Pronuncia 150/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra Manutencoop società cooperativa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altri, con ordinanza del 20 ottobre 2020, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di Manutencoop società cooperativa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Fabio Francario per Manutencoop società cooperativa e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Priorità logica della censura incidente sul piano delle fonti (nel caso di specie: relativa all'asserita violazione dell'art. 76 cost.). (Classif. 111007).
Parametri costituzionali
Delegazione legislativa - Legge delega - Intervento in materie di competenza concorrente - Limitazione alla determinazione dei principi fondamentali - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Rapporto di completamento e sviluppo delle scelte del delegante - Eccesso di delega in caso di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge delega (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla previsione, mediante decreto legislativo, della necessaria presenza, per le agenzie che svolgono l'attività di somministrazione di lavoro, di un fondo mutualistico come socio sovventore). (Classif. 077003).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 5, comma 2
Parametri costituzionali
Lavoro - In genere - Somministrazione di mano d'opera - Definizione - Fattispecie negoziale complessa - Finalità - Dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione - Particolari controlli e garanzie a tutela del lavoratore - Riconduzione alla materia della tutela e sicurezza del lavoro. (Classif. 138001).
Cooperative - In genere - Funzione sociale della cooperazione - Possibile intervento del legislatore a tutela dei lavoratori - Attribuzione, a tal fine, di ampia discrezionalità, nei limiti della ragionevolezza - Possibili limitazioni alla libertà di iniziativa economica a favore della persona e dell'utilità sociale (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione che prevede la necessaria presenza, nelle agenzie per il lavoro costituite in forma di cooperative svolgenti attività di somministrazione di lavoro, di un fondo mutualistico quale socio sovventore). (Classif. 069001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 5, comma 2