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Pronuncia 186/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra Nuovo Sistina srl e altri e il Ministero dell'economia e delle finanze e altri, con ordinanza del 21 dicembre 2020, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di Nuovo Sistina srl, Quirino srl e Officine Culturali srl, Eliseo srl - Teatro Nazionale dal 1918 Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo; udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 2022 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Roberto Colagrande e Alessandra Villanucci per Nuovo Sistina srl, Carlo Malinconico e Marco Orlando per Quirino srl e Officine Culturali srl e Massimo Luciani per Eliseo srl - Teatro Nazionale dal 1918 Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 26 aprile 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Legge - Leggi provvedimento - Definizione - Compatibilità con l'assetto costituzionale dei poteri - Condizioni - Sottoposizione della scelta legislativa a rigido controllo di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza - Necessità di rendere intellegibile all'esterno le ragioni delle scelte - Illegittimità costituzionale delle leggi provvedimento irragionevoli o sproporzionate (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'erogazione di un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, per garantire la continuità dell'attività in occasione del centenario della fondazione, con conseguente ulteriore violazione del principio di uguaglianza e di quelli di libertà di iniziativa economica privata e del buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa). (Classif. 141005).

Ricorre la fattispecie della "legge-provvedimento" o "norma-provvedimento" se, con previsione dal contenuto puntuale e concreto, una legge o una sua disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica, attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa. ( Precedenti: S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 231/2014 - mass. 38123; S. 114/2017 - mass. 40445 ). Le disposizioni legislative configurabili quali "legge-provvedimento" non sono di per sé incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve quindi essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione Lo scrutinio deve essere, d'altro canto, tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale della disposizione. Il sindacato di legittimità costituzionale non si arresta infatti alla valutazione del proposito del legislatore cioè alla verifica di una "ragion sufficiente", che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento, ma si estende al giudizio di congruità del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al giudizio di proporzionalità della misura selezionata in vista dell'ottenimento di quello scopo. Il primo è teso a verificare la conformità del mezzo al fine, mentre il secondo è vòlto a saggiare la ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e le esigenze da soddisfare, in vista del minor sacrificio possibile di altri principi o valori costituzionalmente protetti. ( Precedenti: S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 182/2017 - mass. 41812; S. 275/2013 - mass. 37459; S. 154/2013 - mass. 37169; S. 85/2013; S. 20/2012; S. 137/2009 - mass. 33381; S. 241/2008 - mass. 32654; S. 267/2007 - mass. 31529 ). La proporzionalità del trattamento giuridico è uno degli aspetti essenziali della ragionevolezza, che va apprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita. ( Precedenti: S. 163/1993 - mass. 19540; S. 1130/1988 - mass. 12248 ). La norma-provvedimento, poiché reca i contenuti tipici dell'atto amministrativo, rende necessario che siano intellegibili all'esterno le ragioni che ne sono alla base, nel rispetto degli interessi di ogni soggetto coinvolto e della trasversale esigenza della trasparenza. Pertanto - sebbene non esista, in via generale, un obbligo costituzionale di motivare la legge - la possibilità di desumere, anche dai lavori preparatori, la ratio legis , specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42602 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, che prevede l'erogazione di un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo di Roma, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione. La norma censurata dal Consiglio di Stato, che attribuisce una sovvenzione straordinaria al Teatro Eliseo - c.d. "extra-FUS" -, si può senz'altro definire "legge-provvedimento" o "norma-provvedimento", in quanto oggetto di sindacato è una "norma singolare" e dal carattere propriamente personale, che rinuncia alla sua naturale attitudine alla generalità. Se la scelta di elargire un contributo finanziario straordinario, una tantum , a un teatro, come l'Eliseo, che ha una lunga tradizione nel panorama culturale della città di Roma, non è di per sé motivo di contrasto con l'art. 3 Cost., tuttavia il mezzo approntato per raggiungere il fine si rivela, per un verso, incongruo e, per altro verso, sproporzionato. Il beneficio in esame, infatti, non è legato alla realizzazione di programmi o eventi, né è accompagnato da indicazioni o vincoli di utilizzo dei fondi, trattandosi di risorse che il Teatro ha potuto impiegare per ogni spesa ritenuta utile e non, invece, per i soli scopi indicati dalla legge. L'assenza di previsioni sulle modalità di utilizzo delle ingenti risorse in parola - oltre a contraddire l'esigenza di trasparenza nella destinazione delle risorse pubbliche - rivela così un difetto di congruità della decisione legislativa. La sovvenzione censurata è, inoltre, sproporzionata per eccesso, perché, per un verso, è macroscopicamente eccentrica rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo che l'ordinamento conosce, e per altro verso supera, in misura ampia, quelle riconosciute a istituzioni promotrici di arte e cultura al ricorrere di occasioni specifiche o per la realizzazione di progetti particolari. La rilevata irragionevolezza, infine, si traduce ulteriormente nella violazione dell'art. 41 Cost., perché l'assegnazione di un aiuto finanziario di otto milioni di euro a un destinatario unico pone un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato; nella specie, nel mercato dell'organizzazione e dell'offerta di attività teatrali di prosa. Una volta accertata l'irragionevolezza del contributo, viene a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato: essa assume, così, la valenza di un'alterazione della concorrenza nel mercato. ( Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44898; S. 137/2009 - mass. 33381 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 22, comma 8
  • legge-Art.