governo della Repubblica e dei Ministri dell'interno e della giustizia, «in quanto responsabili, insieme con il Presidente del Consiglio» degli atti del Presidente della Repubblica, «e/o del Presidente della Repubblica» stesso, per chiedere che non spettava al Senato approvare con voto di fiducia la legge n. 59 del 2020, che ha convertito, con modificazioni, in legge il d.l. n. 26 del 2020. Il ricorso - caratterizzato dalla scarsa chiarezza e coerenza del percorso argomentativo, contraddistinto da salti logici e da passaggi privi di conseguenzialità - espone in modo non ordinato critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (approvata con legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019), all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti-legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo non solo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti, ma altresì avanzando valutazioni politiche non conferenti al giudizio, in tal modo violando i requisiti di coerenza e chiarezza propri di ogni atto introduttivo di un giudizio. In particolare, non si individua né l'atto lesivo (o gli atti lesivi), né le attribuzioni del ricorrente che sarebbero state lese; né, soprattutto, il ricorso contiene alcuno specifico riferimento alle prerogative del singolo parlamentare, asseritamente violate durante l' iter di conversione in legge del d.l. n. 26 del 2020, omettendo qualsiasi riferimento ai lavori parlamentari svoltisi presso il Senato della Repubblica, da cui risulti l'evidenza delle lesioni lamentate, considerando, peraltro, sia che, durante tali lavori, l'applicazione del principio della concentrazione delle scadenze elettorali (c.d. election day ) anche al referendum costituzionale è stata oggetto di ampia discussione, e che, inoltre, il voto favorevole sulla questione di fiducia posta al Senato sull'articolo unico del disegno dell'indicata legge di conversione ha legittimamente determinato, secondo quanto previsto dall'art. 161, comma 3- bis , del regolamento del Senato, l'approvazione dell'indicato articolo unico, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti, degli ordini del giorno e delle proposte di stralcio. ( Precedenti citati: ordinanze n. 275 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 280 del 2017 ). Coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono requisiti di ogni atto introduttivo di un giudizio. Affinché il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato presentato dal singolo parlamentare risulti ammissibile, è necessario che il ricorrente alleghi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle proprie funzioni costituzionali; in particolare, deve essere motivata la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. ( Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 2020, n. 129 del 2020, n. 275 del 2019 e n. 181 del 2018 ). Con riferimento agli effetti dell'approvazione della questione di fiducia sui tempi di discussione parlamentare, in nessun caso essa sarebbe sindacabile ai fini dell'approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura. ( Precedente citato: ordinanza n. 60 del 2020 ). In caso di ritenuta estraneità di disposizioni approvate nel corso dell' iter di conversione, rispetto al testo originario del decreto-legge, il ricorso deve offrire elementi tali da portare all'evidenza l'asserito difetto di omogeneità dell'emendamento oggetto del conflitto, non essendo sufficiente, a tal fine, un mero raffronto tra la materia regolata dall'emendamento stesso e il titolo del decreto-legge. ( Precedente citato: ordinanza n. 274 del 2019 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 72
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.