Articolo 137 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, costituito in giudizio - il processo relativo al conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017 e 28 marzo 2018, con i quali, relativamente agli anni 2017 e 2018, viene determinato e ripartito tra le autonomie speciali il contributo annuale alla finanza pubblica in capo a esse disposto dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012. La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 841, della legge n. 205 del 2017, promosse dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119, 120, 136 e 137 Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 2, lett. a ), 3, lett. f ), 4, primo comma, 12, primo comma, 48- bis e 50 dello statuto speciale, nonché in relazione agli artt. da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981. La rinuncia al ricorso in via principale, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Per costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di una pronuncia di rigetto, l'effetto preclusivo alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, desumibile dall'art. 137, terzo comma, Cost., opera soltanto allorché, a prescindere dall'analogia delle finalità perseguite, risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011 e n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del 2014 ).
È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Corte costituzionale dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, per asserita menomazione delle prerogative di indipendenza riconosciutele dall'art. 108, comma secondo, Cost., in relazione al decreto 2 dicembre 2015 del Presidente della Corte stessa, con il quale è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di correzione di due errori materiali dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 323 del 2013, precedentemente presentata dalla medesima Procura. Va riconosciuta la legittimazione di quest'ultima a sollevare il conflitto e quella della Corte costituzionale ad esserne parte, ma non sussiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, dal momento che nell'ordinanza n. 323 del 2013 non vi era alcun errore materiale da correggere, con la conseguenza che il conflitto attiene alla ricostruzione del fatto operata dalla citata pronuncia e intende censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione della Corte costituzionale, in tal modo risolvendosi in un inammissibile mezzo di gravame, esplicitamente escluso dall'art. 137, terzo comma, Cost. ( Precedente citato: ordinanza n. 77 del 1981 ). La Sezione giurisdizionale regionale e la Procura regionale della Corte dei conti, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono", cui va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto tra poteri dello Stato. ( Precedente citato: ordinanza n. 196 del 1996 ). La Corte costituzionale "rientra - potenzialmente - fra gli organi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato". ( Precedente citato: ordinanza n. 77 del 1981 ).
Sono manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1- ter , del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, Cost., in quanto fa salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011. Infatti, con sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata. Per la consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata comporta la manifesta inammissibilità della questione, ormai divenuta priva di oggetto, v., ex plurimis , ordinanza n. 129/2015.
V. titoletto.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies , del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto, tenuto conto dell'entità delle modificazioni apportate al comma 187 censurato e della circostanza che esse non hanno formato oggetto di impugnazione da parte di nessuna delle ricorrenti, deve ritenersi - al di là del carattere più o meno satisfattivo delle pretese di queste ultime fatte valere con i rispettivi ricorsi - che è obbiettivamente sopravvenuto il difetto di interesse all'impugnazione in ordine alla disposizione relativa alla determinazione dei requisiti per la qualificazione come "montani" dei comuni.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, prima parte, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies , del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, tenuto conto della sostanziale identità di contenuto tra la originaria disposizione della prima parte del comma 187 e quella introdotta dalla novella disposta dal decreto-legge n. 2 del 2010, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti in ordine alla disposizione di cui al comma 187, nella sua formulazione originaria, deve intendersi trasferita, nei termini sopra indicati, sul medesimo comma, quale risulta dal citato decreto-legge n. 2 del 2010, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In tema di trasferimento di questione di legittimità costituzionale sul testo novellato, v. citata sentenza n. n. 40/2010.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-sexies , del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sollevata per ritenuta violazione del giudicato costituzionale prospettata da alcune delle ricorrenti. Infatti, perché vi sia violazione del giudicato costituzionale è necessario che una norma sopravvenuta ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale; nel caso di specie, invece, il legislatore ha adottato una disposizione che non ne riproduce un'altra già dichiarata non conforme a Costituzione, né fa a quest'ultima rinvio. In senso analogo, v. citata sentenza n. 262/2009.
Deve considerarsi assorbita dalla intervenuta decisione nel merito del ricorso la richiesta avanzata dalla Regione ricorrente, di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.