Articolo 65 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto, rispettivamente, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 Cost. e 41 CDFUE, e agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., 3 Prot. addiz. CEDU e 41 CDFUE - dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., nella legge n. 77 del 2020, nonché dell'intero d.l. e della legge di conversione. Il rimettente non spiega in qual modo né l'art. 103 - che prevede un procedimento per l'emersione, in particolari settori, di rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri - né le altre disposizioni del citato decreto-legge, che concernono materie estranee all'immigrazione, interferiscano con la decisione dei giudizi a quibus . Né lo stesso precisa se la procedura di regolarizzazione sia stata promossa, riportandosi invece alla errata tesi secondo cui le ricorrenti non potessero beneficiarne. ( Precedenti: O. 280/2020 - mass. 43593, O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92 del 2020 - mass. 43389 ).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l'art. 39 della legge della Regione Puglia 30 aprile 2009, n. 10, che ha integralmente modificato il testo della norma impugnata, medio tempore priva di applicazione. Per effetto di tale modifica, si sono determinate la completa eliminazione della disposizione impugnata e la preclusione di qualunque sua futura applicazione; sicché, avendo la disposizione modificativa contenuto completamente innovativo rispetto alla previgente disciplina sulla quale non è possibile trasferire l'originaria questione di legittimità costituzionale e avendo la difesa della Regione Puglia, in sede di discussione, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è venuta meno ogni ragione della controversia. In senso analogo, v. citata sentenza n. 289/2007.
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l?art. 65 della Costituzione, dell?art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20, nella parte in cui prevede che la carica di presidente dell?organo esecutivo (della Comunità montana) è incompatibile con quella di parlamentare: infatti, l?art. 65 Cost. ? stabilendo che la legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l?ufficio di deputato o di senatore ? pone una precisa riserva di legge statale, con la conseguenza che viene precluso al legislatore regionale, anche se fornito, come nella specie, di potestà legislativa residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane, di determinare le cause di incompatibilità. - V., citate, sentt. n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966.