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Pronuncia 150/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2009, depositato in cancelleria il 9 marzo 2009 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2009. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Volpe per la Regione Puglia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria); dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della stessa legge regionale n. 45 del 2008, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 65 e 117, comma secondo, lettere m) e p), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Paolo Maria Napolitano

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Accesso alla dirigenza sanitaria, disciplina delle strutture sanitarie private e delle incompatibilità dei componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei commi primo e secondo, lettera s) , dell'art. 117 Cost. - Censure presenti solo nel dispositivo del ricorso - Inammissibilità.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18, della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto le censure riguardanti la ritenuta violazione dei commi primo e secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost. sono presenti solo nel dispositivo del ricorso, mentre è omesso qualsiasi accenno alle stesse sia nella parte motiva del medesimo ricorso, sia nell'allegata Relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione Puglia-Art. 3
  • legge della Regione Puglia-Art. 4
  • legge della Regione Puglia-Art. 13
  • legge della Regione Puglia-Art. 18

Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti - Inquadramento a domanda, nelle direzioni sanitarie, di dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato che svolgono attività di staff presso direzioni generali - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Appare evidente il contrasto tra quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che prevede, per la sola Regione Puglia, un'eccezione alla regola generale, e il principio fondamentale sancito dal legislatore statale, secondo il quale l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; contrasto reso evidente dalla considerazione che la disposizione legislativa oggetto di censura elude il necessario filtro del concorso pubblico (senza che tale eccezione venga ad essere giustificata da interessi pubblici ulteriori, né da particolari situazioni di emergenza), prevedendo espressamente che la stabilizzazione di personale «assunto a tempo determinato» avvenga «in deroga a quanto previsto dal d.P.R. 483/97». Anche l'art. 4 della legge regionale - prevedendo l'inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie - contravviene alla regola generale desumibile dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La suddetta normativa, cui fa riferimento anche l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al quadriennio 1998-2001, per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, stabilisce che l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile l'espletamento di procedure concorsuali e selettive, alle quali si può accedere solo se in possesso, oltre che del titolo di laurea in medicina e chirurgia, anche di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Sulla "tutela della salute", v. citate sentenze n. 295/2009, n. 105/2007 e n. 422/2006. Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 9/2010, n. 293/2009, n. 363, n. 205, n. 81/2006, n. 465, n. 159/2005, n. 205, n. 34/2004 e n. 1/1999.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione Puglia-Art. 4

Parametri costituzionali

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Educatori professionali in servizio presso le ASL della Regione ed in possesso del titolo di laurea magistrale - Inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria non medica - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 per violazione del principio fondamentale dell'accesso alla dirigenza sanitaria - in questo caso non medica - senza la previsione di pubblico concorso. Infatti, l'art. 18 della legge regionale in esame - stabilendo «l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", e alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende sanitarie locali (ASL) della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale e al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale» -, si pone in contrasto con il principio fondamentale contenuto nel primo periodo dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che, nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i citati profili professionali, prevede la procedura concorsuale «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale», cioè «[...] mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine».

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 18

Parametri costituzionali

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Strutture sanitarie private - Studio medico privato e studio odontoiatrico privato - Esclusione dal regime dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 8 del 2004 - Contrasto con il principio fondamentale in materia di "tutela della salute", che impone l'autorizzazione per prestazioni mediche e odontoiatriche che comportino un rischio per la sicurezza del paziente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (ex art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali. Nella specie, la disposizione denunciata, non prevedendo l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi medici e odontoiatrici, finisce con il disattendere il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8- ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio) che stabilisce la necessità di tale autorizzazione «per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure». La circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 3

Parametri costituzionali

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge quadro sull'handicap - Incompatibilità dei componenti che detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle - Sopravvenuta integrale modifica normativa della disposizione impugnata, medio tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l'art. 39 della legge della Regione Puglia 30 aprile 2009, n. 10, che ha integralmente modificato il testo della norma impugnata, medio tempore priva di applicazione. Per effetto di tale modifica, si sono determinate la completa eliminazione della disposizione impugnata e la preclusione di qualunque sua futura applicazione; sicché, avendo la disposizione modificativa contenuto completamente innovativo rispetto alla previgente disciplina sulla quale non è possibile trasferire l'originaria questione di legittimità costituzionale e avendo la difesa della Regione Puglia, in sede di discussione, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è venuta meno ogni ragione della controversia. In senso analogo, v. citata sentenza n. 289/2007.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 13