Pronuncia 301/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la illegittimità costituzionale: - dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; - dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»; - degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461); 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Mon Sep 29 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

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Massime

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alla legittimazione attiva nei giudizi 'a quibus' delle fondazioni bancarie, dell’acri e dell’adusbef - Sufficienza di motivazione sintetica - Reiezione dell’eccezione.

La motivazione, pur sintetica, contenuta nelle ordinanze di rimessione in ordine alla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo, basta per escludere che la Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito. - Sul rapporto tra giudizio 'a quo' e giudizio di costituzionalità, v. citata sentenza n. 156/2001.

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare esclusivamente nei “settori ammessi” individuati dal legislatore - Assunta incompatibilità con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Le norme che individuano i "settori ammessi" nei quali le fondazioni di origine bancaria debbono svolgere le loro attività sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività; per altro verso, deve escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni, e le norme censurate vanno interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione. - Sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria, quali soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile, v. citata sentenza n. 300/2003.

Norme citate

  • legge-Art. 7, comma 1
  • legge-Art. 37 BIS
  • legge-Art. 11, comma 1

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Questione concernente il potere della autorità di vigilanza di modificare i “settori ammessi” di operatività delle fondazioni bancarie - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sull’assunto che non è ancora intervenuta alcuna modifica - Reiezione.

E' incontestabile che la norma secondo cui i "settori ammessi" possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento, incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi 'a quibus'.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 1

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - “Settori ammessi” individuati dal legislatore - Potere di modifica, con regolamento, attribuito all’autorità di vigilanza - Delegificazione in violazione della riserva di funzione legislativa, lesione della potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, laddove attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i "settori ammessi" con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola: a) la riserva al Parlamento dell'attività legislativa, in quanto comporta una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati; b) la competenza legislativa delle Regioni, in quanto alcuni dei settori in questione rientrano tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 1

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attività - Obbligo di operare prevalentemente nei “settori rilevanti”, scelti tra gli ammessi ogni tre anni in numero non superiore a tre - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza della questione.

La individuazione ad opera delle fondazioni dei "settori rilevanti" nei quali operare in via prevalente - individuazione rimessa alla libera determinazione delle fondazioni stesse da effettuasi ogni tre anni, tra i settori ammessi, in numero non superiore a tre - risponde alla logica di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, per assunta lesione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 2

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Obbligo di assicurare singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse - Assunto pregiudizio dell’autonomia gestionale delle fondazioni - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

La disposizione secondo cui le fondazioni assicurarono singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse, non è destinata a creare una interdipendenza riguardo all'uso delle risorse fra le fondazioni, inserendole in un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale, ma - in base ad una interpretazione conforme a Costituzione - fornisce una mera indicazione di carattere generale, priva di valore vincolante, in direzione di forme di coordinamento compatibili con la loro natura giuridica di persona giuridica privata. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione. - In tema di interpretazione adeguatrice, v. citata sentenza n. 356/1996.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 3

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Composizione dell’organo di indirizzo - Prevalente presenza di soggetti espressi da regioni, province e comuni - Esclusione di altre realtà locali, pubbliche e private - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 153 del 1999, nella parte in cui prevede per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali. Infatti è irragionevole e contraddittorio non includere nell'organo di indirizzo anche quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere rappresentati.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 4

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Organo di indirizzo - Rappresentanti delle regioni, province, comuni - Assunto esonero dalla disciplina in tema di conflitto di interessi - Lamentata irrazionalità e ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell’organo collegiale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

La regola dettata in tema di conflitto di interessi non prevede alcuna esenzione in favore dei rappresentanti dei cosiddetti enti istituzionali. La norma, infatti, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse; mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 4

Parametri costituzionali

Oggetto del giudizio - Intervenuta sostituzione della norma censurata - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Produzione di effetti medio tempore - Reiezione dell’eccezione.

La sostituzione della norma censurata non ha impedito la produzione medio tempore dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccepita irrilevanza della questione nei giudizi 'a quibus'.

Norme citate

  • legge-Art. 80, comma 20
  • legge-Art. 11, comma 7
  • decreto legislativo-Art. 4, comma 3

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo - Incompatibilità con analoghe funzioni svolte presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo - Eccessiva e irragionevole compressione della capacità delle persone e lesione della autonomia delle persone giuridiche private - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

La norma che prevede l'incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, deve essere riferita, secondo una lettura incentrata sulla 'ratio' perseguitata dal legislatore e in conformità a Costituzione, alle sole società in necessario rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sollevata, con riferimento agli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione, sull'assunto di una ingiustificata compressione della capacità delle persone e della libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 7

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità sull’assunto che la questione poggi su un erroneo presupposto interpretativo - Profilo attinente al merito - Reiezione dell’eccezione.

L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, basata - secondo l'Avvocatura - su un erroneo presupposto interpretativo, va disattesa essendo questo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 10

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Controllo bancario - Possesso di partecipazioni azionarie nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni - Asserita configurazione di presunzione assoluta di controllo - Ritenuta irragionevolezza e lesione dell’autonomia delle persone giuridiche di diritto privato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

La norma che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, non configura una presunzione assoluta di controllo ma si limita ad estendere la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 della Costituzione.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 10

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità - Sufficienza del richiamo a rilievi già svolti - Reiezione dell’eccezione.

Non ha pregio l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità. Infatti l'ordinanza, correttamente, afferma che "la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate", richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi già svolti.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 4

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Adeguamento degli statuti alle norme sulla nuova composizione dell’organo di indirizzo - Decadenza degli organi in carica e 'prorogatio' per le sole attività di ordinaria amministrazione - Assunta incompatibilità della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell’autonomia privata, del principio di sussidiarietà, della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Non è irragionevole la norma che, in vista dell'adeguamento della struttura delle fondazioni alla nuova disciplina, stabilisce la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che debbano ad essa conformarsi e la possibilità, fino alla loro ricostituzione, di svolgere in 'prorogatio' esclusivamente attività di ordinaria amministrazione. Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma.

Norme citate

  • legge-Art. 11, comma 14

Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta modifica della norma censurata - Eccezione di inammissibilità per omessa denuncia anche della norma modificativa - Irrilevanza della modifica rispetto alla questione - Reiezione dell’eccezione.

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 153 del 1999, sull'assunto che non sia stato impugnato l'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, che avrebbe confermato e integrato il predetto art. 4, comma 1, lettera g). Infatti la norma censurata è rimasta in vigore e la modifica apportata non incide in alcun modo sulla questione di costituzionalità.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • legge-Art. 11, comma 6

Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Cause di incompatibilità e requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni - Attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere di indirizzo in materia - Violazione dei principî contenuti nella legge di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, comma 1, lettera g) e 10, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nella parte in cui riservano all'Autorità amministrativa poteri di indirizzo nella materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni. Infatti tali poteri non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega, che solo attribuisce alla Autorità medesima poteri di vigilanza.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 10, comma 3