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Pronuncia 108/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia ed altri contro L. B., con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di costituzione di L. B. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese; uditi l'avvocato Mario Caldarera per L. B. e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009. Il Cancelliere F.to: MELATTI

Relatore: Sabino Cassese

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza derivante dalla asserita inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo - Reiezione.

Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Non è infatti motivata in modo convincente la tesi - su cui l'eccezione è basata - della inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo , derivante dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto spontaneamente alla rivalutazione delle prove dell'esame di abilitazione, dato, invece, che la commissione si è limitata ad eseguire la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalle prove orali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • legge-Art.

Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per asserita prospettazione di meri inconvenienti di fatto - Reiezione.

Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, atteso che - contrariamente all'assunto su cui l'eccezione è basata - le conseguenze della disposizione impugnata, lamentate nell'ordinanza di rimessione, non costituiscono inconvenienti di fatto, accidentalmente prodotti dalla disposizione stessa, ma il risultato che essa intende raggiungere.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • legge-Art.

Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per asserita perplessità e contraddittorietà - Reiezione.

Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per asserita perplessità e contraddittorietà, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Invero, l'ordinanza di rimessione, pur riportando anche letteralmente le censure già contenute in precedente ordinanza dello stesso giudice a quo , consente di identificare agevolmente le censure stesse. Né il fatto che altri giudici avessero precedentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione impediva al collegio rimettente di sollevarla e alla Corte di esaminarla nel merito.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • legge-Art.

Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio, della parità delle parti del processo, del diritto di difesa e della non limitabilità della tutela giurisdizionale - Esclusione - Non irragionevolezza del bilanciamento di interessi operato dalla norma censurata - Limitata compressione del diritto di difesa dell'amministrazione, in funzione di tutela dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. La disposizione censurata - che non contiene una norma di sanatoria e non si applica ai concorsi pubblici - mira a rendere irreversibili gli effetti dell'accertamento positivo dell'idoneità a svolgere la professione, compiuto in base a provvedimenti giurisdizionali (anche cautelari) o di autotutela amministrativa, preservando l'abilitazione così conseguita e l'attività professionale eventualmente già intrapresa dal risultato del processo avviato per contestare l'esito negativo del precedente accertamento. In tal modo, il legislatore ha operato un bilanciamento non irragionevole dei rilevanti interessi contrapposti, accordando una particolare tutela all'affidamento del cittadino e all'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di difesa dell'Amministrazione e di una dissimmetria tra le posizioni delle parti del processo amministrativo, giustificabile alla luce dell'art. 113 Cost. - Nel senso che il principio di parità tra le parti nel processo non comporta necessariamente l'identità dei rispettivi poteri processuali, purché le dissimmetrie siano sorrette da una razionale giustificazione, v., citate, sentenze n. 26 del 2007 e n. 85 del 2008.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • legge-Art.

Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della par condicio tra gli esaminandi, contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Tale disposizione, infatti, non viola la par condicio tra gli esaminandi, perché si applica a tutti i candidati e non produce alcuna disparità di trattamento tra quelli che si trovino nella stessa posizione. Sotto il profilo della ragionevolezza, poi, l'effetto di porre un limite temporale alla conclusione della vicenda giudiziaria relativa al precedente accertamento negativo di idoneità all'esercizio della professione è proprio lo scopo, non irragionevole, della disposizione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della garanzia del giudice naturale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Da un lato, la decisione favorevole al candidato consegue comunque a un nuovo accertamento di natura amministrativa, anche se quest'ultimo avvenga sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare. Dall'altro, giudice naturale delle controversie in esame non è solo il Consiglio di Stato, ma anche, in primo grado, il tribunale amministrativo regionale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione amministrativa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 24, 113 e 125 Cost., per lamentata violazione del doppio grado di giurisdizione (amministrativa). È vero, infatti, che la Costituzione impedisce di attribuire ai tribunali amministrativi regionali competenze giurisdizionali in unico grado. Tuttavia, la disposizione impugnata, stabilendo l'irreversibilità dell'accertamento di idoneità alla professione, pur se intervenuto a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela amministrativa, non esclude l'appello né impedisce lo svolgimento e la prosecuzione del processo avviato per contestare il precedente accertamento negativo, ma produce un effetto sostanziale, consistente nel consolidamento di un effetto giuridico, che costituisce un limite alla prosecuzione del processo che non sia ancora concluso. - Sulla impossibilità di attribuire ai Tribunali amministrativi competenze giurisdizionali in unico grado v., citate, sentenze n. 395 del 1988 e n. 8 del 1982.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 2
  • legge-Art.