Articolo 103 - COSTITUZIONE

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 44/2025Depositata il 15/04/2025

Manifestazione del pensiero (libertà di) - In genere - Valore centrale dell'ordinamento democratico - Tutela - Necessità di salvaguardare sia il pluralismo interno al singolo mezzo di informazione, sia quello esterno, relativo alla libertà di accesso al sistema della comunicazione - Necessità, a seguito delle trasformazioni dovute all'accesso alla rete e all'uso dei social, di garantire la qualità dell'informazione - Necessità, a tale scopo, di sostegni pubblici all'editoria - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della novella in materia di contributi pubblici alle emittenti televisive e radiofoniche locali che, mediante novazione della fonte e sua interpretazione autentica, introduzione il c.d. "scalino preferenziale" a favore dei una quota degli operatori in graduatoria). (Classif. 149001).

Il pluralismo dell?informazione, valore centrale in un ordinamento democratico, va ricondotto all?art. 21 Cost. e allo stesso carattere democratico della Repubblica. Ciò in quanto l?informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime una condizione preliminare (o un presupposto insopprimibile) per l?attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. (Precedenti: S. 348/1990 - mass. 15888; S. 826/1988 - mass. 11979).Il pluralismo interno indica l?apertura del singolo mezzo d?informazione ? pubblico o privato ? alle varie voci presenti nella società, quello esterno l?esistenza nel mercato dell?informazione di una pluralità di voci concorrenti. Il pluralismo esterno, in particolare, nel settore radiotelevisivo, richiede la possibilità di ingresso, nell?ambito dell?emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell?emittenza privata ? perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio ? che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. (Precedenti: S. 420/1994 - mass. 21326; S. 826/1988 - mass. 11979).La tutela del pluralismo esterno sicuramente richiede la creazione di condizioni di libero accesso al mercato, oltre che una regolamentazione atta ad evitare il fenomeno delle concentrazioni. (Precedenti: S. 155/2002 - mass. 26962; S. 112/1993 - mass. 19514; S. 226/1974 - mass. 7419; S. 202/1976 - mass. 8513).Le trasformazioni nel campo dell?informazioni ? quali la decentralizzazione della produzione di informazioni; la moltiplicazione, specie in ambito locale, dei siti di informazione; la diffusione dei contenuti prodotti dai media tradizionali; l?accesso della maggior parte delle persone all?informazione attraverso la rete ? plasmano l?attuale significato del pluralismo dell?informazione e, conseguentemente, la declinazione delle concrete modalità della sua tutela, che vanno sempre raccordate allo specifico contesto in cui l?informazione si situa. In tale contesto, l?attuale sfida dell?informazione non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell?informazione medesima, considerando che la ricchezza di informazioni e di punti di vista alternativi, soprattutto in assenza dei controlli editoriali che caratterizzano l?operato dei media tradizionali, consente sulla rete la diffusione di informazioni false, discorsi d?odio, affermazioni non verificate e opinioni polarizzate. Affinché sia tutelato questo diritto, in un ambiente in cui sono prodotte e distribuite quantità enormi di informazioni, che espongono il cittadino a un vero e proprio sovraccarico mediatico, occorre tutelare e promuovere la qualità della comunicazione, ad esempio dando risalto alla funzione dei giornalisti operanti entro strutture dotate di una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi.Il rilievo costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell?editoria, cosicché la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l?intervento finanziario dello Stato. Se, dunque, il legislatore ha la facoltà di stanziare fondi in favore degli utenti per l?acquisto di strumenti tecnici destinati a favorire il pluralismo informativo, non ha l?obbligo di adottare misure di sostegno in favore delle emittenti televisive sganciate da criteri volti a favorire la qualità dell?informazione. (Precedenti: S. 206/2019 - mass. 42749; S. 151/2005 - mass. 29337).(Nel caso di specie: sono chiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., quest?ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 CEDU, dell?art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come conv., e dell?art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., che ineriscono alla disciplina dei contributi pubblici in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il censurato art. 4-bis, modificando l?art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 146 del 2017, relativo ai criteri di ammissione alla contribuzione delle emittenti radiofoniche locali, opera una novazione integrale del d.P.R.; il censurato art. 13, comma 1-bis, dal canto suo, dispone che il cennato art. 4-bis si interpreta nel senso che il rinvio integrale al menzionato d.P.R. ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore. La novazione apportata dalla prima delle norme censurate si ricava dal dato testuale, ed ha il fine di evitare un ?ircocervo giuridico?, ossia un testo regolamentare recante, all?interno di una sua disposizione, un ?frammento? normativo primario. Quanto all?art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., esso contiene una norma di interpretazione autentica, dal momento che risolve il dubbio ingenerato dall?art. 4-bis interpretato, ossia che questo abbia fatto assumere valore e forza di legge da parte delle norme recate dal d.P.R. n. 146 del 2017 tout court e non con riferimento alla sola annualità 2019. Non è pertanto fondata la censura di violazione dell?art. 77 Cost. da parte dell?art. 4-bis, poiché esso, contenuto nel d.l. n. 91 del 2018, come conv., decreto ?mille-proroghe?, ha il fine della proroga di un termine e l?estensione di un regime transitorio, per spostare nel tempo un determinato assetto regolatorio, in modo dunque non disomogeneo rispetto alla ratio dominante del decreto-legge in questione; né viola l?art. 77 Cost. l?art. 13, comma 1-bis, che, prendendo posizione sulla natura primaria della fonte che regola un sistema di contribuzione pubblica sulla base di criteri volti a favorire la qualità dell?informazione e la capacità delle imprese del settore di investire anche in nuove tecnologie e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, non può considerarsi del tutto estraneo rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge. Il fatto poi che la novazione della fonte sia avvenuta non già ad opera dell?art. 13, comma 1-bis, ma dell?art. 4-bis, ossia quando la norma regolamentare non era stata ancora annullata in via giurisdizionale dal Consiglio di Stato, non produce alcun contrasto con il giudicato formatosi su tali sentenze di annullamento, cosicché neppure sono violati gli artt. 3, 24, 103, 111, commi primo e secondo, e 113 Cost.; né sussiste la violazione, ad opera di entrambe le disposizioni censurate, degli artt. 3, 111, primo e secondo comma , e 117, primo comma, Cost., quest?ultimo in relazione all?art. 6 CEDU, perché il legislatore, interpretando una norma a oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, avrebbe condizionato i giudizi in corso, sia perché l?art. 4-bis non ha natura retroattiva, sia perché l?art. 13, comma 1-bis impone all?interprete un senso della disposizione interpretata che appare certamente il più plausibile, in un contesto in cui il dubbio interpretativo e la presenza di un quadro giurisprudenziale non definito escludono la sussistenza di un affidamento qualificato delle parti sull?interpretazione contraria a quella prescelta dalla norma interpretativa. Non è fondata neppure la questione sollevata in via subordinata, riferita alla violazione del principio del pluralismo informativo, perché le disposizioni censurate prevedono uno scalino preferenziale a vantaggio dei primi cento classificati, cui viene destinata la quasi totalità della contribuzione. Tale meccanismo si iscrive in (e partecipa di) una complessiva logica, sottesa all?intero corpo regolamentare divenuto fonte primaria in forza della novazione indicata, che non irragionevolmente è volta a tutelare il nuovo volto del pluralismo dell?informazione ? caratterizzato non da penuria di emittenti televisive, ma, al contrario, da una loro abbondanza, dovuta non solo alla non particolare onerosità degli investimenti per la loro attivazione, ma anche e soprattutto alla moltitudine dei canali garantita dalla tecnologia digitale ?, mirando a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali e puntando, piuttosto, al miglioramento della qualità dell?informazione e all?incentivazione dell?uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell?occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato. Neanche è fondata la questione con riferimento alla dedotta violazione del principio della concorrenza, perché il meccanismo dello scalino preferenziale, di per sé, non incide irragionevolmente su esso, in primo luogo perché, ove il legislatore avesse deciso di attribuire le risorse esclusivamente ai primi cento graduati, ciò avrebbe risposto ad una logica implicita in qualsiasi procedura concorsuale. Infine, non necessariamente le emittenti collocatesi dopo la centesima posizione e a ridosso della medesima sono destinate a beneficiare di un contributo sensibilmente inferiore a quelle che si collocano alla centesima posizione o immediatamente prima). (Precedenti: S. 184/2024 - mass. 46419; S. 146/2024 - mass. 46357; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 22/2012 - mass. 36070).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4 BIS
  • legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6, comma 2
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 209/2023Depositata il 24/11/2023

Legalità (principio di) - In genere - Legalità dell'azione amministrativa - Fondamento costituzionale - Necessità di assicurare l'imparzialità della PA - Portata formale e sostanziale del principio - Elasticità della sua applicazione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto le procedure di emersione di rapporti di lavoro che rinviano a decreto ministeriale per la fissazione del requisito reddituale richiesto in capo al datore di lavoro per l'accoglimento dell'istanza). (Classif. 140001).

Nel nostro ordinamento vige il principio di legalità dell?azione amministrativa desumibile oltre che nell?art. 97 Cost. ? laddove istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l?imparzialità della p.a., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge ?, anche negli artt. 23, 103 e 113 Cost. Esso caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio. Tuttavia, il principio di legalità sostanziale può ritenersi violato solamente qualora sia assente, o eccessivamente generica, la determinazione del presupposto di esercizio e del contenuto del potere conferito, in modo da dover escludere qualsiasi, pur elastica, copertura legislativa dell?azione amministrativa. (Precedenti: S. 195/2019 - mass. 42769; S. 45/2019 - mass. 41237; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 115/2011 - mass. 35551; S. 32/2009 - mass. 33161; S. 307/2003 - mass. 28226).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., dell?art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che disciplinano la procedura di regolarizzazione del lavoratore straniero irregolare in presenza di determinati limiti di reddito del datore di lavoro, la cui fissazione è demandata, a un decreto interministeriale. Nel caso di specie, ancorché il censurato comma 6 non indichi, espressamente e specificamente, i criteri per la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, essi possono agevolmente desumersi dall?impianto complessivo dello stesso art. 103, cosicché esso, complessivamente considerato, non solo costituisce la base legale del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l?accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione, ma lo delimita adeguatamente, indicando, in modo ragionevolmente sufficiente, i parametri a cui l?esercizio di detto potere deve conformarsi. La fissazione di un requisito che solamente l?autorità amministrativa può determinare, avvalendosi di dati tecnico-economici, come il costo del lavoro sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale fa sì inoltre che, nella specie, non si abbia il conferimento di un potere ?in bianco?, indeterminato nel contenuto e nelle modalità, bensì l?attribuzione all?amministrazione del compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi).

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 103, comma 6
  • decreto-legge-Art. 103, comma 5

Parametri costituzionali

Pronuncia 123/2023Depositata il 16/06/2023

Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Caratteri - Particolare connotazione rispetto alle altre forme di responsabilità - Possibilità di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia - In particolare: danno all'immagine della PA - Espressione del prestigio dell'azione amministrativa, valore di rango costituzionale - Elevazione degli standard di tutela rispetto a quanto previsto per le persone fisiche. (Classif. 219001).

La responsabilità amministrativa per danno erariale, in cui si inserisce quella da danno all?immagine della pubblica amministrazione, ha una particolare connotazione rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall?ordinamento, che deriva dall?accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; la stessa, infatti, è connotata da una funzione non esclusivamente ripristinatoria del patrimonio dell?ente pubblico, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza. ( Precedenti: S. 203/2022 ? mass. 45142; S. 355/2010 ? mass. 35180; S. 453/1998 ?mass. 24378; S. 371/1998 ? mass. 24247 ) Per i pubblici dipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia: a differenza di quanto accade per la responsabilità civile, quella amministrativa per danno erariale ha carattere strettamente personale e il risarcimento che ne consegue è parziario, e non solidale, assoggettato al potere riduttivo del giudice contabile ed integrato, quanto all?elemento soggettivo, dal dolo o dalla colpa grave. ( Precedenti: S. 203/2022 ? mass. 45142; S. 453/1998 ? mass. 24378; S. 371/1998 ? mass. 24247 ) Il fondamento normativo della tutela dell?immagine della pubblica amministrazione si identifica nell?art. 97 Cost., cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l?amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore della PA, da realizzarsi nell?adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.); in questa prospettiva non è manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell?immagine dell?amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. ( Precedenti: S. 355/2010 ? mass. 35180; S. 172/2005 ) Il danno erariale all?immagine non è ricompreso nella materia della contabilità pubblica, per la quale soltanto vi è riserva costituzionale di giurisdizione della Corte dei conti (art. 103, secondo comma, Cost.).

Parametri costituzionali

Pronuncia 123/2023Depositata il 16/06/2023

Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Promozione dell'azione, da parte del Procuratore regionale presso la Corte dei conti - Condizione - Possibilità anche per il caso di sentenza di estinzione del reato - In via consequenziale: comunicazione della sentenza al procuratore generale ai fini dell'eventuale promovimento dell'azione - Omesse previsioni - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 219001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisdiz. reg. Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell?art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui non prevede che il procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere l?eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale, per risarcimento del danno da lesione all?immagine della PA, nel caso di sentenza di estinzione del reato, oltre che in quello di sentenza irrevocabile di condanna, e, in via consequenziale, dell?art. 51, comma 7, primo periodo, cod. giust. contabile, nella parte in cui non prevede che anche la sentenza di estinzione del reato sia comunicata al competente procuratore regionale ai fini del promovimento di tale azione. Non sussiste l?asserita irragionevolezza ? carattere centrale delle doglianze, che integra altre censure, che quindi ne seguono le sorti ? in quanto la pronuncia di estinzione del reato risulta priva di un accertamento della colpevolezza dell?imputato e non è, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza. Né è irragionevole ? in ragione dell?eterogeneità delle situazioni a confronto ? il diverso trattamento riservato alla giurisdizione contabile, rispetto a quella civile, nei rapporti con l?accertamento proprio del giudice penale, in quanto il principio del parallelismo, che ispira il rapporto tra giurisdizione civile e penale, e l?azionabilità dell?illecito erariale in quella contabile rispondono a diverse rationes.

Norme citate

  • legge-Art. 7, comma 1

Pronuncia 178/2022Depositata il 15/07/2022

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Controversie risarcitorie per i danni conseguenti a comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, nella gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella lettura offerta dal diritto vivente - Denunciata violazione dei principi costituzionali sul riparto di giurisdizione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 125007).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, primo comma, 102, 103, primo comma, 111 e 113, primo comma, Cost., dell'art. 133, comma 1, lett. p ), cod. proc. amm., che, nella lettura offerta dal diritto vivente, devolverebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per i danni conseguenti a comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, nella gestione del ciclo dei rifiuti. Le censure prospettate muovono da un presupposto interpretativo erroneo, in quanto l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, richiamato dal rimettente, si pone nell'alveo delle indicazioni della Corte costituzionale sui limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che può conoscere solo comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici. Restano quindi necessariamente fuori dall'ambito di applicazione della disposizione censurata le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili a detti poteri, che rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario. ( Precedenti: O. 167/2011 - mass. 35655; S. 35/2010 - mass. 34312; S. 191/2006 - mass. 30401; S. 204/2004 - mass. 28357 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 133, comma 1

Pronuncia 154/2022Depositata il 17/06/2022

Parlamento - Prerogative parlamentari - Lesioni - Rimedi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Condizioni soggettive e oggettive - Lamentata lesione delle prerogative afferenti alla sfera del singolo parlamentare e carattere manifesto delle menomazioni, rilevabile già in sede di sommaria delibazione - Possibilità di rappresentare l'intero organo cui il singolo parlamentare appartiene - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal deputato Riccardo Zucconi e altri sei nei confronti del Consiglio di Stato, in relazione alle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, riguardanti la proroga legislativa delle concessioni balneari). (Classif. 172010).

Esiste una sfera di prerogative del singolo parlamentare - diverse e distinte da quelle che spettano all'assemblea di cui fa parte - che, qualora risultino lese da altri organi parlamentari, possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Si tratta delle attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ). Per la tutela delle prerogative che spettano all'assemblea nel suo complesso la legittimazione a sollevare un conflitto compete a ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Sono inammissibili i conflitti sollevati da singoli parlamentari qualora la funzione rivendicata spetti alla Camera o al Senato, dovendo escludersi che essi possano rappresentare l'intero organo di appartenenza. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 67/2021 -mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083; O. 277/2017 - mass. 39733 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Riccardo Zucconi e altri sei nei confronti del Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro tempore , per violazione degli artt. 11, 67, 71, 72, 101, 103, 111, settimo e ottavo comma, e 117 Cost., in relazione alle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, in base alle quali le norme legislative che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, e pertanto cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, oltre il 31 dicembre 2023. Con il ricorso i singoli parlamentari, denunciando il condizionamento che deriverebbe dalle due sentenze contestate a carico della funzione legislativa delle Camere, fanno valere una prerogativa che spetta, in realtà, alla Camera di appartenenza. Comunque, se anche si volessero ritenere effettivamente invocate prerogative spettanti ai parlamentari individualmente considerati, il ricorso non dà conto di alcun ostacolo all'esercizio del diritto di parola, proposta e voto dei deputati, attestando, anzi, l'avvenuto deposito di un disegno di legge e prospettando la possibilità della sua approvazione, sicché non risulta allegata né comprovata una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle loro prerogative costituzionali. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 ).

Pronuncia 66/2022Depositata il 11/03/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancata adeguata circoscrizione del thema decidendum - Carattere ancipite delle questioni - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norme che prevedono l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate" e un meccanismo di esenzione da responsabilità amministrativa e contabile). (Classif. 112003).

Costituisce onere del rimettente circoscrivere adeguatamente il thema decidendum del giudizio incidentale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42598). Quando i rimettenti non si limitano a una presentazione sequenziale della medesima questione ma chiedono alla Corte costituzionale due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, ciò impedisce di identificare il verso delle censure, con conseguente carattere ancipite delle questioni, il che ridonda nella loro inammissibilità. ( Precedenti: S. 152/20 - mass. 42563; S. 95/20 - mass. 42969 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. - dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate", l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, l'inapplicabilità delle procedure di invio delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo e, fatti salvi i casi di dolo, l'improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Il rimettente non ha adeguatamente circoscritto il thema decidendum del giudizio né ha chiarito se l'oggetto delle censure sia, per effetto dall'art. 1, comma 815, l'art. 4 nella sua interezza, ovverosia lo stralcio automatico in sé considerato o nella parte in cui è applicabile anche alle società scorporate).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 815
  • legge-Art. 1, comma 529

Pronuncia 49/2022Depositata il 02/03/2022

Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Applicabilità della disciplina generale prevista per gli impiegati civili dello Stato - Esclusione - Necessità di intervento legislativo, in attuazione del relativo precetto costituzionale (art. 28). (Classif. 147002).

L'art. 28 Cost., pur concernendo anche i magistrati, ammette leggi ordinarie che disciplinino variamente la responsabilità per categorie e situazioni, alla sola condizione che essa non sia totalmente denegata. In tal caso, una legge ordinaria, recante la disciplina ad hoc della responsabilità civile del magistrato in attuazione dell'art. 28 Cost., è non soltanto costituzionalmente consentita, ma piuttosto costituzionalmente dovuta, al fine di preservare i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. ( Precedenti: S. 164/2017 - mass. 41567; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 34/1997 - mass. 23113; S. 385/1996 - mass. 22934; S. 468/1990 - mass. 16641 ; S. 2/1968 - mass. 2739 ). La responsabilità civile del magistrato, in quanto necessariamente subordinata all'introduzione legislativa di condizioni e limiti del tutto peculiari, non si presta alla piana applicazione della normativa comune vigente in tema di responsabilità dei funzionari dello Stato; sottraendosi, in caso di abrogazione referendaria, alla potenziale riespansione dei principi ai quali tale ultima normativa si conforma. ( Precedente: S. 468/1990 - mass. 16641 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 258/2021Depositata il 24/12/2021

Documentazione amministrativa - In genere - Documenti classificati non coperti da segreto di Stato - Ordine di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria (nella specie: nel corso di un giudizio pensionistico) - Possibilità di estrarne copia - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa dei ricorrenti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 086001).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per cui, qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Il giudice a quo si limita ad affermare in modo tautologico che i giudizi principali non possono essere definiti nel merito se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale; nessuna spiegazione viene fornita in ordine alla necessità di fare applicazione di una norma destinata a spiegare i suoi effetti in ambito istruttorio. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. Infine, nelle ordinanze di rimessione, che si limitano a tratteggiare in fatto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali, è omesso ogni riferimento all'articolato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Norme citate

  • legge-Art. 42, comma 8

Parametri costituzionali

Pronuncia 248/2021Depositata il 21/12/2021

Banche e istituti di credito - In genere - Responsabilità degli organi straordinari - Promozione dell'azione per responsabilità civile - Condizione - Previa autorizzazione della Banca d'Italia - Denunciata violazione dei principi della responsabilità dei dipendenti pubblici, di buon andamento e imparzialità, di uguaglianza e ragionevolezza, della tutela del risparmio, del diritto alla tutela giurisdizionale, della garanzia, anche convenzionale e comunitaria, del giusto processo - Insufficiente motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 032001).

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 34, par. l, lett. e ), della direttiva (UE) 2014/59 del 15 maggio 2014 e all'art. 47 CDFUE - dell'art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u. bancario), che subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari delle banche alla previa autorizzazione della Banca d'Italia. Il TAR rimettente - dinanzi al quale sono stati impugnati, in successione, due distinti provvedimenti della Banca d'Italia, aventi il medesimo oggetto - non si è confrontato con la complessa tematica attinente alla distinzione tra l'atto meramente confermativo e l'atto di conferma in senso proprio, omettendo di spiegare perché, anche dopo la pronuncia di merito da esso emessa nei confronti del secondo provvedimento, dovrebbe continuare ad occuparsi del ricorso contro il primo provvedimento, il solo a contenere un autonomo motivo volto a denunciare l'illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere. Infatti, nell'ipotesi di esaurimento del proprio potere decisorio, il rimettente, non avendo più alcunché su cui pronunciare, non potrebbe sollevare ormai le questioni di legittimità costituzionale neppure d'ufficio. ( Precedenti citati: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 48/2021 - mass. 43719; S. 266/2019 - mass. 40922 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 72, comma 9
  • decreto legislativo-Art. 1, comma 17

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.