Pronuncia 171/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche nel procedimento vertente tra il Movimento nazionale liberi farmacisti e altri e la Regione Marche e altri, con ordinanza dell'11 gennaio 2022, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione del Movimento nazionale liberi farmacisti e altri, dell'Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche - Federfarma Marche, della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma, nonché gli atti di intervento di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; uditi gli avvocati Daniele Granara per Movimento nazionale liberi farmacisti e altri, Andrea Galvani per Unione regionale dei titolari di farmacia delle Marche - Federfarma Marche, Piermassimo Chirulli e Massimo Luciani per Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani - Federfarma e l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Filippo Patroni Griffi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Soggetti intervenienti nel giudizio principale successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione - Qualifica di parti - Esclusione - Conseguente inammissibilità della loro costituzione nel giudizio costituzionale. (Classif. 111002).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 418
- legge-Art. 1, comma 419
Parametri costituzionali
- legge-Art. 25
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
Eguaglianza (principio di) - In genere - Individuazione della sua violazione - Criteri - Necessità di confrontare situazioni assimilabili - Necessità, comunque, che il legislatore rispetti i principi di proporzionalità e ragionevolezza. (Classif. 092001).
Parametri costituzionali
Iniziativa economica privata (libertà di) - In genere - Possibili restrizioni - Limite - Divieto di scelte arbitrarie e incongrue (irragionevoli). (Classif. 136001).
Sanità pubblica - Farmacie - Effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 - Possibilità che i test siano effettuati anche presso le parafarmacie - Omessa previsione - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica e del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231005).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 418
- legge-Art. 1, comma 419