Articolo 43 - COSTITUZIONE

A fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 185/2022Depositata il 22/07/2022

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norme della Regione Lombardia riguardanti la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche della regione stessa). (Classif. 111012).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Lombardia costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 42, 43 e 117, commi secondo, lett. l ed s , Cost., degli artt. 2, commi da 1 a 6; 4, comma 2; 6; 10, commi 1, 2, lett. b , b1 , b2 , e 3; 11; 12, comma 4; 13, comma l, lett. h ; 15, comma l, lett. a , e 17, comma l, della legge reg. Lombardia n. 5 del 2020, che, disciplinando le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche della Regione, prevedono: la disciplina della proprietà e del godimento dei beni pertinenti a grandi derivazioni idroelettriche, stabilendo l'appartenenza al patrimonio regionale delle c.d. "opere bagnate", regolando altresì l'acquisizione regionale di diversi beni, necessari per l'assegnazione della relativa concessione e il relativo onere di manutenzione in capo al concessionario uscente; la disciplina della procedura di assegnazione ad opera di un regolamento regionale; il procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati si articola in più fasi; i compiti relativi della Giunta regionale).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 3
  • legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 4
  • legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 5
  • legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 6
  • legge della Regione Lombardia-Art. 4, comma 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 6
  • legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 3
  • legge della Regione Lombardia-Art. 11
  • legge della Regione Lombardia-Art. 12, comma 4
  • legge della Regione Lombardia-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 17, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 26/2020Depositata il 20/02/2020

Prospettazione della questione incidentale - Parametri indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Assoluta carenza di motivazione circa la loro violazione - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per l'assoluta carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost., dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974. I parametri costituzionali indicati sono evocati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 160/2018Depositata il 17/07/2018

Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Istituzione del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata - Scioglimento dei consorzi esistenti - Trasferimento del personale nei ruoli organici del nuovo consorzio - Denunciata violazione dei principi costituzionali di salvaguardia della proprietà privata - Non riferibilità delle argomentazioni del rimettente alle disposizioni formalmente censurate - Manifesta inammissibilità della questione.

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che regolano il trasferimento del personale dei disciolti consorzi di bonifica nei ruoli organici del nuovo consorzio. Benché formalmente indirizzate verso il complessivo dettato normativo dell'art. 33, le argomentazioni del rimettente sono espressamente riferite al solo comma 1, difettando in particolare qualsiasi riferimento ai contenuti normativi specificamente introdotti da quelli successivi, e, le ragioni del relativo contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 33, comma 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 33, comma 3
  • legge della Regione Basilicata-Art. 33, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 160/2018Depositata il 17/07/2018

Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Istituzione del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata - Scioglimento e liquidazione dei consorzi esistenti - Svolgimento in via transitoria delle loro attività e funzioni statutarie - Denunciata violazione della libertà di associazione, della procedura ablativa per ragioni di interesse pubblico, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di sussidiarietà orizzontale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, e 118, quarto comma, Cost. - degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, i quali, provvedendo alla riforma dei consorzi di bonifica, prevedono, rispettivamente, l'inclusione dell'intero territorio regionale all'interno di un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio, lo scioglimento e la liquidazione dei preesistenti consorzi, e lo svolgimento, da parte dei disciolti consorzi, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, delle loro attività e funzioni statuarie. Le norme censurate hanno realizzato gli obiettivi stabiliti dall'art. 27 del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in legge n. 31 del 2008, dando attuazione ai criteri di riordino definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta il 18 settembre 2008 nella Conferenza permanente, in coerenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, ed in particolare con il principio fondamentale della specialità degli interventi in materia di bonifica. La costituzione del consorzio unico di bonifica della Basilicata non determina la violazione del diritto di costituire in futuro consorzi di miglioramento fondiario, né del diritto di associarsi liberamente, e neppure del principio di sussidiarietà orizzontale, poiché va escluso che ne discenda alcun divieto per i soggetti privati di associarsi, che pregiudichi o comprima il futuro dispiegarsi dell'autonomia privata. Né è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione all'uso dello strumento legislativo, anziché del procedimento amministrativo, con tutte le implicazioni che l'adozione di tale procedimento avrebbe portato con sé per la tutela degli interessi coinvolti. ( Precedenti citati: sentenze n. 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il carattere intrinsecamente settoriale delle funzioni di bonifica si articola in duplice senso: a) come specialità degli interventi, da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate; b) come operatività della bonifica stessa in relazione a un determinato territorio, dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee, il quale deve riferirsi a un'area suscettibile di trasformazione a fini di valorizzazione o, più semplicemente, di conservazione. ( Precedenti citati: sentenze 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). L'imposizione dei vincoli di bonifica può avvenire soltanto in dipendenza di una concreta esigenza di trasformazione del territorio, comprovata attraverso un'adeguata istruttoria.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 31
  • legge della Regione Basilicata-Art. 32

Pronuncia 160/2018Depositata il 17/07/2018

Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Modalità di subentro del nuovo consorzio unico di bonifica della Basilicata ai preesistenti consorzi disciolti - Trasferimento al primo di parte del patrimonio attivo dei secondi - Conseguente limitazione della garanzia patrimoniale dei creditori di questi ultimi - Violazione della competenza esclusiva statale a dettare la disciplina fondamentale in tema di proprietà pubblica e privata - Illegittimità costituzionale - Non incidenza sul termine fissato per il trasferimento del personale degli enti disciolti al nuovo consorzio.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 43 Cost., l'art. 33, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che disciplina le modalità di subentro del neocostituito unico consorzio di bonifica regionale in tutte le attività e funzioni in precedenza svolte dai disciolti consorzi. La disposizione censurata dal TAR Basilicata regola la fase liquidatoria dei preesistenti consorzi secondo modalità del tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina statale in tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati, prevedendo la sottrazione di una parte rilevante del patrimonio attivo dei consorzi soppressi, che viene trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata, in tal modo limitando il soddisfacimento delle ragioni dei creditori dei singoli consorzi, in contrasto con il principio generale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori. L'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e delle attività di altri soggetti, anche privati - intervenendo nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, dell'ordinamento civile - contrasta con la disciplina stabilita dalla legge statale, che è l'unica competente a dettare la disciplina fondamentale della proprietà pubblica e privata. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non incide sulla previsione del termine del 1° gennaio 2018, richiamato dal comma 2 dell'art. 33, ai fini del trasferimento del personale dai disciolti consorzi a quello neo costituito.

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 33

Parametri costituzionali

Pronuncia 105/2017Depositata il 11/05/2017

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Imposizione di vincolo settennale di destinazione urbanistica sulle aree interessate da espianto di alberi di ulivo affetti da xylella fastidiosa o co.di.r.o (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) - Possibilità di deroghe per le opere pubbliche volte alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata disparità di trattamento in danno delle opere private, lesione della libertà di iniziativa economica, dei principi in materia di espropriazione, degli obblighi comunitari e del principio di leale collaborazione - Carenza di adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per motivazione carente o inadeguata delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 del TFUE, e 120 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016. È del tutto carente di supporto motivazionale la denunciata lesione della libertà d'iniziativa economica e dei principi costituzionali in materia di espropriazione; parimenti immotivata si presenta la prospettata lesione dei parametri comunitari (tra i quali l'art. 43 del TFUE non è conferente); la violazione del principio di leale collaborazione è evocata in termini meramente assertivi; mentre, la denunciata disparità di trattamento tra opere pubbliche ed opere private non raggiunge quella soglia minima di chiarezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, costituisce onere del ricorrente identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ed esponendo una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 233 del 2015, n. 153 del 2015, n. 82 del 2015, n. 259 del 2014, n. 39 del 2014, n. 184 del 2012 e n. 119 del 2010 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1
  • legge della Regione Puglia-Art. 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 249/2016Depositata il 25/11/2016

Ricorso in via principale - Carenza di svolgimento argomentativo riguardo ad alcuni dei parametri evocati - Censure prive della necessaria chiarezza - Inammissibilità.

Le censure dei commi 1 e 2 dell'art. 1.2 della legge della Regione Abruzzo n. 2 del 2008, introdotti dall'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, e quella dell'intero testo del medesimo art. 1 di quest'ultima legge - rispettivamente proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 41, 42, 43 e 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., in relazione agli artt. 43 e 49 del TFUE - non raggiungono la soglia minima di chiarezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, in quanto nelle prime manca qualsiasi argomentazione relativamente al parametro evocato, mentre la seconda è, nel suo complesso, del tutto carente di supporto motivazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006, sulla necessaria soglia minima di chiarezza delle impugnazioni in via principale ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale costituisce onere del ricorrente non solo identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma anche esporre una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2015, n. 259 e n. 39 del 2014; sentenze n. 184 del 2012, n. 119 del 2010, n. 261 del 1995 ).

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 1
  • legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 1
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 1 INTERO TESTO
  • legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 229/2013Depositata il 23/07/2013

Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Puglia - Censure prospettate con riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni - Assenza di motivazione in ordine alla ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze - Inammissibilità delle questioni.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 77 Cost. Infatti, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia «potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione; nella specie, dette condizioni di ammissibilità delle censure non sono soddisfatte. La Regione Puglia si è, infatti, limitata a denunciare, peraltro genericamente, in un caso, la violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost. sostenendo che la normativa da essi recata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra proprietà pubblica e proprietà privata, tra impresa pubblica ed impresa privata; nell'altro, la violazione dell'art. 77 Cost. per assenza dei presupposti di necessità ed urgenza; e ciò senza motivare circa la possibile ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze. - V. le citate sentenze nn. 199/2012 e 33/2011.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 8
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 4, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 200/2012Depositata il 20/07/2012

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi costituzionali in materia economica - Asserita lesione della potestà legislativa autonoma delle Regioni - Censure generiche e indeterminate - Inammissibilità della questione.

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Puglia in riferimento agli articoli 41, 42, 43, 114, secondo comma, 117 Cost. Le censure sono generiche e indeterminate. Infatti, in primo luogo, la censura si appunta sull'intero art. 3, senza puntualizzare ulteriormente quali disposizioni di esso intenda investire, sebbene l'art. 3 abbia un contenuto complesso. Inoltre, il richiamo ai parametri di cui agli artt. 41, 42 e 43 Cost. risulta generico e indeterminato. Si asserisce, senza argomentare, la sussistenza di un conflitto tra tali previsioni costituzionali e il principio di liberalizzazione delle attività economiche statuito nella disposizione impugnata, principio che tra l'altro non è affermato in termini assoluti, ma deve essere modulato al fine di soddisfare una serie di esigenze, alcune delle quali riproducono anche testualmente i contenuti dell'art. 41 Cost., e ne annoverano di ulteriori; né viene spiegato per quali ragioni le previsioni costituzionali e quella legislativa, mirata alla liberalizzazione, non sarebbero armonizzabili. Anche le censure basate sugli artt. 114, terzo comma, e 117 Cost. risultano indeterminate in quanto i suddetti parametri sono evocati genericamente, senza neppure specificare quali aspetti delle disposizioni costituzionali richiamate, che hanno un contenuto particolarmente complesso e articolato, dovrebbero rilevare nel presente giudizio.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3
  • legge-Art.

Pronuncia 148/2012Depositata il 07/06/2012

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Crisi economica - Ritenuta possibilità, da parte del Governo, di derogare temporaneamente alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni - Esclusione.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettato l'assunto in virtù del quale le disposizioni impugnate troverebbero giustificazione, ai sensi dei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)», nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa salus rei publicae e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. Deve essere dunque ribadita l'inderogabilità dell'ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano situazioni eccezionali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 1
  • decreto-legge-Art. 14, comma 2
  • decreto-legge-Art. 14, comma 7
  • decreto-legge-Art. 14, comma 9
  • decreto-legge-Art. 14, comma 32
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 19
  • decreto-legge-Art. 14, comma 20
  • decreto-legge-Art. 14, comma 21
  • decreto-legge-Art. 14, comma 27

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.