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Articolo 41 - COSTITUZIONE

L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno ((alla salute, all'ambiente,)) alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ((e ambientali)).
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Massime della Corte Costituzionale

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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.