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Pronuncia 72/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra la Fondazione Catis, fondazione di partecipazione sociale onlus, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altri, con ordinanza del 9 novembre 2020, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione della Fondazione Catis, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato Renzo Cuonzo per la Fondazione Catis e l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Luca Antonini

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Richiamo, in via cumulativa, di più parametri - Necessità di motivare le ragioni del contrasto con ciascuno di essi. (Classif. 112003).

Quando l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare in via cumulativa dei parametri, con un'affermazione generica e insufficiente a motivare le ragioni dell'asserito contrasto con ciascuno di essi, è dichiarata l'inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale, per genericità delle censure. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 87/2021 - mass. 43843; O. 159/2021 - mass. 44115) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost.).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 76

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Priorità logica della censura incidente sul piano delle fonti (nel caso di specie: relativa all'asserita violazione dell'art. 76 Cost.). (Classif. 111007).

Nell'esame del merito va trattata per prima la questione che lamenta la violazione dell'art. 76 Cost., trattandosi di una censura logicamente prioritaria, poiché incidente sul piano delle fonti. ( Precedente; S. 142/2020 ).

Parametri costituzionali

Volontariato - Terzo settore - Contributi per l'acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali - Riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) - Esclusione degli altri enti del Terzo settore (ETS) - Denunciata violazione dei principi e criteri di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 263002).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze", escludendo gli altri enti del Terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Il legislatore delegato si è riferito alla specificità delle ODV, salvaguardando la previsione di maggior favore (già riconosciuta dalla omologa misura della legge n. 342 del 2000) giacché il criterio direttivo asseritamente leso (art. 4, comma 1, lett. b ) coinvolge solo in via mediata le disposizioni agevolative, mentre altri principi e criteri direttivi - che concorrono a individuare la ratio della delega - (artt. 5, comma 1, lett. a, e 9, comma 1, lett. m ) ben ammettono margini di differenziazione tra i diversi tipi di ETS. ( Precedente: S. 142/2020 - mass. 43518).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 76

Parametri costituzionali

Volontariato - Terzo settore - Sistema degli enti del Terzo settore (ETS) - Espressione del pluralismo sociale e della sussidiarietà orizzontale. (Classif. 263002).

Il sistema degli enti del Terzo settore (ETS) si radica in una dimensione che attiene ai principi fondamentali della Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà - posta dall'art. 2 Cost. tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico - e a concorrere all'eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 Cost. Proprio in quanto tale, questo sistema è valorizzato ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., fino a dar vita, nell'art. 55 cod. terzo settore, a un modello di amministrazione condivisa tra gli ETS e le pubbliche amministrazioni. ( Precedenti: S. 131 del 2020 - mass. 43495 e 43496; S. 75/1992 - mass. 18195; S. 500/1993 ).

Volontariato - Terzo settore - Enti del Terzo settore (ETS) - Definizione unitaria, ma non indistinta omologazione - Possibile svolgimento di attività economica, quali operatori del welfare society - Conseguenti agevolazioni fiscali a loro favore, differenze organizzative tra ETS e organizzazioni di volontariato (ODV). (Classif. 263002).

La definizione di enti del Terzo settore (ETS) è riservata a quelli iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, i cui tratti caratterizzanti sono il perseguimento del bene comune, lo svolgimento di attività di interesse generale senza perseguire finalità lucrative soggettive, la soggezione a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli. Poiché l'attività di interesse generale svolta senza fini di lucro dagli enti del Terzo settore (ETS) realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica - in ragione del necessario reinvestimento degli utili in attività orientate a una funzione sociale - il cod. terzo settore prevede misure di agevolazione fiscale che, sebbene con diversità quanto a intensità, forme e modi, interessano tutti gli ETS. Pur avendo il cod. terzo settore introdotto una definizione unitaria di enti del Terzo settore (ETS), ciò non si risolve in una indistinta omologazione, permanendo specifiche e diverse caratterizzazioni dei modelli organizzativi e differenziazioni nei regimi di sostegno pubblico che si giustificano, tra l'altro, in ragione della dimensione che assume, strutturalmente, l'apporto della componente volontaria all'interno dei suddetti enti. Gli enti del Terzo settore (ETS) che scelgono di svolgere attività economica - accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto - possono essere considerati operatori di un "mercato qualificato", quello della welfare society , distinto da quello che invece risponde al fine di lucro. Se la regola generale è che tutti gli enti del Terzo settore (ETS) possono avvalersi di volontari, una regola specifica impone alle organizzazioni di volontariato (ODV) di avvalersene in modo prevalente, essendo normativamente imposta, come scelta non derogabile, una specifica proporzione interna per cui il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura costitutiva delle organizzazioni di volontariato (ODV) si associa al fatto che la disciplina dell'attività di interesse generale di tali enti è permeata da un vincolo stringente anche in relazione al modo di svolgimento della stessa, preordinato a esaltare la caratteristica di gratuità che connota l'attività del volontario: ciò preclude alle ODV la possibilità di ottenere dallo svolgimento della detta attività margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa.

Volontariato - In genere - Espressione della socialità della persona - Modalità di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche. (Classif. 263001).

Nella forma di impegno civico costituita dal volontariato la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa, secondo il modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo; all'origine dell'azione volontaria si trova l'emergere della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell'apertura al bisogno dell'altro. (Precedenti: S. 131/2020 - mass. 43495 e 43496; S. 228/2004; S. 75/1992 - mass. 18194 e 18195). Il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche.

Volontariato - Terzo settore - Misure di sostegno (nella specie: "contributo ambulanze") - Riserva a favore delle organizzazioni di volontariato (ODV), con esclusione degli altri enti del Terzo settore (ETS) - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza, in ragione della giustificata connessione tra la specifica condizione delle ODV e la ratio della misura - Non fondatezza della questione - Auspicio per intervento legislativo che renda meno rigida la differenza tra ODV e ETS. (Classif. 263002).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze" escludendo gli altri enti del Terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Esiste una giustificata connessione tra la specifica condizione delle ODV - caratterizzate dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità - e la ratio della citata misura di sostegno. La norma censurata mira, infatti, a sostenere detti enti, che non dispongono della possibilità di pattuire, per il servizio reso, una remunerazione per l'acquisto di automezzi e beni strumentali. Appare, tuttavia, auspicabile che il legislatore riveda in termini meno rigidi detto filtro selettivo, in modo da permettere l'accesso alle risorse anche a quegli ETS ai quali, per disposizione normativa - associazioni di promozione sociale -, o per scelta organizzativa dell'ente, che si avvale di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti, si applica la regola del mero rimborso spese. ( Precedenti: S. 52/ 2021 - mass. 43726; S. 277/2019 - mass. 40946) .

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 76

Parametri costituzionali