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Pronuncia 222/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 17 e 24 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2021, iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alessandra Zimmitti e Piera Pujatti per la Regione Lombardia; deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lombardia 6 agosto 202l, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giulio Prosperetti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie, cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che prevede la possibilità di impiegare i fanghi di depurazione delle acque reflue nella preparazione dei correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio da defecazione»). (Classif. 111012).

La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore . ( Precedenti: S. 238/2018 - mass. 40579; S. 185/2018 - 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910 ). (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 15, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo ai fanghi per l'agricoltura, prevede la possibilità di impiegare i fanghi di depurazione delle acque reflue nella preparazione dei correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio da defecazione». I commi impugnati sono stati in parte abrogati e in parte riformulati in senso satisfattivo rispetto alle doglianze che avevano originato l'impugnativa e non hanno trovato applicazione medio tempore , considerato che il comma 5 dell'art. 15 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 ne stabiliva l'applicazione a partire dal 1° febbraio 2022, mentre lo ius superveniens è entrato in vigore il 21 dicembre 2021).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 3
  • legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 4

Parametri costituzionali

Agricoltura e zootecnia - In genere - Impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo - Riconducibilità alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti). (Classif. 008001).

La disciplina dell'impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo è riconducibile alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura ( Precedenti: S. 62/2013 - mass. 36999; S. 116/2006 - mass. 30275; S. 282/2004; S. 12/2004 - mass. 28215 e 28217 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost. - dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità di cui agli artt. 9, comma 3, 13 e 15 del d.lgs. n. 99 del 1992 previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti. La disposizione regionale impugnata fa riferimento a una sostanza qualificata come rifiuto - i fanghi -, al solo scopo di prevederne l'applicazione anche per la sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi». La disciplina dell'impiego di tale correttivo - destinato, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 75 del 2010, agli utilizzi in agricoltura allo scopo di modificare e migliorare le proprietà chimiche del suolo - è, pertanto, riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 2

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione Lombardia - Aziende di servizi alla persona (ASP) - Possibilità di riconoscere fino al 100% del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'esercizio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036016).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse da Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost. - dell'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, che prevede la possibilità di riconoscere alle Aziende di servizi alla persona (ASP) fino al 100% del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'esercizio 2020. Posto che le ASP non rientrano nella categoria delle «strutture private accreditate» di cui all'art. 4, commi 5- bis e 5- ter , del d.l. n. 34 del 2020, come conv., il ricorrente non spiega le ragioni del contrasto della norma impugnata con i parametri costituzionali invocati. ( Precedente: S. 215/2015 - mass. 38580 ).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 17

Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza tra quest'ultimo e la delibera autorizzativa dell'impugnazione - Decadenza per il suo deposito oltre il termine prescritto, salve le ipotesi di novazione della fonte (nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale). (Classif. 113002).

Con riferimento alle questioni proposte in via principale, deve sussistere il necessario requisito della corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato. ( Precedenti: S. 199/2020; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 152/2017 - mass. 39959; S. 265/2016 - mass. 39276; S. 239/2016 - mass. 39127 ). I termini per la notifica e per il deposito del ricorso devono intendersi stabiliti a pena di decadenza, perché se così non fosse le controversie fra lo Stato e le Regioni potrebbero essere instaurate sine die , salve le ipotesi di novazione della fonte, che possono consentire l'impugnazione della legge che abbia riprodotto una precedente disciplina non impugnata. ( Precedenti: S. 121/2010 - mass. 34506; S. 9/2010 - mass. 34248 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera governativa di impugnazione nonché per tardività, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s ), e 120 Cost. - dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale. Il ricorrente ha impugnato solo l'art. 24, comma 1, lett. g ), che novella il comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, e non le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24. Inoltre la disposizione effettivamente impugnata - salva la modifica di un semplice inciso contenuto nella norma, inidonea a configurare un'ipotesi di novazione della fonte - riguarda in realtà disposizioni già contenute nel testo originario del comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, a suo tempo non impugnate).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 24