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Pronuncia 456/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), e degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 3 e il 31 gennaio 2005 e depositati in cancelleria rispettivamente l'11 gennaio e l'8 febbraio 2005 ed iscritti ai nn. 5 e 18 del registro ricorsi 2005. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Dispositivo

per questi motivi La Corte costituzionale riuniti i giudizi, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), nella parte in cui prevede che «la carica di presidente dell'organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare»; b) dichiara non fondata, ad eccezione di quanto previsto dal precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso (n. 5 del 2005) indicato in epigrafe; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 recante Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso (n. 18 del 2005) indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 dicembre 2005. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfonso Quaranta

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MARINI

Massime

SENT. 456/05 A. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE - DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO, DEI COMPITI E DEL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME - DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E LORO FUNZIONI - DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVE ALLA CARICA DI PRESIDENTE - PREVISIONE DELLA INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELL?ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA CON QUELLA DI PARLAMENTARE - INCOMPETENZA DEL LEGISLATORE REGIONALE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEI CASI DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ CON L?UFFICIO DI DEPUTATO O DI SENATORE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Illegittimità costituzionale, per contrasto con l?art. 65 della Costituzione, dell?art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20, nella parte in cui prevede che la carica di presidente dell?organo esecutivo (della Comunità montana) è incompatibile con quella di parlamentare: infatti, l?art. 65 Cost. ? stabilendo che la legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l?ufficio di deputato o di senatore ? pone una precisa riserva di legge statale, con la conseguenza che viene precluso al legislatore regionale, anche se fornito, come nella specie, di potestà legislativa residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane, di determinare le cause di incompatibilità. - V., citate, sentt. n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 16, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 456/05 B. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE - DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO, DEI COMPITI E DEL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME - DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E LORO FUNZIONI - DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVE ALLA CARICA DI PRESIDENTE - PREVISIONE DELLA INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELL?ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA CON QUELLA DI CONSIGLIERE REGIONALE E DI SINDACO - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ELETTORALE, ORGANI DI GOVERNO E FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE DELLE INCOMPATIBILITÀ CHE ESULA DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI E DELLE PREROGATIVE ISTITUZIONALI DELLO STATO E DEI COMUNI - ESCLUSIONE - MATERIA RIENTRANTE NELLA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell?art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20, nella parte in cui prevede l?incompatibilità della carica di presidente dell?organo esecutivo della Comunità montana con quella di consigliere regionale e di sindaco. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all?art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla ?legislazione elettorale? e agli ?organi di governo?, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell?art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all?art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. - Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 16, comma 1

SENT. 456/06 C. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE - PREVISIONE DI PARAMETRI NUMERICI PER LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE IN CASO DI RINNOVO DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I CRITERI GENERALI DETTATI DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE ED INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA PIENA AUTONOMIA STATUTARIA DELLE COMUNITÀ MONTANE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE - IRRAGIONEVOLE DISUGUAGLIANZA TRA ORGANISMI DELLA STESSA NATURA E FUNZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA STATO, REGIONE ED ENTI LOCALI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - MATERIA RIENTRANTE NELLA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell?art. 1 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n.68 in materia di Comunità montane, secondo cui, in caso di rinnovo, l?organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all?art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla ?legislazione elettorale? e agli ?organi di governo?, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell?art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all?art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. Infondate appaiono, infine, anche le censure formulate in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto non è dato ravvisare alcuna violazione di tali parametri con riferimento a disposizioni normative che, nell?esercizio di una competenza legislativa caratterizzata da un elevato grado di autonomia, la Regione ha inteso adottare per la composizione dei consigli e la validità delle sedute dell?organo di governo delle Comunità montane insediate sul suo territorio. - Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 1

SENT. 456/06 D. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA COMUNITÀ MONTANA AREA LUCCHESE - PROROGA DELLA STESSA SINO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AMBITO TERRITORIALE - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON L'AUTONOMA CAPACITÀ DEI COMUNI DI OPERARE SCELTE IN ORDINE ALL'ADESIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE E DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - MATERIA RIENTRANTE NELLA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell?art. 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n.68 in materia di Comunità montane, secondo cui la Comunità montana Area Lucchese continuerà ad operare sino all?individuazione del suo nuovo ambito territoriale secondo le modalità stabilite dall?art. 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all?art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla ?legislazione elettorale? e agli ?organi di governo?, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell?art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all?art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. - Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 4