Articolo 17 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Macerata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 6 del 2020, come conv., nonché dell'intero testo del d.l. n. 18 del 2020, come conv., recanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricostruzione operata dal rimettente, omettendo di indicare quale violazione sia stata contestata al ricorrente nel processo principale, impedisce di valutare se e quale, tra le disposizioni censurate, sia da applicare nel giudizio a quo . ( Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691 ) .
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. INTERO TESTO
Pronuncia 254/2021Depositata il 23/12/2021
Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente: O. 85/2009 - mass. 33258 ). Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. ( Precedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; O. 164/2018 - mass. 40096; O. 277/2017 - mass. 39733; O. 256/2016 - mass. 39171; O. 121/2011 - mass. 35556 ). La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del referendum abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari. (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 111 del 2021, avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l'altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. ( Precedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 7
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 19
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 33
- Costituzione-Art. 34
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 36
- Costituzione-Art. 50
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Regolamento UE-Art.
Pronuncia 115/2011Depositata il 07/04/2011
Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, prospettata in relazione al fatto che i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal rimettente costituirebbero, in realtà, vizi dell'atto amministrativo oggetto dell'impugnazione davanti al TAR rimettente; quest'ultimo, infatti, ha esplicitamente scartato possibili interpretazioni conformi a Costituzione, in tal modo motivando sulla rilevanza della questione in modo plausibile. Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in conseguenza di una plausibile motivazione sulla rilevanza v., tra le altre, le sentenze n. 140 del 2009, n. 227 e n. 265 del 2010. >
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 54, comma 4
- decreto-legge-Art. 6
- legge-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 6
- Costituzione-Art. 8
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 18
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 49
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 24
Pronuncia 115/2011Depositata il 07/04/2011
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 23 e 97 Cost., l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti». Tale disposizione - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati; dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 Cost., poiché la pubblica amministrazione può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge; e viola, infine, anche l'art. 3, primo comma, Cost., giacché, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Sulla medesima disposizione di legge v. la sentenza n. 196 del 2009. Sulla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., v., tra le altre, le sentenze n. 105 del 2003 e n. 190 del 2007.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 54, comma 4
- decreto-legge-Art. 6
- legge-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 6
- Costituzione-Art. 8
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 18
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 49
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 24
Pronuncia 50/1998Depositata il 12/03/1998
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e 18 Cost. (principio di liberta' sociale), l'art. 21, comma 2, l. reg. Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di cui all' art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto - posto che l'art. 21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2 (che individua le attivita' proprie delle agenzie di viaggio e turismo); e che la liberta' sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita', di tal che, se svolta con continuita' e con finalita' lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici e' qualificabile attivita' economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 Cost. e delle leggi che vi danno attuazione - la disposizione impugnata colpisce anche comportamenti (quale l'attivita' di organizzazione di viaggi svolta episodicamente e senza finalita' di profitto) che sono espressione della socialita' della persona, che e' il bene protetto dal principio di liberta' sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali dianzi richiamate. E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18 Cost., l'art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge della Regione Liguria-Art. 20, comma 2
- legge della Regione Liguria-Art. 21, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 18
- Costituzione-Art. 17
Pronuncia 50/1998Depositata il 12/03/1998
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 (che non formano oggetto di specifica censura) e 18 (per difetto di rilevanza) l. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 17 e 18 Cost.. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge della Regione Liguria-Art. 18
- legge della Regione Liguria-Art. 2
- legge della Regione Liguria-Art. 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 18
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 311/1996Depositata il 25/07/1996
Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Costituzione, dell'art. 138, primo comma, n. 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui consente di valutare, ai fini del possesso dei requisiti per l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, la condotta "politica" dell'aspirante nonche' condotte apprezzabili sotto il profilo genericamente definito "morale", ma riconducibili esclusivamente alla sfera della vita privata e della liberta' individuale, come tali non suscettibili per la loro natura, per la loro occasionalita' o la loro distanza nel tempo, di incidere ragionevolmente sulla affidabilita' del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attivita' considerata, esigendo altresi' la conformita' ad un parametro di valutazione "ottima", che non appare giustificata in relazione alla funzione della guardia particolare giurata, tanto piu' in considerazione dei requisiti meno severi richiesti per l'accesso ai corpi statali di polizia, in quanto l'ammissibilita' di requisiti attitudinali o di affidabilita' desunti da condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, ma significative in rapporto alla funzione o all'attivita' da svolgere, e' condizionata al sussistere di precise limitazioni in ordine sia al tipo di condotte cui puo' darsi legittimamente rilievo, sia alle modalita' di concreta verificabilita' dell'imparzialita' del loro accertamento, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e delle liberta' fondamentali. - V. S. nn. 203/1995, 107/1994, 108/1994 e 440/1993, nonche' O. nn. 326/1995 e 272/1992. red.: F. Mangano
Norme citate
- regio decreto-Art. 138, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 245/1995Depositata il 16/06/1995
L'esenzione tributaria e il divieto di sequestro e di pignoramento delle indennita' parlamentari, gia' contemplati dall'art. 3, l.n. 1102 del 1948, sono norme derogatorie, giustificate dalla salvaguardia del mandato parlamentare ex art. 69 Cost., la cui estensione ai consiglieri delle regioni a statuto speciale e' stata comprensibilmente limitata, dall'art. 6 della successiva l. n. 1261 del 1965, al solo regime tributario. del resto, stante l'analogia e non l'identita', tra le attribuzioni delle assemblee parlamentari e quelle delle assemblee regionali - per svolgersi le prime a livello di sovranita' e le seconde a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantite - le prerogative riservate agli organi supremi dello Stato non sono autonomamente applicabili agli organismi delle assemblee regionali. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1965, n. 44, il quale, attraverso il richiamo alla predetta l. n. 1261 del 1965 (art. 5) - invece di limitarsi a recepire il principio generale di cui all'art. 545 cod.proc.civ. (che stabilisce entro il limite di un quinto la pignorabilita' delle retribuzioni) - fa divieto assoluto di pignoramento e di sequestro dell'indennita' mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, esorbita dalle attribuzioni regionali ben al di la' dell'estensione consentita dal richiamato art. 6, l. n. 1261 del 1965, con indebita ingerenza, altresi', sulla sfera del diritto privato, e quindi, in detta parte, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V., in senso conforme, per la non automatica applicabilita' alle assemblee regionali delle prerogative riservate agli organi statali, S. nn. 209/1994, 110/1970 e 66/1964, nonche', a proposito della illegittima estensione ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana di esenzione tributarie, S. n. 24/1968. red.: A.M.Marini
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 14
- legge-Art. 6
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 202/1991Depositata il 07/05/1991
La sentenza additiva richiesta, volta ad estendere il divieto di fumare, gia' operante in determinati luoghi, in altri, quali gli uffici postali, quelli del pronto soccorso degli ospedali ed i ristoranti, postula una scelta, fra le varie possibili, riservata alla discrezionalita' del legislatore, alla cui attenzione, pero', deve essere posta la necessita' di apprestare una piu' incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale primario e costituzionalmente garantito.
Norme citate
- legge-Art. 1 LETT.A E B
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 32
Pronuncia 202/1991Depositata il 07/05/1991
La questione di legittimita' costituzionale intesa ad estendere il divieto di fumare ad ulteriori locali (gli uffici del pronto soccorso degli ospedali, gli uffici postali ed i ristoranti) difetta di rilevanza nei giudizi per il risarcimento dei danni che si assumano prodotti - come nel caso di specie - dal fumo c.d. passivo, sia perche' non puo', in tali giudizi, addursi (ved. massima B) una colpa specifica per violazione di una norma vigente e conoscibile dall'agente al momento del fatto, sia perche' la lesione del diritto alla salute, costituendo violazione dell'art. 32 Cost., puo' comunque fondare da sola (ved. massima C) ex art. 2043 cod. civ. il richiesto risarcimento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, lett. a e b, della legge 11 novembre 1975, n. 584, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 17, 32 e 97 Cost.).
Norme citate
- legge-Art. 1 LETT. B
- legge-Art. 1 LETT. A
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.