Pronuncia 301/2003
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la illegittimità costituzionale: - dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; - dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»; - degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461); 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
Relatore: Annibale Marini
Data deposito: Mon Sep 29 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIEPPA
Massime
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alla legittimazione attiva nei giudizi 'a quibus' delle fondazioni bancarie, dell’acri e dell’adusbef - Sufficienza di motivazione sintetica - Reiezione dell’eccezione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare esclusivamente nei “settori ammessi” individuati dal legislatore - Assunta incompatibilità con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge-Art. 7, comma 1
- legge-Art. 37 BIS
- legge-Art. 11, comma 1
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Questione concernente il potere della autorità di vigilanza di modificare i “settori ammessi” di operatività delle fondazioni bancarie - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto che non è ancora intervenuta alcuna modifica - Reiezione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 1
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - “Settori ammessi” individuati dal legislatore - Potere di modifica, con regolamento, attribuito all’autorità di vigilanza - Delegificazione in violazione della riserva di funzione legislativa, lesione della potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 1
Parametri costituzionali
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare prevalentemente nei “settori rilevanti”, scelti tra gli ammessi ogni tre anni in numero non superiore a tre - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 2
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Obbligo di assicurare singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse - Assunto pregiudizio dell’autonomia gestionale delle fondazioni - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 3
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Composizione dell’organo di indirizzo - Prevalente presenza di soggetti espressi da regioni, province e comuni - Esclusione di altre realtà locali, pubbliche e private - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 4
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Organo di indirizzo - Rappresentanti delle regioni, province, comuni - Assunto esonero dalla disciplina in tema di conflitto di interessi - Lamentata irrazionalità e ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell’organo collegiale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 4
Parametri costituzionali
Oggetto del giudizio - Intervenuta sostituzione della norma censurata - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Produzione di effetti medio tempore - Reiezione dell’eccezione.
Norme citate
- legge-Art. 80, comma 20
- legge-Art. 11, comma 7
- decreto legislativo-Art. 4, comma 3
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo - Incompatibilità con analoghe funzioni svolte presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo - Eccessiva e irragionevole compressione della capacità delle persone e lesione della autonomia delle persone giuridiche private - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 7
Parametri costituzionali
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sull’assunto che la questione poggi su un erroneo presupposto interpretativo - Profilo attinente al merito - Reiezione dell’eccezione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 10
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Controllo bancario - Possesso di partecipazioni azionarie nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni - Asserita configurazione di presunzione assoluta di controllo - Ritenuta irragionevolezza e lesione dell’autonomia delle persone giuridiche di diritto privato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 10
Parametri costituzionali
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità - Sufficienza del richiamo a rilievi già svolti - Reiezione dell’eccezione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 4
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Adeguamento degli statuti alle norme sulla nuova composizione dell’organo di indirizzo - Decadenza degli organi in carica e 'prorogatio' per le sole attività di ordinaria amministrazione - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge-Art. 11, comma 14
Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta modifica della norma censurata - Eccezione di inammissibilità per omessa denuncia anche della norma modificativa - Irrilevanza della modifica rispetto alla questione - Reiezione dell’eccezione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 11, comma 6
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Cause di incompatibilità e requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni - Attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere di indirizzo in materia - Violazione dei principî contenuti nella legge di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto legislativo-Art. 10, comma 3