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Pronuncia 171/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche nel procedimento vertente tra il Movimento nazionale liberi farmacisti e altri e la Regione Marche e altri, con ordinanza dell'11 gennaio 2022, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione del Movimento nazionale liberi farmacisti e altri, dell'Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche - Federfarma Marche, della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma, nonché gli atti di intervento di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; uditi gli avvocati Daniele Granara per Movimento nazionale liberi farmacisti e altri, Andrea Galvani per Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche - Federfarma Marche, Piermassimo Chirulli e Massimo Luciani per Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma e l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Filippo Patroni Griffi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Soggetti intervenienti nel giudizio principale successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione - Qualifica di parti - Esclusione - Conseguente inammissibilità della loro costituzione nel giudizio costituzionale. (Classif. 111002).

In base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di rimessione, erano parti del giudizio a quo , con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di chi interviene nel giudizio principale solo successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti: S. 85/2017 - mass. 39584; O. 14/2022 - mass. 44482; O. 24/2015 - mass. 38215 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, sono dichiarati inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 418
  • legge-Art. 1, comma 419

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 25
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3

Eguaglianza (principio di) - In genere - Individuazione della sua violazione - Criteri - Necessità di confrontare situazioni assimilabili - Necessità, comunque, che il legislatore rispetti i principi di proporzionalità e ragionevolezza. (Classif. 092001).

Si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili; nel qual caso è insindacabile la discrezionalità del legislatore, sempre entro il limite generale dei principii di proporzionalità e ragionevolezza. ( Precedenti: S. 71/2021 - mass. 43829; S. 85/2020 - mass. 43541; S. 13/2018 - mass. 39754; S. 71/2015 - mass. 38335; S. 192/2016 - mass. 39015; S. 79/2016 - mass. 38820; S. 85/2013 - mass. 37050; S. 340/2004 - mass. 28841 ).

Parametri costituzionali

Iniziativa economica privata (libertà di) - In genere - Possibili restrizioni - Limite - Divieto di scelte arbitrarie e incongrue (irragionevoli). (Classif. 136001).

In tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata, il limite insuperabile deve essere individuato nell'arbitrarietà e nell'incongruenza - e quindi nell'irragionevolezza - delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale. ( Precedente: S. 218/2021 - mass. 44288 ).

Sanità pubblica - Farmacie - Effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 - Possibilità che i test siano effettuati anche presso le parafarmacie - Omessa previsione - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica e del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231005).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle c.d. parafarmacie, l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie - e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe - non è tale da mettere in dubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza: mentre le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d ), e ) e f ), del d.lgs. n. 114 del 1998, le farmacie, invece, erogano l'assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i LEA ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, e svolgono, dunque, un servizio di pubblico interesse, preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute per assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale, restando marginale sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista; cosicché i farmacisti titolari di farmacia sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio. Inoltre, l'attività svolta dalle farmacie è stata di recente estesa alla prestazione di servizi sanitari, la cui determinazione avviene nell'ambito dei princìpi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di tutela della salute. Le disposizioni censurate sono parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19; la scelta di avvalersi a tal fine solo delle farmacie, quali soggetti del SSN, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza - punto di equilibrio in un quadro complesso, ove vengono in gioco diversi interessi e primo tra tutti la tutela della salute - rientra nella sfera della discrezionalità legislativa, non censurabile per irragionevolezza. ( Precedenti: S. 37/2021 - mass. 43651; S. 66/2017 - mass. 39876; S. 216/2014 - mass. 38104; S. 448/2006 - mass. 30906; S. 87/2006 - mass. 30231; S. 4/1996 - mass. 22075; S. 312/1983 - mass. 9631; S. 29/1957 - mass. 232 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 418
  • legge-Art. 1, comma 419