Pronuncia 245/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sull'istanza proposta dal Procuratore Regionale nei confronti di Palillo Giovanni, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento della Regione siciliana; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, anziché prevedere il sequestro e pignoramento delle stesse nella misura di un quinto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Francesco Guizzi
Data deposito: Fri Jun 16 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 245/95. REGIONE SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE - COMPONENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' MENSILE E DIARIA PER RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO - SEQUESTRABILITA' E PIGNORABILITA' - DIVIETO - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLE ATTRIBUZIONI REGIONALI ED INCIDENZA SULLA SFERA DEI DIRITTI PRIVATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 1, comma 2