Pronuncia 311/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 138, punto 5 (recte: primo comma, n. 5), del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da De Martino Aniello contro Ministero degli interni, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Valerio Onida.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Valerio Onida
Data deposito: Thu Jul 25 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 311/96. SICUREZZA PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA - REQUISITO DELL'OTTIMA CONDOTTA POLITICA E MORALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - AMMISSIBILITA' DI REQUISITI ATTITUDINALI O DI AFFIDABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FUNZIONI O ATTIVITA' - NECESSARIETA' DI PRECISE LIMITAZIONI IN ORDINE AL TIPO DI CONDOTTA CONSIDERATA - CONGRUITA' DELLA CONDOTTA CONSIDERATA E DEL PARAMETRO DI VALUTAZIONE CON LA FUNZIONE DA SVOLGERE - ESCLUSIONE DI DISCRIMINAZIONI POLITICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 138, comma 1