Articolo 103 - COSTITUZIONE

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 178/2022Depositata il 15/07/2022

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Controversie risarcitorie per i danni conseguenti a comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, nella gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella lettura offerta dal diritto vivente - Denunciata violazione dei principi costituzionali sul riparto di giurisdizione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 125007).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, primo comma, 102, 103, primo comma, 111 e 113, primo comma, Cost., dell'art. 133, comma 1, lett. p ), cod. proc. amm., che, nella lettura offerta dal diritto vivente, devolverebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per i danni conseguenti a comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, nella gestione del ciclo dei rifiuti. Le censure prospettate muovono da un presupposto interpretativo erroneo, in quanto l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, richiamato dal rimettente, si pone nell'alveo delle indicazioni della Corte costituzionale sui limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che può conoscere solo comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici. Restano quindi necessariamente fuori dall'ambito di applicazione della disposizione censurata le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili a detti poteri, che rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario. ( Precedenti: O. 167/2011 - mass. 35655; S. 35/2010 - mass. 34312; S. 191/2006 - mass. 30401; S. 204/2004 - mass. 28357 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 133, comma 1

Pronuncia 154/2022Depositata il 17/06/2022

Parlamento - Prerogative parlamentari - Lesioni - Rimedi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Condizioni soggettive e oggettive - Lamentata lesione delle prerogative afferenti alla sfera del singolo parlamentare e carattere manifesto delle menomazioni, rilevabile già in sede di sommaria delibazione - Possibilità di rappresentare l'intero organo cui il singolo parlamentare appartiene - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal deputato Riccardo Zucconi e altri sei nei confronti del Consiglio di Stato, in relazione alle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, riguardanti la proroga legislativa delle concessioni balneari). (Classif. 172010).

Esiste una sfera di prerogative del singolo parlamentare - diverse e distinte da quelle che spettano all'assemblea di cui fa parte - che, qualora risultino lese da altri organi parlamentari, possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Si tratta delle attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ). Per la tutela delle prerogative che spettano all'assemblea nel suo complesso la legittimazione a sollevare un conflitto compete a ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Sono inammissibili i conflitti sollevati da singoli parlamentari qualora la funzione rivendicata spetti alla Camera o al Senato, dovendo escludersi che essi possano rappresentare l'intero organo di appartenenza. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 67/2021 -mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083; O. 277/2017 - mass. 39733 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Riccardo Zucconi e altri sei nei confronti del Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro tempore , per violazione degli artt. 11, 67, 71, 72, 101, 103, 111, settimo e ottavo comma, e 117 Cost., in relazione alle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, in base alle quali le norme legislative che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, e pertanto cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, oltre il 31 dicembre 2023. Con il ricorso i singoli parlamentari, denunciando il condizionamento che deriverebbe dalle due sentenze contestate a carico della funzione legislativa delle Camere, fanno valere una prerogativa che spetta, in realtà, alla Camera di appartenenza. Comunque, se anche si volessero ritenere effettivamente invocate prerogative spettanti ai parlamentari individualmente considerati, il ricorso non dà conto di alcun ostacolo all'esercizio del diritto di parola, proposta e voto dei deputati, attestando, anzi, l'avvenuto deposito di un disegno di legge e prospettando la possibilità della sua approvazione, sicché non risulta allegata né comprovata una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle loro prerogative costituzionali. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 ).

Pronuncia 66/2022Depositata il 11/03/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancata adeguata circoscrizione del thema decidendum - Carattere ancipite delle questioni - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norme che prevedono l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate" e un meccanismo di esenzione da responsabilità amministrativa e contabile). (Classif. 112003).

Costituisce onere del rimettente circoscrivere adeguatamente il thema decidendum del giudizio incidentale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42598). Quando i rimettenti non si limitano a una presentazione sequenziale della medesima questione ma chiedono alla Corte costituzionale due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, ciò impedisce di identificare il verso delle censure, con conseguente carattere ancipite delle questioni, il che ridonda nella loro inammissibilità. ( Precedenti: S. 152/20 - mass. 42563; S. 95/20 - mass. 42969 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. - dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate", l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, l'inapplicabilità delle procedure di invio delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo e, fatti salvi i casi di dolo, l'improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Il rimettente non ha adeguatamente circoscritto il thema decidendum del giudizio né ha chiarito se l'oggetto delle censure sia, per effetto dall'art. 1, comma 815, l'art. 4 nella sua interezza, ovverosia lo stralcio automatico in sé considerato o nella parte in cui è applicabile anche alle società scorporate).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 815
  • legge-Art. 1, comma 529

Pronuncia 49/2022Depositata il 02/03/2022

Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Applicabilità della disciplina generale prevista per gli impiegati civili dello Stato - Esclusione - Necessità di intervento legislativo, in attuazione del relativo precetto costituzionale (art. 28). (Classif. 147002).

L'art. 28 Cost., pur concernendo anche i magistrati, ammette leggi ordinarie che disciplinino variamente la responsabilità per categorie e situazioni, alla sola condizione che essa non sia totalmente denegata. In tal caso, una legge ordinaria, recante la disciplina ad hoc della responsabilità civile del magistrato in attuazione dell'art. 28 Cost., è non soltanto costituzionalmente consentita, ma piuttosto costituzionalmente dovuta, al fine di preservare i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. ( Precedenti: S. 164/2017 - mass. 41567; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 34/1997 - mass. 23113; S. 385/1996 - mass. 22934; S. 468/1990 - mass. 16641 ; S. 2/1968 - mass. 2739 ). La responsabilità civile del magistrato, in quanto necessariamente subordinata all'introduzione legislativa di condizioni e limiti del tutto peculiari, non si presta alla piana applicazione della normativa comune vigente in tema di responsabilità dei funzionari dello Stato; sottraendosi, in caso di abrogazione referendaria, alla potenziale riespansione dei principi ai quali tale ultima normativa si conforma. ( Precedente: S. 468/1990 - mass. 16641 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 258/2021Depositata il 24/12/2021

Documentazione amministrativa - In genere - Documenti classificati non coperti da segreto di Stato - Ordine di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria (nella specie: nel corso di un giudizio pensionistico) - Possibilità di estrarne copia - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa dei ricorrenti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 086001).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per cui, qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Il giudice a quo si limita ad affermare in modo tautologico che i giudizi principali non possono essere definiti nel merito se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale; nessuna spiegazione viene fornita in ordine alla necessità di fare applicazione di una norma destinata a spiegare i suoi effetti in ambito istruttorio. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. Infine, nelle ordinanze di rimessione, che si limitano a tratteggiare in fatto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali, è omesso ogni riferimento all'articolato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Norme citate

  • legge-Art. 42, comma 8

Parametri costituzionali

Pronuncia 248/2021Depositata il 21/12/2021

Banche e istituti di credito - In genere - Responsabilità degli organi straordinari - Promozione dell'azione per responsabilità civile - Condizione - Previa autorizzazione della Banca d'Italia - Denunciata violazione dei principi della responsabilità dei dipendenti pubblici, di buon andamento e imparzialità, di uguaglianza e ragionevolezza, della tutela del risparmio, del diritto alla tutela giurisdizionale, della garanzia, anche convenzionale e comunitaria, del giusto processo - Insufficiente motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 032001).

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 34, par. l, lett. e ), della direttiva (UE) 2014/59 del 15 maggio 2014 e all'art. 47 CDFUE - dell'art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u. bancario), che subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari delle banche alla previa autorizzazione della Banca d'Italia. Il TAR rimettente - dinanzi al quale sono stati impugnati, in successione, due distinti provvedimenti della Banca d'Italia, aventi il medesimo oggetto - non si è confrontato con la complessa tematica attinente alla distinzione tra l'atto meramente confermativo e l'atto di conferma in senso proprio, omettendo di spiegare perché, anche dopo la pronuncia di merito da esso emessa nei confronti del secondo provvedimento, dovrebbe continuare ad occuparsi del ricorso contro il primo provvedimento, il solo a contenere un autonomo motivo volto a denunciare l'illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere. Infatti, nell'ipotesi di esaurimento del proprio potere decisorio, il rimettente, non avendo più alcunché su cui pronunciare, non potrebbe sollevare ormai le questioni di legittimità costituzionale neppure d'ufficio. ( Precedenti citati: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 48/2021 - mass. 43719; S. 266/2019 - mass. 40922 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 72, comma 9
  • decreto legislativo-Art. 1, comma 17

Parametri costituzionali

Pronuncia 181/2021Depositata il 30/07/2021

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Disciplina attuativa della sanatoria edilizia (c.d. terzo condono) - Cause ostative - Non sanabilità delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione del vincolo a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali - Denunciata violazione del principio di giustiziabilità degli atti della PA - Assoluta carenza di motivazione delle censure - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per l'assoluta carenza di motivazione delle censure, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda- quater , in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, nella parte in cui non consente il condono delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione di un vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Il rimettente si limita a richiamare il principio di giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione senza offrire altre indicazioni sulle ragioni della lamentata lesione. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2021, n. 87 del 2021 e n. 39 del 2021 ).

Norme citate

  • legge della Regione Lazio-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 189/2020Depositata il 31/07/2020

Responsabilità amministrativa e contabile - Norme della Provincia autonoma di Trento - Dipendenti, amministratori e incaricati della Provincia - Rimborso delle spese processuali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali e giustizia amministrativa, dei principi in materia di equilibri di bilancio e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché interferenza con la giurisdizione contabile - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l ), e 119, primo comma, Cost., dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, che disciplina il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. Le argomentazioni del rimettente evidenziano come, ai fini della parificazione, le sole disposizioni rilevanti siano quelle che impongono di validare, per la determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le somme inerenti ai rimborsi erogati ai dipendenti coinvolti in procedimenti contabili conclusi con l'archiviazione o con pronunce in rito, consentendo così di circoscrivere il petitum a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione del giudice a quo . Tale normativa va identificata nell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, nella parte in cui si riferisce ai dipendenti provinciali e al procedimento contabile, e non anche nella disposizione censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 138 del 2019 ).

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 92

Pronuncia 189/2020Depositata il 31/07/2020

Responsabilità amministrativa e contabile - Norme della Provincia autonoma di Trento - Dipendenti, amministratori e incaricati della Provincia - Rimborso delle spese processuali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati - Estensione, con norma di interpretazione autentica, anche alle spese afferenti alle fasi preliminari dei giudizi e nei casi di archiviazione - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali e giustizia amministrativa, dei principi in materia di equilibri di bilancio e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché interferenza con la giurisdizione contabile - Difetto di adeguato corredo motivazionale e difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguato corredo motivazionale e difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l ), e 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige - dell'art. 18, commi 1- bis e 2, della legge prov. Trento n. 3 del 1999. Sebbene il petitum dell'ordinanza di rimessione investa l'intero contenuto dispositivo dell'art. 18, le argomentazioni e le censure del rimettente risultano riferite esclusivamente al primo comma dello stesso. Le questioni aventi ad oggetto le disposizioni dei successivi commi, oltre che sfornite di un adeguato corredo motivazionale, non soddisfano neppure il requisito della rilevanza nel giudizio a quo .

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 18, comma 1
  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 18, comma 2

Pronuncia 189/2020Depositata il 31/07/2020

Responsabilità amministrativa e contabile - Norme della Provincia autonoma di Trento - Dipendenti, amministratori e incaricati della Provincia - Rimborso delle spese processuali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati - Estensione, con norma di interpretazione autentica, anche alle spese afferenti alle fasi preliminari dei giudizi e nei casi di archiviazione - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali e giustizia amministrativa, dei principi in materia di equilibri di bilancio e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché interferenza con la giurisdizione contabile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l ), e 119, primo comma, Cost., dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, che, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione. In quanto volta a soddisfare esigenze, di sicuro rilievo pubblicistico, attinenti all'organizzazione dell'amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi, la disciplina provinciale in esame appare espressione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e del personale», di cui all'art. 8, n. 1, dello statuto speciale, e non di quelle, evocate dal rimettente, attribuite in via esclusiva al legislatore statale. Ciò impedisce, altresì, di ravvisare sia la lesione del principio di uguaglianza - la cui violazione viene ammissibilmente dedotta dal giudice a quo in correlazione allo scopo, insito nelle materie di competenza esclusiva statale e segnatamente in quella dell'ordinamento civile, di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale e non quale limite interno alla competenza provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia -, sia la lesione dei principi in materia di equilibri di bilancio, in mancanza di censure attinenti al difetto di copertura degli oneri di spesa ad esso connessi. Infine, la disciplina provinciale in esame non interferisce con la competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell' an della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, posto che essa si limita a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio fra l'amministrazione provinciale e il dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2014 e n. 371 del 1998 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione in riferimento a parametri diversi da quelli finanziari, evocati in correlazione funzionale con i primi, ove si traducano immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. ( Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento giuridico e economico dei dipendenti pubblici, anche delle Regioni e delle Province autonome, va ricondotta, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. I profili "pubblicistico-organizzativi" ad esso afferenti rientrano, invece, nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost. Infine, la disciplina della responsabilità amministrativa, nella quale i profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con i poteri del giudice chiamato ad accertarla, è materia di competenza dello Stato e non rientra tra le attribuzioni regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 25 del 2020, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 337 del 2009, n. 200 del 2008, n. 184 del 2007 e n. 345 del 2004 ).

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 92
  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 18, comma 1

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.