Pronuncia 49/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), e successive integrazioni e modificazioni, limitatamente alle seguenti parti: - art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «contro lo Stato»; - art. 4, comma 2, limitatamente alle parole «contro lo Stato»; - art. 6, comma 1, limitatamente alle parole «non può essere chiamato in causa ma»; - art. 16, comma 4, limitatamente alle parole «in sede di rivalsa,»; - art. 16, comma 5, limitatamente alle parole «di rivalsa ai sensi dell'articolo 8», giudizio iscritto al n. 177 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna e Giovanni Guzzetta per i Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte; deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del Referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell'intervento - Facoltà ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 33
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del Referendum - In genere - Formulazione del quesito - Necessità di tener conto della denominazione attribuita dall'Ufficio centrale per il Referendum - Necessità che il quesito sia chiaro e univoco, a tutela dell'esercizio della sovranità popolare - Utilizzo della tecnica c.d. del ritaglio - Limiti e condizioni. (Classif. 116001).
Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Applicabilità della disciplina generale prevista per gli impiegati civili dello Stato - Esclusione - Necessità di intervento legislativo, in attuazione del relativo precetto costituzionale (art. 28). (Classif. 147002).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 28
- disposizioni transitorie della Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 103