Articolo 22 - COSTITUZIONE

Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 5 massime

Pronuncia 212/2018Depositata il 22/11/2018

Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Intestazione della scheda anagrafica individuale al cognome posseduto prima dell'unione civile, anziché al cognome comune eventualmente adottato - Conseguente annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata - Denunciata violazione del diritto al nome - Carente argomentazione - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per carente argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento all'art. 22 Cost. - degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, che rispettivamente intestano le schede anagrafiche al cognome posseduto prima dell'unione civile, e dispongono l'annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata. Il rimettente, osservato che il nome costituisce elemento distintivo della personalità, omette qualsiasi argomentazione a sostegno del denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro evocato, il quale esclude la privazione del nome per motivi politici. Inoltre, nessun argomento è svolto circa la natura politica della lamentata privazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 35 del 2017, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 22

Pronuncia 301/2003Depositata il 29/09/2003

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo - Incompatibilità con analoghe funzioni svolte presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo - Eccessiva e irragionevole compressione della capacità delle persone e lesione della autonomia delle persone giuridiche private - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

La norma che prevede l'incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, deve essere riferita, secondo una lettura incentrata sulla 'ratio' perseguitata dal legislatore e in conformità a Costituzione, alle sole società in necessario rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sollevata, con riferimento agli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione, sull'assunto di una ingiustificata compressione della capacità delle persone e della libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 7

Parametri costituzionali

Pronuncia 301/2003Depositata il 29/09/2003

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Adeguamento degli statuti alle norme sulla nuova composizione dell?organo di indirizzo - Decadenza degli organi in carica e 'prorogatio' per le sole attività di ordinaria amministrazione - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell?uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell?autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Non è irragionevole la norma che, in vista dell'adeguamento della struttura delle fondazioni alla nuova disciplina, stabilisce la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che debbano ad essa conformarsi e la possibilità, fino alla loro ricostituzione, di svolgere in 'prorogatio' esclusivamente attività di ordinaria amministrazione. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 14

Pronuncia 311/1996Depositata il 25/07/1996

SENT. 311/96. SICUREZZA PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA - REQUISITO DELL'OTTIMA CONDOTTA POLITICA E MORALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - AMMISSIBILITA' DI REQUISITI ATTITUDINALI O DI AFFIDABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FUNZIONI O ATTIVITA' - NECESSARIETA' DI PRECISE LIMITAZIONI IN ORDINE AL TIPO DI CONDOTTA CONSIDERATA - CONGRUITA' DELLA CONDOTTA CONSIDERATA E DEL PARAMETRO DI VALUTAZIONE CON LA FUNZIONE DA SVOLGERE - ESCLUSIONE DI DISCRIMINAZIONI POLITICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Costituzione, dell'art. 138, primo comma, n. 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui consente di valutare, ai fini del possesso dei requisiti per l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, la condotta "politica" dell'aspirante nonche' condotte apprezzabili sotto il profilo genericamente definito "morale", ma riconducibili esclusivamente alla sfera della vita privata e della liberta' individuale, come tali non suscettibili per la loro natura, per la loro occasionalita' o la loro distanza nel tempo, di incidere ragionevolmente sulla affidabilita' del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attivita' considerata, esigendo altresi' la conformita' ad un parametro di valutazione "ottima", che non appare giustificata in relazione alla funzione della guardia particolare giurata, tanto piu' in considerazione dei requisiti meno severi richiesti per l'accesso ai corpi statali di polizia, in quanto l'ammissibilita' di requisiti attitudinali o di affidabilita' desunti da condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, ma significative in rapporto alla funzione o all'attivita' da svolgere, e' condizionata al sussistere di precise limitazioni in ordine sia al tipo di condotte cui puo' darsi legittimamente rilievo, sia alle modalita' di concreta verificabilita' dell'imparzialita' del loro accertamento, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e delle liberta' fondamentali. - V. S. nn. 203/1995, 107/1994, 108/1994 e 440/1993, nonche' O. nn. 326/1995 e 272/1992. red.: F. Mangano

Norme citate

  • regio decreto-Art. 138, comma 1

Pronuncia 13/1994Depositata il 03/02/1994

SENT. 13/94 A. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE - RICONOSCIMENTO E GARANZIA NELL'ART. 2 COST. - COROLLARI - TUTELA DEL NOME QUALE SEGNO DISTINTIVO E IDENTIFICATIVO DELLA PERSONA NELLA SUA VITA DI RELAZIONE.

Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identita' personale, di cui il nome - enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 Cost. - rappresenta il primo e piu' immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e identificativo della persona umana nella sua vita di relazione. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.