Pronuncia 222/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 17 e 24 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2021, iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alessandra Zimmitti e Piera Pujatti per la Regione Lombardia; deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lombardia 6 agosto 202l, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giulio Prosperetti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie, cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che prevede la possibilità di impiegare i fanghi di depurazione delle acque reflue nella preparazione dei correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio da defecazione»). (Classif. 111012).
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 3
- legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 4
Parametri costituzionali
Agricoltura e zootecnia - In genere - Impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo - Riconducibilità alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti). (Classif. 008001).
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 2
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione Lombardia - Aziende di servizi alla persona (ASP) - Possibilità di riconoscere fino al 100% del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'esercizio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036016).
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 17
Parametri costituzionali
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza tra quest'ultimo e la delibera autorizzativa dell'impugnazione - Decadenza per il suo deposito oltre il termine prescritto, salve le ipotesi di novazione della fonte (nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale). (Classif. 113002).
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 24