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Pronuncia 176/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da V.S. E. contro Dussmann Service srl, con ordinanza del 16 febbraio 2021, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di Dussmann Service srl e di V.S. E., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Elisabetta Lamarque e Fulvio Antonio Carmine Moizo per Dussmann Service srl, Cosimo Finiguerra e Salvatore P. Serafino per V.S. E. e l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Silvana Sciarra

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Lavoro - Licenziamento collettivo - Lavoratori assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali - Esclusione per essi della disciplina sui licenziamenti collettivi nonché possibile risoluzione di diritto del contratto di lavoro con l'impresa contestualmente all'assunzione alle dipendenze dello Stato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e lesione della libertà di impresa - Eccessiva manipolazione dell'intervento additivo richiesto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 138012).

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., del combinato disposto dell'art. 58, commi 5- bis , 5- ter e 5- quater , del d.l. n. 69 del 2013, come conv., degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, censurate nella parte in cui non escludono dall'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi i lavoratori assunti, mediante apposita selezione, dal Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e inoltre per la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la società che svolgeva in precedenza tali servizi, che si dovrebbe produrre al momento dell'assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero. Il rimettente censura il vuoto normativo che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi - in un ambito che si inquadra nel travagliato processo che ha condotto l'amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticità emerse nel periodo di apertura al mercato -, la cui soluzione tuttavia richiede un elevato coefficiente manipolativo, che sconfinerebbe nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. L'intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe infatti su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un'innovazione di considerevole portata sistematica, esplicandosi in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione ipso iure dell'originario contratto di lavoro. Né appare sufficiente l'introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, soluzione non immune dai profili problematici. In primo luogo, essa non è coerente né con la risoluzione consensuale o tacita, né con l'estromissione unilaterale allegata dal lavoratore; inoltre non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata. Infine, l'addizione che il rimettente sollecita neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi. ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 58, comma 5
  • decreto-legge-Art. 58, comma 5
  • decreto-legge-Art. 58, comma 5
  • legge-Art.
  • legge-Art. 5, comma 3
  • legge-Art. 24
  • legge-Art. 18, comma 1