Articolo 18 - COSTITUZIONE

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 72/2022Depositata il 15/03/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Richiamo, in via cumulativa, di più parametri - Necessità di motivare le ragioni del contrasto con ciascuno di essi. (Classif. 112003).

Quando l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare in via cumulativa dei parametri, con un'affermazione generica e insufficiente a motivare le ragioni dell'asserito contrasto con ciascuno di essi, è dichiarata l'inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale, per genericità delle censure. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 87/2021 - mass. 43843; O. 159/2021 - mass. 44115) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost.).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 76

Pronuncia 14/2022Depositata il 20/01/2022

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Parti del giudizio a quo, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Giunta regionale - Deroghe - Titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. (Classif. 111002).

Sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. A ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43710; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 106/2019 - mass. 42227; S. 98/2019 - mass. 42560; S. 13/2019 - mass. 40719; O. 225/2021 -mass. 44402; O. 191/2021 - mass. 44211; O. 24/2021 - mass. 43566; O. 271/2020 - mass. 43080; O. 202/2020 - mass. 43024; O. 111/2020 - mass. 43311; O. 204/2019 - mass. 42829 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dai comitati della Croce Rossa di Airasca, di Bergamo Hinterland, di Bologna, di Macerata, di Nichelino, di Pesaro, di Peschiera del Garda, di Pordenone, di Susa e di Trieste, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017).

Pronuncia 173/2019Depositata il 10/07/2019

Professioni - Avvocato - Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi - Limiti all'elettorato passivo - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Denunciata irragionevole compressione dell'ambito di autonomia riservata agli ordini forensi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost. - dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La norma censurata non incide negativamente sulla sfera di autonomia degli ordini professionali, in quanto l'impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura, o quantomeno a limitarne l'eventualità, mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura. In questa prospettiva, il legislatore se, da una parte, limita, in negativo, la libertà di associarsi in capo a chi voglia esercitare la professione forense, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione agli ordini circondariali, dall'altra, contempera l'autonomia, comunque ampiamente riconosciuta, degli ordini stessi, in modo da garantire che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettiva parità alle cariche sociali. Gli ordini forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 173/2019Depositata il 10/07/2019

Professioni - Avvocato - Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi - Limiti all'elettorato passivo - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Operatività anche per i mandati in corso - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza delle norme retroattive di interpretazione autentica, compressione del diritto di elettorato passivo e attivo degli avvocati nonché delle funzioni giudiziarie costituzionalmente riservate al Consiglio nazionale forense (CNF) - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost. - dell'art. 11- quinquies del d.l. n. 135 del 2018, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, nella parte in cui prevede, con norma di interpretazione autentica, che il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha stabilito tale divieto. La disposizione censurata non ha portata retroattiva, poiché essa non regola in modo nuovo fatti del passato, ma dispone "per il futuro", ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura. Il limite all'accesso alla carica elettiva, così introdotto dalla norma interpretata, non implica dunque altro che la operatività immediata della legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 118 del 1994 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato (per il soggetto cui si riferiscono) di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all'accesso a cariche elettive o al conseguimento di titoli abilitativi, non attiene al piano diacronico della retroattività (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2019 e n. 236 del 2015 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 11 QUINQUIES
  • legge-Art.

Pronuncia 160/2019Depositata il 25/06/2019

Sport - Natura originaria e autonoma dell'ordinamento giuridico sportivo - Limiti e condizioni per l'intervento del legislatore statale - Bilanciamento dell'autonomia di tale ordinamento con le altre garanzie costituzionali.

L'ordinamento sportivo ha natura originaria e autonoma, presentando i tradizionali caratteri di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, organizzazione e normazione propria). Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Conseguentemente, eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore, devono essere disciplinati bilanciando l'autonomia dell'ordinamento sportivo con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. A questo riguardo è dunque possibile giustificare scelte legislative che, senza comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche". (Nella specie, la Corte ha reputato non irragionevole il bilanciamento effettuato dal legislatore con l'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 280 del 2003, in base al quale, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2, comma 2
  • legge-Art.

Pronuncia 170/2018Depositata il 20/07/2018

Ordinamento giudiziario - Illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell'iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, anche per i magistrati fuori ruolo organico, in quanto collocati in aspettativa per motivi elettorali - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e dei diritti fondamentali di natura politica, nonché denunciato abuso della facoltà del legislatore di porre limiti al loro esercizio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla sez. disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. d), n. 2), della legge n. 269 del 2006. La previsione, quale illecito disciplinare, dell'iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico perché collocati in aspettativa "per motivi elettorali", esprime il bilanciamento - demandato dalla Costituzione al legislatore - tra la libertà dei magistrati di associarsi in partiti, e l'esigenza di assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità, anche davanti all'opinione pubblica, al fine di impedire i condizionamenti all'attività giudiziaria che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi a un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività. Né è irragionevole - tanto più in un contesto normativo che consente ai magistrati di tornare alla giurisdizione - mantenere separata la fattispecie disciplinare censurata dall'altra ipotesi, che la legge a determinate condizioni consente, di accesso dei magistrati alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica. Il magistrato, come qualunque cittadino, ben può infatti svolgere una campagna elettorale o compiere atti tipici del suo mandato od incarico politico senza necessariamente assumere, al contempo, tutti quei vincoli (a partire dallo stabile schieramento che l'iscrizione testimonia) che normalmente discendono dalla partecipazione organica alla vita di un partito politico. Il tenore della disposizione censurata consente al prudente apprezzamento del giudice disciplinare stabilire in concreto se la condotta del magistrato fuori ruolo possa legittimamente incontrare la vita di un partito, o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando appropriata sanzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2009 e n. 172 del 1982 ). In linea generale, se i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, le funzioni esercitate e la qualifica che rivestono non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all'esercizio di quei diritti, che sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano, e che vanno tutelati non solo con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell'indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2009 e n. 100 del 1981 ). Il cittadino-magistrato gode certamente dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17, 18 e 21 Cost., il cui esercizio gli consente di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura politica, a condizione però che ciò avvenga con l'equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2009 ). La rappresentanza politica, nella Costituzione repubblicana, è in principio rappresentanza attraverso i partiti politici, i quali, ai sensi dell'art. 49 Cost., sono le associazioni che consentono ai cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 35 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1
  • legge-Art. 1, comma 3

Pronuncia 160/2018Depositata il 17/07/2018

Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Istituzione del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata - Scioglimento e liquidazione dei consorzi esistenti - Svolgimento in via transitoria delle loro attività e funzioni statutarie - Denunciata violazione della libertà di associazione, della procedura ablativa per ragioni di interesse pubblico, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di sussidiarietà orizzontale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, e 118, quarto comma, Cost. - degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, i quali, provvedendo alla riforma dei consorzi di bonifica, prevedono, rispettivamente, l'inclusione dell'intero territorio regionale all'interno di un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio, lo scioglimento e la liquidazione dei preesistenti consorzi, e lo svolgimento, da parte dei disciolti consorzi, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, delle loro attività e funzioni statuarie. Le norme censurate hanno realizzato gli obiettivi stabiliti dall'art. 27 del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in legge n. 31 del 2008, dando attuazione ai criteri di riordino definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta il 18 settembre 2008 nella Conferenza permanente, in coerenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, ed in particolare con il principio fondamentale della specialità degli interventi in materia di bonifica. La costituzione del consorzio unico di bonifica della Basilicata non determina la violazione del diritto di costituire in futuro consorzi di miglioramento fondiario, né del diritto di associarsi liberamente, e neppure del principio di sussidiarietà orizzontale, poiché va escluso che ne discenda alcun divieto per i soggetti privati di associarsi, che pregiudichi o comprima il futuro dispiegarsi dell'autonomia privata. Né è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione all'uso dello strumento legislativo, anziché del procedimento amministrativo, con tutte le implicazioni che l'adozione di tale procedimento avrebbe portato con sé per la tutela degli interessi coinvolti. ( Precedenti citati: sentenze n. 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il carattere intrinsecamente settoriale delle funzioni di bonifica si articola in duplice senso: a) come specialità degli interventi, da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate; b) come operatività della bonifica stessa in relazione a un determinato territorio, dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee, il quale deve riferirsi a un'area suscettibile di trasformazione a fini di valorizzazione o, più semplicemente, di conservazione. ( Precedenti citati: sentenze 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). L'imposizione dei vincoli di bonifica può avvenire soltanto in dipendenza di una concreta esigenza di trasformazione del territorio, comprovata attraverso un'adeguata istruttoria.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 31
  • legge della Regione Basilicata-Art. 32

Pronuncia 160/2018Depositata il 17/07/2018

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione di alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ad altri parametri.

L'accoglimento - per violazione degli artt. 42 e 43 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge reg Basilicata n. 1 del 2017, determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, e 118, quarto comma, Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 31

Pronuncia 261/2017Depositata il 13/12/2017

Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per la ridefinizione delle loro circoscrizioni territoriali - Riduzione del numero complessivo entro il limite di sessanta - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevole violazione della disciplina delle autonomie funzionali, della libertà di associazionismo imprenditoriale - Genericità e insufficienza della motivazione - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di argomentazione a sostegno dell'impugnazione nonché di motivazione in ordine alla ridondanza e indicazione della competenza regionale asseritamente lesa - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 5 e 18 Cost., nonché al principio di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, e dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, che, rispettivamente, recano i criteri di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, e stabiliscono l'obiettivo di «ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60». La prima disposizione impugnata, che non riguarda la riduzione del numero delle camere di commercio - oggetto della doglianza - non ha costituito oggetto di specifica considerazione e critica; la seconda si risolve nella prospettazione dell'incongruità della riduzione del numero delle camere di commercio, formulata in modo assertivo, senza considerare il dettagliato procedimento stabilito dalla disposizione impugnata, e senza argomentare adeguatamente in ordine alla ridondanza della violazione sulle competenze regionali. Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità ma occorre, infatti, che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali ( Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2017, n. 192 del 2017, n. 170 del 2017, n. 169 del 2017 e n. 81 del 2017 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono impugnare le disposizioni di una legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze oppure possono denunciare la violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono a detto riparto soltanto qualora la stessa sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, sempre che motivino sufficientemente in ordine ai profili di possibile ridondanza della violazione sul riparto di competenze ed indichino la specifica competenza regionale che si assume lesa. ( Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 134/2017Depositata il 07/06/2017

Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata violazione della libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 272 del 2000, sollevate dal Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 18 Cost., nonché agli artt. 114, 118 e 119 Cost. - assumendo che l'impossibilità per le associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata di beneficiare del distacco di personale degli enti locali lederebbe la libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria. La norma censurata non comprime la libertà di associazione e di scelta dell'associazione di riferimento, poiché l'eventuale condizionamento che, secondo il rimettente, ne deriverebbe non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 271, comma 2

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.