Pronuncia 108/2009
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia ed altri contro L. B., con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di costituzione di L. B. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese; uditi l'avvocato Mario Caldarera per L. B. e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009. Il Cancelliere F.to: MELATTI
Relatore: Sabino Cassese
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza derivante dalla asserita inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo - Reiezione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art.
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per asserita prospettazione di meri inconvenienti di fatto - Reiezione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art.
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per asserita perplessità e contraddittorietà - Reiezione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art.
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio, della parità delle parti del processo, del diritto di difesa e della non limitabilità della tutela giurisdizionale - Esclusione - Non irragionevolezza del bilanciamento di interessi operato dalla norma censurata - Limitata compressione del diritto di difesa dell'amministrazione, in funzione di tutela dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della par condicio tra gli esaminandi, contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della garanzia del giudice naturale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Denunciata violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione amministrativa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art.