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Pronuncia 150/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra Manutencoop società cooperativa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altri, con ordinanza del 20 ottobre 2020, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di Manutencoop società cooperativa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Fabio Francario per Manutencoop società cooperativa e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Augusto Antonio Barbera

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Priorità logica della censura incidente sul piano delle fonti (nel caso di specie: relativa all'asserita violazione dell'art. 76 cost.). (Classif. 111007).

Nell'esame del merito va esaminata preliminarmente la censura di violazione dell'art. 76 Cost., trattandosi di una censura logicamente prioritaria, poiché incidente sul piano delle fonti. ( Precedenti: S. 133/2021; S. 142/2020; S. 198/2018 - mass. 41481; S. 189/2018) .

Parametri costituzionali

Delegazione legislativa - Legge delega - Intervento in materie di competenza concorrente - Limitazione alla determinazione dei principi fondamentali - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Rapporto di completamento e sviluppo delle scelte del delegante - Eccesso di delega in caso di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge delega (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla previsione, mediante decreto legislativo, della necessaria presenza, per le agenzie che svolgono l'attività di somministrazione di lavoro, di un fondo mutualistico come socio sovventore). (Classif. 077003).

Nelle materie di competenza concorrente, come la tutela e sicurezza del lavoro, la delega è limitata alla determinazione dei principi fondamentali. ( Precedente: S. 50/2005 - mass. 29143 ). La previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. ( Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716; S. 198/2010 - mass. 41489 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell'art. 5, comma 2, lett. e , del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di manodopera, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La norma censurata, conformemente al criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lett. l , della legge delega n. 30 del 2003, ha prescritto uno specifico requisito abilitante le agenzie per il lavoro, individuandolo in base al tipo di attività svolta e alla natura giuridica dell'intermediario).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 5, comma 2

Parametri costituzionali

Lavoro - In genere - Somministrazione di mano d'opera - Definizione - Fattispecie negoziale complessa - Finalità - Dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione - Particolari controlli e garanzie a tutela del lavoratore - Riconduzione alla materia della tutela e sicurezza del lavoro. (Classif. 138001).

La somministrazione di lavoro costituisce una fattispecie negoziale complessa in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro. Tale interposizione è autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. ( Precedente: S. 250/ 2021 - mass. 44430 ). La somministrazione di lavoro rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro e ricomprende sia la disciplina dei soggetti ad essa abilitati, sia quella dei rapporti intersoggettivi che dalla stessa nascono. ( Precedente: S. 50/2005 - mass. 29179 ). I servizi per l'impiego sono predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro. ( Precedente: S. 50/2005 ).

Cooperative - In genere - Funzione sociale della cooperazione - Possibile intervento del legislatore a tutela dei lavoratori - Attribuzione, a tal fine, di ampia discrezionalità, nei limiti della ragionevolezza - Possibili limitazioni alla libertà di iniziativa economica a favore della persona e dell'utilità sociale (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione che prevede la necessaria presenza, nelle agenzie per il lavoro costituite in forma di cooperative svolgenti attività di somministrazione di lavoro, di un fondo mutualistico quale socio sovventore). (Classif. 069001).

L'istituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad opera della legge n. 59 del 1992, è ispirata alla mutualità di sistema o esterna, volta a incentivare la cooperazione nella sua globalità. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi più idonei ad incrementare la cooperazione. ( Precedenti: S. 334/1995 - mass. 22252; O. 19/1988 - mass. 10186; O. 371/1987 - mass. 3619 ). Non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica privata allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, all'utilità sociale, purché l'individuazione di quest'ultima, che spetta al legislatore, non appaia arbitraria e non venga perseguita mediante misure palesemente incongrue. ( Precedenti: S. 151/2018 - mass. 40000: S. 47/ 2018 - mass. 39973; S. 16/2017 - mass. 39249; S. 56/2015 - mass. 38312 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 45 Cost., dal Consiglio di Stato, sez. terza, dell'art. 5, comma 2, lett. e , del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove prescrive, per le cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di lavoro, oltre ai requisiti giuridici e finanziari prescritti per tutte le agenzie, lo specifico requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nel bilanciamento di interessi realizzato dal legislatore, detto obbligo non sacrifica irragionevolmente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, mirando a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori ed essendo volto alla garanzia dei crediti del lavoratore nei confronti dell'agenzia e a superare la difficoltà di provvista dei mezzi finanziari; inoltre, il fondo mutualistico, socio sovventore, partecipa anch'esso del carattere di mutualità. Il legislatore ha anche compiuto un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica delle citate agenzie e le utilità sociali, limiti di ordine generale ad essa, essendo ricomprese in quest'ultime la tutela del lavoratore e il buon funzionamento del mercato del lavoro; è, infine, escluso che per soddisfare il requisito in parola le società cooperative debbano aderire ad un'associazione nazionale riconosciuta per la rappresentanza del movimento cooperativo). ( Precedenti: S. 250/ 2021 - mass. 44430; S. 170/2008 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 5, comma 2