About

Pronuncia 238/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco DALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra P. M. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell'8 febbraio 2022, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione di P. M. e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Chiara Mestichelli per P. M., Lelio Maritato per l'INPS e l'avvocato dello Stato Federica Varrone per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate, per contrasto con gli artt. 3, anche in riferimento all'art. 118, comma quarto, 23, anche in riferimento all'art. 41, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sollevata dal Tribunale ordinario di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Prescrizione - In genere - Regime nella materia previdenziale - Rilevabilità d'ufficio, a differenza che in materia civile. (Classif. 186001).

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio.

Previdenza - In genere - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione, secondo l'interpretazione di diritto vivente, per architetti e ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale (Inarcassa) in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria - Denunciata irragionevolezza, violazione della libertà di iniziativa economica, dei principi di proporzionalità e sussidiarietà orizzontale nonché di quello, anche convenzionale, della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 190001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché all'art. 118, comma quarto, Cost. - dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, secondo l'interpretazione di diritto vivente, prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale (Inarcassa) in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. La gestione separata si iscrive nella tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da "vuoti" di copertura assicurativa e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali professionali privatizzate, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della gestione separata. Il rapporto tra quest'ultima e il sistema previdenziale categoriale si pone infatti in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l'istituto residuale della gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria, costituendo l'imprescindibile momento di compimento e chiusura del sistema generale della tutela previdenziale. Infine, l'ambito soggettivo di estensione dell'istituto risulta certo e fondato su una idonea base legislativa, assicurando la prevedibilità dell'obbligo contributivo e il rispetto della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali. ( Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723; S. 108/1989 - mass. 12052 ).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 26
  • decreto-legge-Art. 18, comma 12
  • legge-Art.

Parametri costituzionali