Articolo 41 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché all'art. 118, comma quarto, Cost. - dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, secondo l'interpretazione di diritto vivente, prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale (Inarcassa) in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. La gestione separata si iscrive nella tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da "vuoti" di copertura assicurativa e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali professionali privatizzate, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della gestione separata. Il rapporto tra quest'ultima e il sistema previdenziale categoriale si pone infatti in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l'istituto residuale della gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria, costituendo l'imprescindibile momento di compimento e chiusura del sistema generale della tutela previdenziale. Infine, l'ambito soggettivo di estensione dell'istituto risulta certo e fondato su una idonea base legislativa, assicurando la prevedibilità dell'obbligo contributivo e il rispetto della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali. ( Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723; S. 108/1989 - mass. 12052 ).
Sono inammissibili le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo chiedendo alla Corte costituzionale, senza evidenziare alcun nesso di subordinazione logico-giuridica, di scegliere tra i diversi interventi prospettati, e cioè dichiarare costituzionalmente illegittimi l'intero testo di legge censurato, ovvero singole norme di esso, secondo un'alternatività irrisolta che impedisce di identificare il verso delle censure, e perciò fornisce una prospettazione ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44792; S. 66/2022 - mass. 44740; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 152/2020 - mass. 42563; O. 104/2020 - mass. 42975 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili la pluralità di questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE, sia dell'art. 4, commi 1, lett. b e d , e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017; sia dell'art. 3, comma 1, lett. a , b e c , del d.l. n. 99 del 2017; sia al medesimo decreto-legge, come conv., relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa. Il rimettente non ha in alcun modo chiarito l'ordine nel quale le questioni dovrebbero essere esaminate e la relazione tra le stesse esistente).
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE - dell'art. 4, commi 1, lett. b ) e d ), e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017 come conv., che disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - imponendo ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario selezionato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Il ricorrente non illustra le ragioni che possano dimostrare la pregiudizialità delle relative questioni rispetto alla definizione del processo principale, concernendo queste norme, rispettivamente: l'attuazione di un aiuto di Stato, mediante la fornitura di un supporto finanziario, volto a coprire il fabbisogno di capitale generatosi in capo alla cessionaria in seguito all'acquisizione di parte delle due Banche e a sostenere le misure di ristrutturazione aziendale da attivare; l'acquisizione di crediti in capo alla cessionaria e allo Stato verso la LCA; le misure di ristoro stabilite per gli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o loro successori mortis causa . Le questioni, pertanto, relative al regime degli interventi dello Stato e alla disciplina delle misure di ristoro, risultano avulse dai caratteri delle pretese avanzate nel giudizio a quo , atteso che questo ha ad oggetto una domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della sola cessionaria Intesa Sanpaolo spa. ( Precedenti: S. 109/2022 - mass. 44932; S. 283/2016 - mass. 39362 ).
Con riferimento alle questioni proposte in via principale, deve sussistere il necessario requisito della corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato. ( Precedenti: S. 199/2020; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 152/2017 - mass. 39959; S. 265/2016 - mass. 39276; S. 239/2016 - mass. 39127 ). I termini per la notifica e per il deposito del ricorso devono intendersi stabiliti a pena di decadenza, perché se così non fosse le controversie fra lo Stato e le Regioni potrebbero essere instaurate sine die , salve le ipotesi di novazione della fonte, che possono consentire l'impugnazione della legge che abbia riprodotto una precedente disciplina non impugnata. ( Precedenti: S. 121/2010 - mass. 34506; S. 9/2010 - mass. 34248 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera governativa di impugnazione nonché per tardività, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s ), e 120 Cost. - dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale. Il ricorrente ha impugnato solo l'art. 24, comma 1, lett. g ), che novella il comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, e non le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24. Inoltre la disposizione effettivamente impugnata - salva la modifica di un semplice inciso contenuto nella norma, inidonea a configurare un'ipotesi di novazione della fonte - riguarda in realtà disposizioni già contenute nel testo originario del comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, a suo tempo non impugnate).
Sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - dell'art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, che prevede, per le residenze turistico-alberghiere (RTA), il divieto di mutamento della destinazione d'uso in residenziale. Il rimettente non dà conto della complessa vicenda normativa che ha riguardato le RTA, e cioè: sia l'avvenuta abrogazione dell'intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 ad opera dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, sia la riproduzione nell'art. 7, comma 3, di questa seconda legge del contenuto della medesima norma censurata, sia, infine la previsione, contenuta all'art. 70 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, che espressamente stabilisce la permanente operatività per le RTA dei vincoli imposti in base alla normativa abrogata. Tale carenza non consente di giungere a conclusioni precise sull'effettiva applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, apoditticamente postulata dal rimettente nonostante la vicenda abrogativa che l'ha interessata. ( Precedenti: S. 193/2022; S. 182/2022 - mass. 44951; S. 136/2022 - mass. 44793, 44794, 44795 ).
Ricorre la fattispecie della "legge-provvedimento" o "norma-provvedimento" se, con previsione dal contenuto puntuale e concreto, una legge o una sua disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica, attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa. ( Precedenti: S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 231/2014 - mass. 38123; S. 114/2017 - mass. 40445 ). Le disposizioni legislative configurabili quali "legge-provvedimento" non sono di per sé incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve quindi essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione Lo scrutinio deve essere, d'altro canto, tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale della disposizione. Il sindacato di legittimità costituzionale non si arresta infatti alla valutazione del proposito del legislatore cioè alla verifica di una "ragion sufficiente", che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento, ma si estende al giudizio di congruità del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al giudizio di proporzionalità della misura selezionata in vista dell'ottenimento di quello scopo. Il primo è teso a verificare la conformità del mezzo al fine, mentre il secondo è vòlto a saggiare la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e le esigenze da soddisfare, in vista del minor sacrificio possibile di altri principi o valori costituzionalmente protetti. ( Precedenti: S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 182/2017 - mass. 41812; S. 275/2013 - mass. 37459; S. 154/2013 - mass. 37169; S. 85/2013; S. 20/2012; S. 137/2009 - mass. 33381; S. 241/2008 - mass. 32654; S. 267/2007 - mass. 31529 ). La proporzionalità del trattamento giuridico è uno degli aspetti essenziali della ragionevolezza, che va apprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita. ( Precedenti: S. 163/1993 - mass. 19540; S. 1130/1988 - mass. 12248 ). La norma-provvedimento, poiché reca i contenuti tipici dell'atto amministrativo, rende necessario che siano intellegibili all'esterno le ragioni che ne sono alla base, nel rispetto degli interessi di ogni soggetto coinvolto e della trasversale esigenza della trasparenza. Pertanto - sebbene non esista, in via generale, un obbligo costituzionale di motivare la legge - la possibilità di desumere, anche dai lavori preparatori, la ratio legis , specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42602 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, che prevede l'erogazione di un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo di Roma, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione. La norma censurata dal Consiglio di Stato, che attribuisce una sovvenzione straordinaria al Teatro Eliseo - c.d. "extra-FUS" -, si può senz'altro definire "legge-provvedimento" o "norma-provvedimento", in quanto oggetto di sindacato è una "norma singolare" e dal carattere propriamente personale, che rinuncia alla sua naturale attitudine alla generalità. Se la scelta di elargire un contributo finanziario straordinario, una tantum , a un teatro, come l'Eliseo, che ha una lunga tradizione nel panorama culturale della città di Roma, non è di per sé motivo di contrasto con l'art. 3 Cost., tuttavia il mezzo approntato per raggiungere il fine si rivela, per un verso, incongruo e, per altro verso, sproporzionato. Il beneficio in esame, infatti, non è legato alla realizzazione di programmi o eventi, né è accompagnato da indicazioni o vincoli di utilizzo dei fondi, trattandosi di risorse che il Teatro ha potuto impiegare per ogni spesa ritenuta utile e non, invece, per i soli scopi indicati dalla legge. L'assenza di previsioni sulle modalità di utilizzo delle ingenti risorse in parola - oltre a contraddire l'esigenza di trasparenza nella destinazione delle risorse pubbliche - rivela così un difetto di congruità della decisione legislativa. La sovvenzione censurata è, inoltre, sproporzionata per eccesso, perché, per un verso, è macroscopicamente eccentrica rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo che l'ordinamento conosce, e per altro verso supera, in misura ampia, quelle riconosciute a istituzioni promotrici di arte e cultura al ricorrere di occasioni specifiche o per la realizzazione di progetti particolari. La rilevata irragionevolezza, infine, si traduce ulteriormente nella violazione dell'art. 41 Cost., perché l'assegnazione di un aiuto finanziario di otto milioni di euro a un destinatario unico pone un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato; nella specie, nel mercato dell'organizzazione e dell'offerta di attività teatrali di prosa. Una volta accertata l'irragionevolezza del contributo, viene a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato: essa assume, così, la valenza di un'alterazione della concorrenza nel mercato. ( Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44898; S. 137/2009 - mass. 33381 ).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., del combinato disposto dell'art. 58, commi 5- bis , 5- ter e 5- quater , del d.l. n. 69 del 2013, come conv., degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, censurate nella parte in cui non escludono dall'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi i lavoratori assunti, mediante apposita selezione, dal Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e inoltre per la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la società che svolgeva in precedenza tali servizi, che si dovrebbe produrre al momento dell'assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero. Il rimettente censura il vuoto normativo che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi - in un ambito che si inquadra nel travagliato processo che ha condotto l'amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticità emerse nel periodo di apertura al mercato -, la cui soluzione tuttavia richiede un elevato coefficiente manipolativo, che sconfinerebbe nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. L'intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe infatti su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un'innovazione di considerevole portata sistematica, esplicandosi in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione ipso iure dell'originario contratto di lavoro. Né appare sufficiente l'introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, soluzione non immune dai profili problematici. In primo luogo, essa non è coerente né con la risoluzione consensuale o tacita, né con l'estromissione unilaterale allegata dal lavoratore; inoltre non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata. Infine, l'addizione che il rimettente sollecita neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi. ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle c.d. parafarmacie, l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie - e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe - non è tale da mettere in dubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza: mentre le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d ), e ) e f ), del d.lgs. n. 114 del 1998, le farmacie, invece, erogano l'assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i LEA ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, e svolgono, dunque, un servizio di pubblico interesse, preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute per assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale, restando marginale sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista; cosicché i farmacisti titolari di farmacia sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio. Inoltre, l'attività svolta dalle farmacie è stata di recente estesa alla prestazione di servizi sanitari, la cui determinazione avviene nell'ambito dei princìpi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di tutela della salute. Le disposizioni censurate sono parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19; la scelta di avvalersi a tal fine solo delle farmacie, quali soggetti del SSN, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza - punto di equilibrio in un quadro complesso, ove vengono in gioco diversi interessi e primo tra tutti la tutela della salute - rientra nella sfera della discrezionalità legislativa, non censurabile per irragionevolezza. ( Precedenti: S. 37/2021 - mass. 43651; S. 66/2017 - mass. 39876; S. 216/2014 - mass. 38104; S. 448/2006 - mass. 30906; S. 87/2006 - mass. 30231; S. 4/1996 - mass. 22075; S. 312/1983 - mass. 9631; S. 29/1957 - mass. 232 ).
L'istituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad opera della legge n. 59 del 1992, è ispirata alla mutualità di sistema o esterna, volta a incentivare la cooperazione nella sua globalità. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi più idonei ad incrementare la cooperazione. ( Precedenti: S. 334/1995 - mass. 22252; O. 19/1988 - mass. 10186; O. 371/1987 - mass. 3619 ). Non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica privata allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, all'utilità sociale, purché l'individuazione di quest'ultima, che spetta al legislatore, non appaia arbitraria e non venga perseguita mediante misure palesemente incongrue. ( Precedenti: S. 151/2018 - mass. 40000: S. 47/ 2018 - mass. 39973; S. 16/2017 - mass. 39249; S. 56/2015 - mass. 38312 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 45 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell'art. 5, comma 2, lett. e , del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di lavoro, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nel bilanciamento di interessi realizzato dal legislatore, detto obbligo non sacrifica irragionevolmente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, mirando a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori ed essendo volto alla garanzia dei crediti del lavoratore nei confronti dell'agenzia e a superare la difficoltà di provvista dei mezzi finanziari; inoltre, il fondo mutualistico, socio sovventore, partecipa anch'esso del carattere di mutualità. Il legislatore ha anche compiuto un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica delle citate agenzie e le utilità sociali, limiti di ordine generale ad essa, essendo ricomprese in quest'ultime la tutela del lavoratore e il buon funzionamento del mercato del lavoro; è, infine, escluso che per soddisfare il requisito in parola le società cooperative debbano aderire ad un'associazione nazionale riconosciuta per la rappresentanza del movimento cooperativo). ( Precedenti: S. 250/ 2021 - mass. 44430; S. 170/2008 ).
I princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo . ( Precedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 7- bis e 7- ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29- bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in leasing , in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all'eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l'art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall'accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).