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Pronuncia 242/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente Dott. Francesco SAJA; Giudici: Prof. Giovanni CONSO, Prof. Ettore GALLO, Dott. Aldo CORASANITI, Prof. Giuseppe BORZELLINO, Dott. Francesco GRECO, Prof. Renato DELL'ANDRO, Prof. Gabriele PESCATORE, Avv. Ugo SPAGNOLI, Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE, Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Avv. Mauro FERRI, Prof. Luigi MENGONI, Prof. Enzo CHELI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettere d, e, h, p; dell'art. 5, secondo comma, lettere e, f; dell'art. 12, quinto comma, lettera b e settimo comma; dell'art. 13, primo comma, lettere b e e e secondo comma; dell'art. 19, primo comma, lettera p; dell'art. 23, sesto comma; e dell'art. 24, primo comma, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), promossi con ricorsi della Provincia di Trento, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Bolzano, della Regione Sardegna, della Regione Veneto e della Regione Trentino-Alto Adige, notificati l'11 e il 12 ottobre 1988, depositati in cancelleria il 18 e il 19 ottobre 1988 ed iscritti rispettivamente ai nn. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del registro ricorsi 1988. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; uditi gli Avv.ti Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento, Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna, Giorgio Berti per le Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimento agli artt. 4, n. 1, 5 e 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto concernenti disposizioni già dichiarate incostituzionali; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento: a) agli artt. 5 e 116 della Costituzione, 3, terzo comma, 8, 9, 16, 40, ultimo comma, 52 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento; b) all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; c) agli artt. 5, 6, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, in relazione all'art. 10 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430), dalla Provincia autonoma di Bolzano; d) agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna) e 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, dalla Regione Sardegna; e) agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Regione Veneto; f) agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 ed 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, dalla Regione Trentino-Alto Adige; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri relative alle delibere indicate nello stesso articolo per le quali l'intervento sia richiesto dallo Statuto o dalle norme di attuazione dello stesso, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 44 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, anche in relazione all'art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera h, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 1 e 5 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede la concorrenza dell'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche locali, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 4, 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430); 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, lettera b, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430); 8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, lettere e ed f, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuata dal d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 e dall'art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; 9) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento: a) agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430) dalla Provincia autonoma di Bolzano; b) agli artt. 117, 118 e 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 41-54, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dalla Regione Veneto; c) agli artt. 116 della Costituzione e 4, 5, 16, 41, 44, 87, 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuati dagli artt. 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 dalla Regione Trentino-Alto Adige; 10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera e, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt 116 della Costituzione e 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuati dagli artt. 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1973, n. 49; 11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, lettera b, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430); 12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, lettera e, e secondo comma e 19, primo comma, lettera p, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430), e dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sesto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430); dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 125 della Costituzione, come attuati dagli artt. 41 e 54 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; e dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 4, 5, 16, 41, 44, 87 e 88 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuati dagli artt. 32 e ss. e 42 e ss. del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49; 14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 5, 6, 116, 125 e 134 della Costituzione, agli artt. 3, terzo comma, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché alle norme interposte contenute nell'art. 10 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (reso esecutivo con d.lgs. 28 settembre 1947, n. 1430). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Massime

SENT. 242/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CARATTERI DEL GIUDIZIO - ASTRATTEZZA O MERA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE.

Il giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di leggi, anche se proposte in via principale, non puo' essere astratto ne' puo' essere volto a sollecitare interpretazioni di determinate disposizioni.

SENT. 242/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLE QUESTIONI PROPOSTE - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - INAMMISSIBILITA'. - L. 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P. - ST. FRIULI VENEZIA GIULIA ARTT. 4, N. 1, 5 E 60.

L'assoluta carenza di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale impedisce alla Corte costituzionale tanto di determinare in modo inequivoco l'oggetto del giudizio, quanto di verificare la sussistenza in concerto dell'interesse a ricorrere (Inammissibilita' della questione id legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nella parte in cui riferisce l'annullamento straordinario ivi previsto agli atti amministrativi degli enti dipendenti dalla regione e degli enti locali, non potendosi individuare in base al ricorso il 'thema decidendum' ne' determinare con esattezza il 'petitum').

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 60
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 5

SENT. 242/89 C. REGIONI IN GENERE - ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DEGLI ATTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - QUESTIONE RELATIVA A DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - L. 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. P. - COST., ARTT. 5, 6, 116, 117, 118, 125, 126 E 134; ST. TRENTINO ALTO ADIGE ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 41, 44, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; ST. SARDEGNA, ARTT. 3 E 6; D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973 N. 49, ARTT. 24, 32 E SS. E 42 E SS.; D.LGS. 28 SETTEMBRE 1947 N. 1430, CHE HA RESO ESECUTIVO IL TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10; L. 11 MARZO 1953 N. 87, ARTT. 38 E 39; LEGGE 10 FEBBRAIO 1953 N. 62, ARTT. 41-54.

Allorquando il giudizio di legittimita' costituzionale ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, la relativa questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p della legge 23 agosto 1988, n. 400 nella parte in cui si riferisce all'annullamento straordinario degli atti amministrativi delle regioni o delle province autonome, in quanto concernenti disposizioni gia' dichiarate incostituzionali). - cfr. S.n. 229/89.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • Costituzione-Art. 134
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 103
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 91
  • legge-Art. 39
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 44
  • trattato, accordo internazionale-Art. 10
  • Costituzione-Art. 126
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 92
  • legge-Art. 41
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 13
  • legge-Art. 38
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 38
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 88
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 24
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 90
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 49
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 19
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 3
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 14
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 41
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 98
  • decreto legislativo-Art.
  • Costituzione-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 12
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 78
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
  • Costituzione-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
  • Costituzione-Art. 118
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 87
  • Costituzione-Art. 125
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 42
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 33

SENT. 242/89 D. REGIONI IN GENERE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - ORGANO COMPETENTE - CONSIGLIO DEI MINISTRI - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. D; - COST., ARTT. 5, 6, 116, 117, 118, 125, 126 E 134; ST. TRENTINO ALTO ADIGE ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 41, 44, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; ST. SARDEGNA, ARTT. 3 E 6; D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973 N. 49, ARTT. 24, 32 E SS. E 42 E SS.; D.LGS. 28 SETTEMBRE 1947 N. 1430, CHE HA RESO ESECUTIVO IL TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10; L. 11 MARZO 1953 N. 87, ARTT. 38 E 39; LEGGE 10 FEBBRAIO 1953 N. 62, ARTT. 41-54.

L'art. 2, terzo comma, lett. d. della legge 23 agosto 1988, n. 400, che attribuisce al Consiglio dei ministri la competenza ad esercitare in via amministrativa la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e delle province autonome, non incide sul fondamento, l'attribuzione, le modalita' di esercizio ed i limiti di quella funzione, ma individua, all'interno dell'istituzione Governo, l'organo attributario in via diretta ed immediata della relativa competenza (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. d della legge 13 agosto 1988, n. 400).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 13
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 91
  • legge-Art. 38
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 44
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11
  • decreto legislativo-Art.
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 90
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 14
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 3
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
  • Costituzione-Art. 126
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 12
  • Costituzione-Art. 134
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 38
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 24
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 103
  • legge-Art. 39
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32
  • Costituzione-Art. 125
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 33
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 19
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 41
  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 15
  • Costituzione-Art. 6
  • Costituzione-Art. 118
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 49
  • trattato, accordo internazionale-Art. 10
  • legge-Art. 41
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 98
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 87
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 92
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 78
  • Costituzione-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 88
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 42
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104

SENT. 242/89 E. REGIONI IN GENERE - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DLE CONSIGLIO DEI MINISTRI - PREVISIONI STATUTARIE - OMESSA PREVISIONE DA PARTE DELLE LEGGI ORDINARIE - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA. - L. 23 APRILE 1988, N. 400, ART. 2, TERZO COMMA; - ST. FRIULI-VENEZIA GIULIA ART. 44; - D.P.R. 25 GENNAIO 1987, N. 468 ART. 4.

Il vincolo costituzionale relativo alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri in tutte le ipotesi statutariamente previste opera di per se' senza bisogno di ulteriori specificazioni o di particolari forme attuative da parte della legislazione ordinaria (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nella parte in cui non prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri relative alle delibere indicate nello stesso articolo per le quali l'intervento e' richiesto dallo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia o dalle norme di attuazione dello stesso).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 44

SENT. 242/89 F. GOVERNO DELLA REPUBBLICA - REGIONI IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLE LINEE DI POLITICA INTERNAZIONALE - ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE. - L. 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 2, TERZO COMMA LETT. H; - COST. ARTT. 116, 117 E 118; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 4, 5, 16, 41, 44, 87 E 88; - L. 22 LUGLIO 1975 N. 382 ARTT. 1 E 5; - D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 6.

L'art. 2, terzo comma, lett. h, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria, ha natura procedurale e pertanto non innova la precedente disciplina, ma conferma una competenza gia' spettante in via diretta ed immediata al Consiglio dei Ministri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. h della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 87
  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 41
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 88
  • legge-Art. 5
  • Costituzione-Art. 117
  • Costituzione-Art. 118
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 44
  • legge-Art. 1
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16

SENT. 242/89 G. REGIONI IN GENERE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - NATURA E FONDAMENTO - LIMITE RELATIVO ALLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. D; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 5, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 49, 38, ,81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; - TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430; - ST. SARDEGNA ARTT. 3 E 6.

La funzione statale di indirizzo e coordinamento pur se in concreto delineata da leggi ordinarie ha un diretto fondamento in Costituzione, e cosi' costituisce non gia' un limite ulteriore rispetto a quelli positivamente previsti alle competenze amministrative regionali, ma la esplicazione di quegli stessi limiti, riflettendone l'ampiezza in relazione ai diversi tipi di competenze regionali interessate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 2, terzo comma, lett. d della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • trattato, accordo internazionale-Art. 10
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 87
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 38
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 98
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 13
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 90
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 91
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 88
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 49
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 103
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 15
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 14
  • decreto legislativo-Art.
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 92
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 12
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 19
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 78
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 3

SENT. 242/89 H. REGIONI A STATUTO SPECIALE IN GENERE - PROVINCIA DI BOLZANO - FONDAMENTO DELL'AUTONOMIA - ACCORDO DE GASPERI GRUBER - FUNZIONE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - ESTENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. D; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104 E 107; - TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430.

L'autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano, benche' storicamente collegata all'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946, non ha un fondamento costituzionale diverso da quella riconosciuta alle altre regioni a statuto speciale, ne' e' soggetta a limiti costituzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli ai quali sono sottoposte le altre regioni ad autonomia differenziata. Conseguentemente, anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano valgono le esigenze unitarie insuscettibili di frazionamento e di localizzazione territoriale, che sottostanno ai limiti costituzionali previsti per le competenze regionali, e che guistificano la funzione statale di indirizzo e coordinamento (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 33
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 87
  • decreto legislativo-Art.
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 12
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 98
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 15
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 38
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 19
  • trattato, accordo internazionale-Art. 10
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 92
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 78
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 3
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 88
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 103
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 14
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 91
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 90
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 13
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 49

SENT. 242/89 I. PROVINCIA DI BOLZANO - MINORANZE LINGUISTICHE - PREVISIONE STATUTARIA DELLA TUTELA COME INTERESSE NAZIONALE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO STATALE - CONTEMPERAMENTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA - NECESSITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 2, TERZO COMMA, LETT. D; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4, 8, 9 E 16; - TRATTATO DI PACE 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430.

Poiche' lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige qualifica la tutela delle minoranze linguistiche come interesse nazionale, di tale concorrente interesse deve tenersi conto nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, senza che a tal fine sia di volta in volta necessaria una esplicita disposizione di legge ordinaria (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui non prevede la concorrenza dell'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche locali con gli altri interessi nazionali sottostanti all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
  • decreto legislativo-Art.
  • trattato, accordo internazionale-Art. 10
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8

SENT. 242/89 L. REGIONI IN GENERE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME - ATTRIBUZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA. - L. 23 AGOSTO 1988 N. 400, ART. 12, COMMA QUINTO. LETT. D; - COST., ARTT. 5, 6, 116, 125 E 134; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, RPIMO COMMA, 19, 33, 49, 38, 81, 78, 87, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; - TRATTATO DI PACE 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947 N. 1430.

L'attribuzione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del compito di dare pareri sui criteri generali relativi all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento non incide sul fondamento costituzionale della funzione stessa, e riguarda tanto le regioni a statuto ordinario quanto le regioni a statuto speciale e le province autonome (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, quinto comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Norme citate

  • legge-Art. 12, comma 5

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 33
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • Costituzione-Art. 125
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 19
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 13
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 87
  • Costituzione-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 15
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 3
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 5
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 92
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 49
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 98
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 38
  • Costituzione-Art. 6
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
  • trattato, accordo internazionale-Art.
  • Costituzione-Art. 134
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 91
  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 78
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 14
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 103
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 12
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 90