Articolo 78 - COSTITUZIONE

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 5 massime

Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022

Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione delle libertà personale, di circolazione, del diritto al lavoro nonché del sistema delle fonti di diritto relativamente alla dichiarazione dello stato di emergenza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Impugnazione di atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza e per impugnazione di atto non avente forza di legge, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Fano in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come conv., recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il denunciato art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 reca un numeroso elenco di possibili misure atte a contrastare la pandemia da COVID-19, mentre il rimettente, nel censurare l'intero comma citato, non spiega se la legittimità di tali misure sia oggetto del processo principale, mancando anche di previamente verificare se le condotte sanzionate in via amministrativa sulle quali verte il giudizio a quo , e precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. censurato, fossero, o no, illecite al tempo in cui furono poste in essere. Quanto alla censurata delibera del Consiglio dei ministri, essa non è un atto avente forza di legge soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.). ( Precedente: S. 198/2021 - mass. 44313 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • Delibera del Consiglio dei ministri-Art.
  • legge-Art.

Pronuncia 198/2021Depositata il 22/10/2021

Decreto-legge - In genere - Contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Conseguente adozione delle norme attuative, mediante d.P.C.m. - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 076001).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 13 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La fattispecie oggetto del giudizio principale viene riferita dall'ordinanza di rimessione alla contestata inosservanza del d.P.C.m. 22 marzo 2020, attuativo del predetto decreto-legge, mentre invece essa si è verificata in un momento nel quale le disposizioni del d.l. n. 6 del 2020 erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest'ultimo, era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo. ( Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43536; S. 159/2019 - mass. 41047; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 36/2016 - mass. 38736 e 38737; S. 192/2015 - mass. 38549; S. 294/2011 - mass. 35907; O. 57/2018 - mass. 39935; O. 38/2017 - mass. 39556 e 39557 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 3
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 198/2021Depositata il 22/10/2021

Salute (tutela della) - Profilassi internazionale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Varietà delle soluzioni normative e provvedimentali adottabili per la sua gestione - Possibile utilizzo di fonte primaria che attribuisce a quella subprimaria compiti esecutivi (nella specie: adozione di decreto-legge, e successivamente di d.P.C.m.) - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).

In tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti - culminato nell'emanazione del Codice della protezione civile - non costituisce l'unico possibile, essendo consentito al legislatore introdurre nuove risposte normative e provvedimentali. ( Precedente: S. 37/2021 ). (Nella specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 35 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione al d.P.C.m. 10 aprile 2020, attuativo del predetto decreto-legge. Le disposizioni oggetto di censura, lungi dal delegare impropriamente la funzione legislativa dal Parlamento al Governo, hanno attribuito a quest'ultimo unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati, precludendo l'assunzione di provvedimenti extra ordinem . Le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, essendo piuttosto accostabili, per certi versi, agli "atti" necessitati, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 152/1991Depositata il 12/04/1991

ORD. 152/91 B. REATI TRIBUTARI - INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ALTERAZIONE RILEVANTE - CONFIGURABILITA' DEL REATO DI FRODE FISCALE ANCHE NEI CASI DI MENDACIO NON ACCOMPAGNATO DA ARTIFICI - PRECEDENTE PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANCATO ADEGUAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA - CONSEGUENTE POSSIBILE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 35/1991.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 1
  • legge-Art. 4

Pronuncia 242/1989Depositata il 28/04/1989

SENT. 242/89 P. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - PROMOZIONE DI RIUNIONI PERIFERICHE TRA RAPPRESENTANTI DELLO STATO E DELLE REGIONI - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONI - LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 13, PRIMO COMMA, LETT. B; - COST., ARTT. 6, 116, 125 E 134; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; - TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430.

L'art. 13, primo comma, lett. b della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel prevedere che il Commissario del Governo promuove riunioni decentrate tra rappresentanti regionali e statali al fine di coordinare le rispettive attivita', non lede alcuna competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Norme citate

  • legge-Art. 13, comma 1

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.