Pronuncia 261/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché dell'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), lettera b), numero 2), punto g), e lettera r), numero 1), punti a) ed i), degli artt. 2 e 3, dell'art. 3, commi 1, lettera f), 4 e 10, dell'art. 4 e dell'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia con ricorsi notificati il 23-24, il 20-24, il 23-24 e il 24-27 gennaio 2017, depositati in cancelleria il 25 e il 30 gennaio e il 2 febbraio 2017 ed iscritti ai nn. 4, 5, 6 e 7 del registro ricorsi 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Stelio Mangiameli per la Regione Puglia, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Liguria, Ulisse Corea per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016 e promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, per mancato recepimento delle proposte formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), numero 2, punto g), 1, comma 1, lettera r), punto i), e 3, comma 10, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, per mancato recepimento delle proposte formulate nel parere reso dalla Conferenza unificata, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, e dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5 e 18 Cost., nonchè al principio di ragionevolezza, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera f), e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma quarto, Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; 16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 76, Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost. nonché ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 20) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), numero 1, punto a), del d.lgs. n. 219 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito: Wed Dec 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali (nel caso di specie: a impugnare la disciplina delle camere di commercio) - Necessità di verifica caso per caso.
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Censure relative all'intero testo - Pregiudizialità logico-giuridica e conseguente esame preliminare.
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione, non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
Oggetto del giudizio - Impugnazione in via principale di un intero atto normativo - Ammissibilità - Condizioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Impugnazione di decreti delegati - Denunciata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Condizioni - Ridondanza sulle attribuzioni regionali.
Parametri costituzionali
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 10
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'iter di approvazione del decreto legislativo - Denunciata violazione del termine di esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- legge-Art. 10
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- legge-Art. 10
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso delle Regioni Liguria e Lombardia - Previo parere della conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della legge delega - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di impugnare tempestivamente la legge di delegazione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale proposta nel giudizio principale avverso decreto legislativo delegato - Mancata impugnazione della legge delega - Esclusione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria illustrativa - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Parametro non contemplato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
- decreto legislativo-Art. 3, comma 10
Parametri costituzionali
Enti pubblici - Camere di commercio - Attività e funzionamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega, del riparto di competenze tra Stato e Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Questione non contemplata nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 1
- decreto legislativo-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 3
- decreto legislativo-Art. 4
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per la ridefinizione delle loro circoscrizioni territoriali - Riduzione del numero complessivo entro il limite di sessanta - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevole violazione della disciplina delle autonomie funzionali, della libertà di associazionismo imprenditoriale - Genericità e insufficienza della motivazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
- decreto legislativo-Art. 3, comma 1
Parametri costituzionali
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per l'accorpamento o la modifica delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione della legge di delega - Censura generica e priva di specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- legge-Art. 10
Ricorso in via principale - Prospettazione della lesione delle competenze regionali - Sufficiente motivazione in ordine alla ridondanza - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali, con conseguente soppressione e nuova istituzione - Disciplina dell'apposito procedimento mediante decreto ministeriale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della legge di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 10
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali, con conseguente soppressione e nuova istituzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Parametro non menzionato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
Parametri costituzionali
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione della lesione - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
Parametri costituzionali
Enti pubblici - Camere di commercio - Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
Enti pubblici - Camere di commercio - Disposizioni finali e transitorie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega - Questione non contemplata nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 10
Enti pubblici - Camere di commercio - Criteri per la rideterminazione delle loro circoscrizioni territoriali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della legge di delega - Genericità della motivazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 10
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria illustrativa - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di nuovo motivo di impugnazione non dedotto in ricorso - Difetto di corrispondenza con quest'ultimo - Inammissibilità della censura.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento di programmi e progetti - Aumento della misura di diritto annuale fino al venti per cento - Autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione dei principi relativi al riparto di competenze tra Stato e Regioni, di leale collaborazione e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Enti pubblici - Camere di commercio - Finanziamento - Possibili finanziamenti regionali, o erogati da altri enti, in virtù di convenzioni - Abrogazione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza e violazione dell'autonomia regionale e delle camere di commercio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dell'autonomia organizzativa regionale e dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 6
Parametri costituzionali
Procedimento amministrativo - Provvedimenti conclusivi concernenti l'attività d'impresa - Obbligo di comunicazione mediante procedura informatica alla Camera di commercio territorialmente competente - Determinazione con decreto ministeriale delle modalità attuative della previsione, senza previa intesa con le amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Difetto del contenuto argomentativo minimo - Difetto di corrispondenza tra la censura dedotta nella memoria e il ricorso - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 6