Pronuncia 174/2014
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con quattro ordinanze del 23 maggio 2013, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con tre ordinanze del 4 giugno 2013, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con cinque ordinanze del 15 giugno 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 188, 189, 190, 191, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 219 e 220 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, n. 41 e n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, con riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Giuliano Amato
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SILVESTRI
Massime
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Insussistenza dei requisiti che legittimano la deroga alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale (scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo) - Violazione del principio di decentramento della giustizia amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 135, comma 1
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 13
- decreto legislativo-Art. 14
- decreto legislativo-Art. 15
- decreto legislativo-Art. 16
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 44