Articolo 125 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 174 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, che è stata così già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, v. la citata sentenza n. 174/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il giudizio a quo, infatti, attiene ad un provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del menzionato testo unico, e non già di rimozione e sospensione di singoli amministratori locali, ai sensi dell'art. 142.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, adottati ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Con riferimento specifico all'art. 76 Cost., infatti, l'art. 44 della legge delega n. 69 del 2009 - volta al riassetto di un settore normativo e a disciplinare il processo amministrativo - conferisce espressamente al legislatore delegato il compito di individuare l'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti, come quelle del caso in esame, trova fondamento nel potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale conferito allo stesso legislatore delegato, in coerenza con la finalità di «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela», anch'essa espressamente prevista nella legge delega. Quanto all'art. 3 Cost., non è ravvisabile alcuna lesione in quanto è, ormai, affermazione costante che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza, principio richiamato anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali. Del pari non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 125 Cost. il quale, pur prevedendo una articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, consente la deroga a tale principio purché ispirata a un «criterio rigoroso», in base al quale occorre accertare che ogni deroga sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico, sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito e sia necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso di specie in primo luogo perché è la stessa natura straordinaria degli atti di scioglimento degli organi elettivi - funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare - ad escludere l'omogeneità con altre situazioni; in secondo luogo, poi, i provvedimenti in esame, pur non potendosi qualificare come atti politici, comunque presentano caratteristiche tali da renderli collocabili tra gli atti di alta amministrazione essendo qualificabili come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali ed attengono alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Infine, risulta rispettato anche il precetto dell'art. 25 Cost. il quale è osservato laddove, come nel caso in esame, l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali predeterminati, nel rispetto della riserva di legge. - Sulla discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore nella disciplina degli istituti processuali, anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali, v., ex multis , sentenze nn. 10/2013, 304/2012, 237/2007, 341/2006 e 206/2004 nonché ordinanza n. 141/2011. - Sulle deroghe all'articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa di cui all'art. 125 Cost., v. le sentenze nn. 159/2014 e 237/2007. - Sulla natura di «misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio», attribuibile al potere di scioglimento degli organi elettivi, in quanto funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare, v. la sentenza n. 103/1993. - Sui provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. 267 del 2000, quali atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come longa manus del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali, v. la sentenza n. 237/2007. - Sul principio della necessaria precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., che - lungi dall'ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare - va interpretato come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge, v., ex plurimis , le sentenze nn. 237/2013, 117/2012 e 30/2011 nonché l'ordinanza n. 15/2014.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 125 Cost., l'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro. Infatti, le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un criterio rigoroso, nel rispetto del principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale. Nel caso di specie, non sussistono quei requisiti - scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo - che legittimerebbero la deroga di cui alla disposizione de qua . (Restano assorbite le ulteriori censure) - In materia di deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale, in particolare con riguardo al requisito della «straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte)», v. la citata sentenza n. 237/2007. - Circa i criteri alla stregua dei quali la Corte valuta la legittimità delle deroghe, anche con riguardo all'esigenza di uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio, v. la citata sentenza n. 159/2014.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), impugnati, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., nella parte in cui attribuiscono le controversie sugli atti dell'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Posto che - anche con riferimento alla giustizia amministrativa e ai relativi criteri di distribuzione delle competenze tra i diversi organi giurisdizionali - spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, tuttavia tale discrezionalità incontra un suo limite espresso nel precetto dell'art. 125 Cost., ai sensi del quale «nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica». La disciplina censurata, che deroga alla suddetta articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, supera lo scrutinio di proporzionalità in primo luogo perché l'Agenzia menzionata si configura come una articolazione dell'amministrazione centrale dello Stato, la cui competenza non è delimitata dal punto di vista territoriale - essendo chiamata a svolgere compiti relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche a supporto dell'autorità giudiziaria, su tutto il territorio nazionale - e i cui atti, al pari di da quelli dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile, possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali e come atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. In secondo luogo, la concentrazione in un unico tribunale dell'esame di tali controversie appare rispondere all'esigenza di evitare che i singoli atti dell'Agenzia, anche se afferenti ad un'unica vicenda, siano impugnabili davanti a diversi TAR locali, a seconda della collocazione del bene confiscato o della sua destinazione ad un'amministrazione centrale o locale, a detrimento della visione d'insieme. Con riferimento, poi, all'invocato principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., esso non si ancora ad un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, ma deve essere interpretato unicamente come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge. L'individuazione della competenza in capo al TAR Lazio, sede di Roma, infine, non determina alcun impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., né frappone un ostacolo significativo al corso tempestivo della giustizia, come richiesto dall'art. 111 Cost. - Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, vedi le sentenze nn. 237/2007, 341/2006 e 206/2004. - Sull'art. 125 Cost., vedi le citate sentenze nn. 33/1968, 30/1967, 55/1966 e 93/1965. - Sulla qualificazione, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della competenza del TAR Lazio, dei provvedimenti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile quali atti dell'amministrazione centrale e quali atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, vedi le sentenze nn. 34/2012 e 237/2007. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., vedi, ex plurimis , sentenze nn. 117/2012 e 30/2011.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), relative all'attribuzione della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p ), del medesimo decreto ed in particolare delle controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati. Infatti, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'art 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011, n. 273, che ha sostituito la disposizione contenuta nell'art. 135, comma 1, lettera e ), oggi impugnato, per cui il nuovo testo prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio soltanto «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). Pertanto, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del descritto ius superveniens . - Sulla restituzione degli atti al rimettente affinché proceda alle valutazioni di sua spettanza, alla luce del nuovo quadro normativo su identiche questioni, v. ordinanze n. 56 e n. 132 del 2012.
Deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti, alla luce delle modifiche della norma impugnata nel senso da lui auspicato, la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, relativa alla devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del t.a.r. lazio con sede a Roma delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, che modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo, tra cui la disposizione censurata, con la conseguenza che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Sul principio della "perpetuatio iurisdictionis" in seguito a modifiche legislative sulla competenza, (sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio), v. ex plurimis, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2010, n. 16667; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 16 aprile 2009, n. 8999.
È manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove di esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Infatti, analoga questione è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 108 del 2009 e non risultano proposte censure nuove o diverse da quelle in essa già esaminate. - V. sentenza n. 108 del 2009.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Non è infatti motivata in modo convincente la tesi - su cui l'eccezione è basata - della inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo , derivante dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto spontaneamente alla rivalutazione delle prove dell'esame di abilitazione, dato, invece, che la commissione si è limitata ad eseguire la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalle prove orali.