Pronuncia 245/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sull'istanza proposta dal Procuratore Regionale nei confronti di Palillo Giovanni, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento della Regione siciliana; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, anziché prevedere il sequestro e pignoramento delle stesse nella misura di un quinto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Fri Jun 16 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 245/95. REGIONE SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE - COMPONENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' MENSILE E DIARIA PER RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO - SEQUESTRABILITA' E PIGNORABILITA' - DIVIETO - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLE ATTRIBUZIONI REGIONALI ED INCIDENZA SULLA SFERA DEI DIRITTI PRIVATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

L'esenzione tributaria e il divieto di sequestro e di pignoramento delle indennita' parlamentari, gia' contemplati dall'art. 3, l.n. 1102 del 1948, sono norme derogatorie, giustificate dalla salvaguardia del mandato parlamentare ex art. 69 Cost., la cui estensione ai consiglieri delle regioni a statuto speciale e' stata comprensibilmente limitata, dall'art. 6 della successiva l. n. 1261 del 1965, al solo regime tributario. del resto, stante l'analogia e non l'identita', tra le attribuzioni delle assemblee parlamentari e quelle delle assemblee regionali - per svolgersi le prime a livello di sovranita' e le seconde a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantite - le prerogative riservate agli organi supremi dello Stato non sono autonomamente applicabili agli organismi delle assemblee regionali. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1965, n. 44, il quale, attraverso il richiamo alla predetta l. n. 1261 del 1965 (art. 5) - invece di limitarsi a recepire il principio generale di cui all'art. 545 cod.proc.civ. (che stabilisce entro il limite di un quinto la pignorabilita' delle retribuzioni) - fa divieto assoluto di pignoramento e di sequestro dell'indennita' mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, esorbita dalle attribuzioni regionali ben al di la' dell'estensione consentita dal richiamato art. 6, l. n. 1261 del 1965, con indebita ingerenza, altresi', sulla sfera del diritto privato, e quindi, in detta parte, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V., in senso conforme, per la non automatica applicabilita' alle assemblee regionali delle prerogative riservate agli organi statali, S. nn. 209/1994, 110/1970 e 66/1964, nonche', a proposito della illegittima estensione ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana di esenzione tributarie, S. n. 24/1968. red.: A.M.Marini

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 1, comma 2