Pronuncia 261/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché dell'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), lettera b), numero 2), punto g), e lettera r), numero 1), punti a) ed i), degli artt. 2 e 3, dell'art. 3, commi 1, lettera f), 4 e 10, dell'art. 4 e dell'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia con ricorsi notificati il 23-24, il 20-24, il 23-24 e il 24-27 gennaio 2017, depositati in cancelleria il 25 e il 30 gennaio e il 2 febbraio 2017 ed iscritti ai nn. 4, 5, 6 e 7 del registro ricorsi 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Stelio Mangiameli per la Regione Puglia, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Liguria, Ulisse Corea per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016 e promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, per mancato recepimento delle proposte formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), numero 2, punto g), 1, comma 1, lettera r), punto i), e 3, comma 10, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, per mancato recepimento delle proposte formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, e dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5 e 18 Cost., nonchè al principio di ragionevolezza, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera f), e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma quarto, Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; 16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76, Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost. nonché ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 20) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto a), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Augusto Antonio Barbera

Data deposito: Wed Dec 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali (nel caso di specie: a impugnare la disciplina delle camere di commercio) - Necessità di verifica caso per caso.

Sussiste la legittimazione delle Regioni ricorrenti a impugnare la disciplina delle camere di commercio - enti pubblici dotati di autonomia funzionale che entrano a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali - in ragione della possibilità delle Regioni di denunciare la legge statale per dedotta violazione di competenze degli enti locali quando le norme impugnate incidano su attribuzioni regionali. Tale legittimazione, tuttavia, non può essere affermata o negata in linea generale, perché condizionata all'accertamento che le disposizioni impugnate incidano su competenze regionali costituzionalmente garantite e non riguardino profili riconducibili soltanto a competenze esclusive dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 29 del 2016, n. 374 del 2007 e n. 477 del 2000 )

Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Censure relative all'intero testo - Pregiudizialità logico-giuridica e conseguente esame preliminare.

Secondo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, le censure di violazione dell'intero testo [impugnato] vanno esaminate preliminarmente.

Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione, non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., avverso l'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, è inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e incentrata sull'assunto che la norma impugnata violerebbe il termine di esercizio della delega conseguente alla data di richiesta dei pareri. Tale censura introduce, infatti, un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso. Per costante giurisprudenza costituzionale, nelle memorie successive al ricorso è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette ad ampliare il thema decidendum fissato con tale ultimo atto. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Oggetto del giudizio - Impugnazione in via principale di un intero atto normativo - Ammissibilità - Condizioni.

È ammissibile l'impugnazione di un intero atto normativo quando quest'ultimo ha ad oggetto una disciplina omogenea. (Nel caso di specie sono ammissibili i ricorsi di più Regioni aventi ad oggetto l'intero d.lgs. n. 219 del 2016, che concerne molteplici profili della struttura delle camere di commercio e delle attività da queste svolte). ( Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Impugnazione di decreti delegati - Denunciata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Condizioni - Ridondanza sulle attribuzioni regionali.

Secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni possono impugnare norme di decreti delegati anche per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sempre che la stessa ridondi sulle attribuzioni regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2013, n. 80 del 2012 e n. 33 del 2011 ).

Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, il decreto delegato non è stato adottato in violazione del termine di esercizio della delega, in quanto il suo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 e trasmesso alla Presidenza del Senato e della Camera il 26 agosto 2016, risultando così conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge di delegazione n. 124 del 2015, i quali, nonostante una formulazione complessa, erano chiari nello stabilire che il termine di esercizio della delega, in scadenza il 28 agosto 2016, potesse essere prorogato alla sola precisa ed espressa condizione che, anteriormente alla scadenza, la richiesta dei pareri pervenisse alle Commissioni parlamentari.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Parametri costituzionali

Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'iter di approvazione del decreto legislativo - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento della Camere di commercio. Al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente - secondo cui il Governo avrebbe dovuto richiedere prima i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e poi delle Commissioni parlamentari - il decreto delegato è rispettoso dell'iter di consecutività stabilito per la richiesta dei pareri. Il procedimento di adozione del decreto si è svolto garantendo appieno l'interlocuzione da parte degli organi chiamati a rendere il parere, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015; l'avverbio «successivamente», ivi contenuto, scandisce infatti un ordine procedimentale, in virtù del quale l'adempimento procedurale imprescindibile è quello per cui le Camere rendano i propri pareri dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri due organi.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Parametri costituzionali

Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Non sussiste l'ipotizzata violazione della legge delega - in quanto, incidendo anche su materie di competenza regionale, l'atto impugnato avrebbe dovuto essere approvato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non previo parere della Conferenza unificata - perché il decreto delegato è stato adottato, in conformità all'art. 10, comma 2, della legge di delegazione n. 124 del 2015, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, altresì, l'univoca formulazione di tale disposizione rende impossibile un'interpretazione diversa da quella resa chiara dalla sua stessa lettera.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Parametri costituzionali

Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso delle Regioni Liguria e Lombardia - Previo parere della conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della legge delega - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di impugnare tempestivamente la legge di delegazione - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Liguria e Lombardia in riferimento al principio di leale collaborazione, (per la seconda, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.), dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio. Il decreto, preceduto dal parere della Conferenza unificata, è stato adottato in osservanza della norma di delega. Le Regioni, ritenendo invece necessaria l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrebbero dovuto impugnare immediatamente la norma di delega, essendo la legge di delegazione connotata da un tasso di specificità e concretezza tale da comportare una lesione dei loro interessi e incidendo il decreto delegato su ambiti caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali, realizzandosi, altrimenti, una inammissibile elusione del termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 127, secondo comma, Cost.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale proposta nel giudizio principale avverso decreto legislativo delegato - Mancata impugnazione della legge delega - Esclusione.

Quando il vizio della norma del decreto delegato deriva dall'osservanza della norma di delega, resta esclusa la censurabilità della stessa e neanche può accogliersi la richiesta subordinata della ricorrente, di autorimessione da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge di delega, per violazione degli indicati parametri costituzionali, poiché si farebbe luogo in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle Regioni dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948 per la impugnazione delle leggi statali. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle Camere di commercio, non può accogliersi la richiesta della Regione Lombardia di sollevare, mediante istanza di autorimessione, questione incidentale della legge di delega, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Né giova richiamare il pacifico principio dell'inapplicabilità l'istituto dell'acquiescenza nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, dal momento che nel caso di specie non si è e al cospetto di una reiterazione del contenuto di una precedente disposizione, ovvero della novazione di una fonte precedente, bensì della mera applicazione di una norma vigente che il legislatore delegato, come è necessario, si è limitato ad osservare e che neppure avrebbe potuto disattendere, a meno di incorrere proprio per questo in un vizio denunciabile ex art. 76 Cost.) ( Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2017, n. 169 del 2017, n. 251 del 2016, n. 219 del 2013, n. 46 del 2013, n. 178 del 2012, n. 33 del 2011 e n. 206 del 2001 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Thema decidendum - Deduzioni nella memoria illustrativa - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Toscana in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento della Camere di commercio, è inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura enunciata per la prima volta in una memoria illustrativa e incentrata sull'assunto che il Governo avrebbe ignorato le proposte di emendamento poste dalle Regioni come condizionanti il parere favorevole sul decreto. Tale censura introduce, infatti, un profilo nuovo e ulteriore rispetto a quello svolto nel ricorso.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.

Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Parametro non contemplato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle camere di commercio, o almeno degli artt. 1, comma 1, lett. b), n. 2), punto g), 1, comma 1, lettera r), punto i), e 3, comma 10, in quanto il Governo non avrebbe recepito delle proposte di modifica formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata. Tali questioni non risultano prospettate ed identificate nella delibera della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017 e n. 154 del 2017) .

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.
  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 10

Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega, del riparto di competenze tra Stato e Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Questione non contemplata nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso e per carenza del necessario supporto argomentativo - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplinano l'attività e il funzionamento delle camere di commercio, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso non vi è traccia della questione e quest'ultima, sollevata soltanto nelle conclusioni del ricorso, è carente del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale. ( Precedente citato: sentenza n. 197 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1
  • decreto legislativo-Art. 2
  • decreto legislativo-Art. 3
  • decreto legislativo-Art. 4

Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per la ridefinizione delle loro circoscrizioni territoriali - Riduzione del numero complessivo entro il limite di sessanta - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevole violazione della disciplina delle autonomie funzionali, della libertà di associazionismo imprenditoriale - Genericità e insufficienza della motivazione - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di argomentazione a sostegno dell'impugnazione nonché di motivazione in ordine alla ridondanza e indicazione della competenza regionale asseritamente lesa - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 5 e 18 Cost., nonché al principio di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, e dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, che, rispettivamente, recano i criteri di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, e stabiliscono l'obiettivo di «ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60». La prima disposizione impugnata, che non riguarda la riduzione del numero delle camere di commercio - oggetto della doglianza - non ha costituito oggetto di specifica considerazione e critica; la seconda si risolve nella prospettazione dell'incongruità della riduzione del numero delle camere di commercio, formulata in modo assertivo, senza considerare il dettagliato procedimento stabilito dalla disposizione impugnata, e senza argomentare adeguatamente in ordine alla ridondanza della violazione sulle competenze regionali. Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità ma occorre, infatti, che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali ( Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2017, n. 192 del 2017, n. 170 del 2017, n. 169 del 2017 e n. 81 del 2017 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono impugnare le disposizioni di una legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze oppure possono denunciare la violazione di parametri diversi da quelli che sovrintendono a detto riparto soltanto qualora la stessa sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, sempre che motivino sufficientemente in ordine ai profili di possibile ridondanza della violazione sul riparto di competenze ed indichino la specifica competenza regionale che si assume lesa. ( Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1

Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per l'accorpamento o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione della legge di delega - Censura generica e priva di specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per genericità della censura e difetto di specifiche argomentazioni - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, del d. lgs. n. 219 del 2016, che reca i criteri per l'accorpamento delle camere di commercio, o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali. La censura è generica e non corredata da specifiche argomentazioni, mentre un'adeguata motivazione sarebbe stata imposta anche dal fatto che il criterio direttivo che si deduce leso - l'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015 - è invero suscettibile di essere interpretato, secondo gli ordinari criteri ermeneutici, nel senso fatto proprio dal legislatore delegato.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1

Parametri costituzionali

Ricorso in via principale - Prospettazione della lesione delle competenze regionali - Sufficiente motivazione in ordine alla ridondanza - Ammissibilità della questione.

È ammissibile la censura, relativa alla violazione della legge di delega, promossa dalla Regione Puglia nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016. La ricorrente ha prospettato la lesione di competenze ad essa spettanti, argomentando sufficientemente anche in ordine alla ridondanza dell'asserito vizio.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 4

Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali, con conseguente soppressione e nuova istituzione - Disciplina dell'apposito procedimento mediante decreto ministeriale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della legge di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, a seguito di un apposito procedimento, provveda alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione, soppressione e accorpamento delle camere di commercio. Non sussiste l'asserito contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015, in quanto quest'ultimo può essere interpretato nel senso di autorizzare il Governo anche a disciplinare un apposito procedimento volto alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, non realizzando la stessa tramite il decreto delegato, tenuto conto dell'ineludibile istruttoria non compatibile con tempi e modi di un atto normativo; né la legge delega, in parte qua, vietava al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile dalla giurisprudenza costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 33 del 2011 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 4

Parametri costituzionali

Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali, con conseguente soppressione e nuova istituzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Parametro non menzionato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza tra la delibera autorizzativa e il ricorso - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, a seguito di un apposito procedimento, provveda alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione, soppressione e accorpamento delle camere di commercio. Nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso non vi è traccia dei citati parametri.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 4

Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione della lesione - Ammissibilità delle questioni.

Sono ammissibili le censure - promosse dalle Regioni Puglia, Lombardia, Toscana, Liguria in riferimento al principio di leale collaborazione, nonché, dalle ultime due ricorrenti, anche in relazione all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. - dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016. Le ricorrenti hanno sufficientemente motivato le loro censure.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 4

Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico che provvede alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione, alla soppressione e all'accorpamento e razionalizzazione delle camere di commercio, debba essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. In ragione dell'incidenza dell'attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, l'obiettivo della razionalizzazione della loro dimensione territoriale e della maggiore efficienza dell'attività svolta deve essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, il cui luogo di espressione è correttamente individuato nella suddetta Conferenza, ma con il modulo dell'intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento. ( Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 4

Enti pubblici - Camere di commercio - Disposizioni finali e transitorie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega - Questione non contemplata nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 124 del 2015, dell'art. 4 del d.lgs. n. 219 del 2016. La disposizione impugnata, che prevede una disciplina transitoria e finale relativa al riordino delle funzioni delle camere di commercio, non è indicata nella delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4

Parametri costituzionali

Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per la rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega - Genericità della motivazione - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per genericità della motivazione e difetto di argomentazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede i criteri per la riduzione del numero delle camere di commercio. La censura si risolve nella deduzione di contrasto della disposizione impugnata con il criterio direttivo previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g), della legge n. 124 del 2015, risultando pertanto generica e priva del supporto illustrativo minimo a suo sostegno.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Deduzioni nella memoria illustrativa - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, è ritenuta inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata nella memoria illustrativa e incentrata sul fatto che il Governo non avrebbe accolto la richiesta di modifica avanzata dalla Conferenza unificata nella proposta numero 12 del parere reso sullo schema di decreto delegato. Tale censura introduce, infatti, un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1

Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, è ritenuta inammissibile - per difetto di corrispondenza con il ricorso - la censura formulata nella memoria illustrativa. Essa, incentrata sull'asserito depauperamento dell'autonomia funzionale delle camere di commercio, introduce un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1

Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento di programmi e progetti - Aumento della misura di diritto annuale fino al venti per cento - Autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione dei principi relativi al riparto di competenze tra Stato e Regioni, di leale collaborazione e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Puglia e Toscana, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede, per finanziare progetti e programmi presentati dalle camere di commercio condivisi con le Regioni e finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e all'organizzazione dei servizi delle imprese, la possibilità che il Ministro dello sviluppo economico autorizzi l'aumento fino al venti per cento della misura del diritto annuale. La norma impugnata non disciplina il funzionamento delle camere di commercio, ma l'importo del diritto annuale camerale; essa pertanto rientra nella materia del "sistema tributario" spettante alla competenza esclusiva dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016 ). Il diritto camerale ha natura di tributo, istituito e regolato per legge dello Stato, rispetto al quale la determinazione dell'aggiornamento, della riscossione e della ripartizione della misura è affidata al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e non è riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, dal momento che a tali enti (estranei alla categoria degli enti locali) è attribuita soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale, va, altresì, escluso che esso possa essere considerato "tributo locale". ( Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016 )

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1

Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento - Possibili finanziamenti regionali, o erogati da altri enti, in virtù di convenzioni - Abrogazione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza e violazione dell'autonomia regionale e delle camere di commercio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.

È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza - dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1, punto a), del d.lgs. n. 219 del 2016, che ha abrogato la possibilità di finanziare le camere di commercio, tra l'altro, mediante convenzioni regionali o con altri enti. Sebbene la disposizione censurata ha eliminato non irragionevolmente la previsione dei finanziamenti generici ed indeterminati da parte delle Regioni, svincolati dalla strumentalità e dalla correlazione con specifiche attività svolte, dalla complessiva disciplina è desumibile che alle Regioni non è impedito stipulare convenzioni e concordare progetti inerenti al conseguimento di obiettivi riconducibili alle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, facendosi carico del finanziamento degli stessi.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 1, comma 1

Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dell'autonomia organizzativa regionale e dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto del contenuto argomentativo minimo, anche in ordine alla ridondanza sulle attribuzioni regionali - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma quarto, Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede l'obbligo di comunicare alla Camera di commercio territorialmente competente i provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa, la cui attuazione è determinata con decreto ministeriale, "sentite le amministrazione interessate" anziché previa intesa. Le censure della ricorrente sono formulate in contrasto con i requisiti che devono connotare l'impugnazione proposta in via principale; nel caso di specie, l'esigenza di una adeguata argomentazione delle censure ancora più si imponeva, in quanto la norma impugnata, prevedendo la trasmissione dei suddetti provvedimenti affinché siano inseriti nel fascicolo informatico d'impresa, costituisce, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale"; la previsione che il Ministro per lo sviluppo economico - nello stabilire, con decreto, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione - provveda a sentire le amministrazioni interessate, garantisce inoltre un'interlocuzione strumentale alla ponderazione delle specifiche esigenze organizzative di queste ultime.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 6

Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Difetto di corrispondenza tra la censura dedotta nella memoria e il ricorso - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per difetto del contenuto argomentativo minimo e per mancata corrispondenza tra il ricorso e le ulteriori deduzioni, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che prevede l'obbligo di comunicare alla camera di commercio territorialmente competente i provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa, la cui attuazione è determinata con decreto ministeriale, "sentite le amministrazioni interessate" anziché previa intesa. La censura si esaurisce, per un verso, in un generico richiamo alla norma e nell'assertiva deduzione della violazione del citato parametro costituzionale e, per altro verso, denuncia per la prima volta nella memoria illustrativa il mancato recepimento della proposta di modifica formulata dalla Conferenza unificata.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 6

Parametri costituzionali