Pronuncia 326/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 186, lettere a) ed e), e 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), promossi, nel complesso, con ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania, rispettivamente notificati il 19 e il 26 febbraio, il 1° marzo 2010, depositati in cancelleria il 26 febbraio, il 3 ed il 5 marzo 2010, iscritti ai numeri 28, 31, 32 e 36 del registro ricorsi 2010. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Nicoletta Gervasi per la Regione Toscana, Gigliola Benghi per la Regione Liguria, Massimo Luciani per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i ricorsi, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni con essi sollevate; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nella parte in cui: a) nel primo periodo, nel richiamare l'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, b) nel medesimo primo periodo, contiene l'inciso «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane», c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, d) nel secondo periodo, contiene l'inciso «e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane»; 2) dichiara inammissibili le residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, promosse dalle Regioni Calabria, Liguria e Campania in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119, 123, 136 e 137 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di certezza delle entrate e di affidamento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettera a), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, n. 302 - supplemento ordinario n. 243), promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - supplemento ordinario n. 243), promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Alfonso Quaranta
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: DE SIERVO
Massime
Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania - Impugnazione di numerose disposizioni della legge n. 191 del 2009 - Trattazione delle sole questioni concernenti l'art. art. 2, commi 186, lett. a ) ed e ), e 187 - Decisione sulle altre questioni rinviata a separate pronunce.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 186
- legge-Art. 2, comma 186
- legge-Art. 2, comma 187
Finanza regionale - Enti locali - Obbligo per i comuni di sopprimere il difensore civico - Ricorso della Regione Toscana - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 186
Parametri costituzionali
Finanza regionale - Enti locali - Obbligo per i comuni di sopprimere i consorzi di funzioni, con conseguente successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici ed a ogni altro effetto - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 186
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Determinazione dei requisiti per la qualificazione dei comuni come "montani" - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ius superveniens comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata medio tempore non attuata - Sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 187
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ius superveniens non comportante un sostanziale mutamento della disposizione denunciata - Trasferimento della questione sul testo novellato.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 187
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria e Campania - Ritenuta violazione di giudicato costituzionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 187
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di comunità montane - Riconducibilità delle disposizioni denunciate al potere dello Stato di fissare principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 187
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane"- Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale a seguito dell'eliminazione del finanziamento delle comunità montane - Riconducibilità delle disposizioni denunciate al potere dello Stato di fissare principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 187
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e ad "altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" - Devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie predette - Ricorso delle Regioni Calabria, Liguria e Campania - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 187
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comunità montane - Soppressione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane previsto con il ricorso al fondo nazionale ordinario per gli investimenti (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992) - Violazione del limite generale della ragionevolezza all'esercizio della potestà legislativa, con indebita incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni e lesione del principio di copertura finanziaria degli oneri già assunti dalle comunità montane per l'ammortamento di mutui pluriennali originariamente garantiti dal finanziamento statale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 187