Pronuncia 212/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76)», promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna con ordinanza depositata il 22 novembre 2017, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione di G. Z.G. e G. G., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato; udito l'avvocato Stefano Chinotti per G. Z.G. e G. G. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all'art. 22 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giuliano Amato
Data deposito: Thu Nov 22 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Dedotta omessa considerazione della ratio della norma censurata - Questioni riferite alla ratio suddetta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 8
- decreto legislativo-Art. 3 LETT. C), N. 2)
Prospettazione della questione incidentale - Dedotto difetto di rilevanza, per carente descrizione della fattispecie - Sufficiente esposizione della vicenda - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sintetica, ma non implausibile, relativa alla violazione del parametro evocato - Attinenza al merito delle valutazioni in ordine alla persuasività degli argomenti addotti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Parametri costituzionali
Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Intestazione della scheda anagrafica individuale al cognome posseduto prima dell'unione civile, anziché al cognome comune eventualmente adottato - Conseguente annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata - Denunciata violazione del diritto al nome - Carente argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Parametri costituzionali
Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Intestazione della scheda anagrafica individuale al cognome posseduto prima dell'unione civile, anziché al cognome comune eventualmente adottato - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della legge delega e del diritto al nome, in riferimento ai parametri convenzionali ed europei - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 1
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7
Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Disciplina transitoria relativa alle unioni civili costituite tra la vigenza del d.p.c.m. n. 144 del 2016 e il d.lgs. n. 5 del 2017 - Annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome comune effettuata medio tempore - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della legge delega e del diritto all'identità personale, in riferimento ai parametri convenzionali ed europei - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 1
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7