Pronuncia 150/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 9 marzo 2009 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2009. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Volpe per la Regione Puglia.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria); dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della stessa legge regionale n. 45 del 2008, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 65 e 117, comma secondo, lettere m) e p), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Paolo Maria Napolitano
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Accesso alla dirigenza sanitaria, disciplina delle strutture sanitarie private e delle incompatibilità dei componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei commi primo e secondo, lettera s) , dell'art. 117 Cost. - Censure presenti solo nel dispositivo del ricorso - Inammissibilità.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Puglia-Art. 3
- legge della Regione Puglia-Art. 4
- legge della Regione Puglia-Art. 13
- legge della Regione Puglia-Art. 18
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti - Inquadramento a domanda, nelle direzioni sanitarie, di dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato che svolgono attività di staff presso direzioni generali - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Puglia-Art. 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 15
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 24
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Educatori professionali in servizio presso le ASL della Regione ed in possesso del titolo di laurea magistrale - Inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria non medica - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 18
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art. 6
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Strutture sanitarie private - Studio medico privato e studio odontoiatrico privato - Esclusione dal regime dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 8 del 2004 - Contrasto con il principio fondamentale in materia di "tutela della salute", che impone l'autorizzazione per prestazioni mediche e odontoiatriche che comportino un rischio per la sicurezza del paziente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 8
- decreto legislativo-Art. 8
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge quadro sull'handicap - Incompatibilità dei componenti che detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle - Sopravvenuta integrale modifica normativa della disposizione impugnata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 13