Articolo 91 - COSTITUZIONE

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 242/1989Depositata il 28/04/1989

SENT. 242/89 P. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - PROMOZIONE DI RIUNIONI PERIFERICHE TRA RAPPRESENTANTI DELLO STATO E DELLE REGIONI - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONI - LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 13, PRIMO COMMA, LETT. B; - COST., ARTT. 6, 116, 125 E 134; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; - TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430.

L'art. 13, primo comma, lett. b della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel prevedere che il Commissario del Governo promuove riunioni decentrate tra rappresentanti regionali e statali al fine di coordinare le rispettive attivita', non lede alcuna competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Norme citate

  • legge-Art. 13, comma 1

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.