Pronuncia 160/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con ordinanza depositata il 24 maggio 2017, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Giuliano Amato

Data deposito: Tue Jul 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Istituzione del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata - Scioglimento dei consorzi esistenti - Trasferimento del personale nei ruoli organici del nuovo consorzio - Denunciata violazione dei principi costituzionali di salvaguardia della proprietà privata - Non riferibilità delle argomentazioni del rimettente alle disposizioni formalmente censurate - Manifesta inammissibilità della questione.

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che regolano il trasferimento del personale dei disciolti consorzi di bonifica nei ruoli organici del nuovo consorzio. Benché formalmente indirizzate verso il complessivo dettato normativo dell'art. 33, le argomentazioni del rimettente sono espressamente riferite al solo comma 1, difettando in particolare qualsiasi riferimento ai contenuti normativi specificamente introdotti da quelli successivi, e, le ragioni del relativo contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 33, comma 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 33, comma 3
  • legge della Regione Basilicata-Art. 33, comma 4

Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Istituzione del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata - Scioglimento e liquidazione dei consorzi esistenti - Svolgimento in via transitoria delle loro attività e funzioni statutarie - Denunciata violazione della libertà di associazione, della procedura ablativa per ragioni di interesse pubblico, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di sussidiarietà orizzontale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, e 118, quarto comma, Cost. - degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, i quali, provvedendo alla riforma dei consorzi di bonifica, prevedono, rispettivamente, l'inclusione dell'intero territorio regionale all'interno di un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio, lo scioglimento e la liquidazione dei preesistenti consorzi, e lo svolgimento, da parte dei disciolti consorzi, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, delle loro attività e funzioni statuarie. Le norme censurate hanno realizzato gli obiettivi stabiliti dall'art. 27 del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in legge n. 31 del 2008, dando attuazione ai criteri di riordino definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta il 18 settembre 2008 nella Conferenza permanente, in coerenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, ed in particolare con il principio fondamentale della specialità degli interventi in materia di bonifica. La costituzione del consorzio unico di bonifica della Basilicata non determina la violazione del diritto di costituire in futuro consorzi di miglioramento fondiario, né del diritto di associarsi liberamente, e neppure del principio di sussidiarietà orizzontale, poiché va escluso che ne discenda alcun divieto per i soggetti privati di associarsi, che pregiudichi o comprima il futuro dispiegarsi dell'autonomia privata. Né è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione all'uso dello strumento legislativo, anziché del procedimento amministrativo, con tutte le implicazioni che l'adozione di tale procedimento avrebbe portato con sé per la tutela degli interessi coinvolti. ( Precedenti citati: sentenze n. 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il carattere intrinsecamente settoriale delle funzioni di bonifica si articola in duplice senso: a) come specialità degli interventi, da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate; b) come operatività della bonifica stessa in relazione a un determinato territorio, dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee, il quale deve riferirsi a un'area suscettibile di trasformazione a fini di valorizzazione o, più semplicemente, di conservazione. ( Precedenti citati: sentenze 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). L'imposizione dei vincoli di bonifica può avvenire soltanto in dipendenza di una concreta esigenza di trasformazione del territorio, comprovata attraverso un'adeguata istruttoria.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 31
  • legge della Regione Basilicata-Art. 32

Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Modalità di subentro del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata ai preesistenti consorzi disciolti - Trasferimento al primo di parte del patrimonio attivo dei secondi - Conseguente limitazione della garanzia patrimoniale dei creditori di questi ultimi - Violazione della competenza esclusiva statale a dettare la disciplina fondamentale in tema di proprietà pubblica e privata - Illegittimità costituzionale - Non incidenza sul termine fissato per il trasferimento del personale degli enti disciolti al nuovo consorzio.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 43 Cost., l'art. 33, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che disciplina le modalità di subentro del neocostituito unico consorzio di bonifica regionale in tutte le attività e funzioni in precedenza svolte dai disciolti consorzi. La disposizione censurata dal TAR Basilicata regola la fase liquidatoria dei preesistenti consorzi secondo modalità del tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina statale in tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati, prevedendo la sottrazione di una parte rilevante del patrimonio attivo dei consorzi soppressi, che viene trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata, in tal modo limitando il soddisfacimento delle ragioni dei creditori dei singoli consorzi, in contrasto con il principio generale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori. L'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e delle attività di altri soggetti, anche privati - intervenendo nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, dell'ordinamento civile - contrasta con la disciplina stabilita dalla legge statale, che è l'unica competente a dettare la disciplina fondamentale della proprietà pubblica e privata. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non incide sulla previsione del termine del 1° gennaio 2018, richiamato dal comma 2 dell'art. 33, ai fini del trasferimento del personale dai disciolti consorzi a quello neo costituito.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 33

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione di alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ad altri parametri.

L'accoglimento - per violazione degli artt. 42 e 43 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge reg Basilicata n. 1 del 2017, determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, e 118, quarto comma, Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 31