Pronuncia 105/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-14 giugno 2016, depositato in cancelleria il 16 giugno 2016 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giuliano Amato
Data deposito: Thu May 11 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Imposizione di vincolo settennale di destinazione urbanistica sulle aree interessate da espianto di alberi di ulivo affetti da xylella fastidiosa o co.di.r.o (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) - Possibilità di deroghe per le opere pubbliche volte alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata disparità di trattamento in danno delle opere private, lesione della libertà di iniziativa economica, dei principi in materia di espropriazione, degli obblighi comunitari e del principio di leale collaborazione - Carenza di adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 1
- legge della Regione Puglia-Art. 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 43
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 120
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 43
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 49
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Imposizione di vincolo settennale di destinazione urbanistica sulle aree soggette all'espianto di alberi di ulivo affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) - Ricorso del Governo - Denunciato ostacolo alla realizzazione di infrastrutture energetiche - Asserita violazione dei principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" nonché delle competenze amministrative statali relative agli impianti energetici - Insussistenza - Ascrivibilità delle disposizioni impugnate alla competenza regionale in materia di governo del territorio - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Puglia-Art. 1
- legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Vincolo settennale di destinazione urbanistica sulle aree soggette all'espianto di alberi di ulivo affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) - Possibilità di deroghe per le opere pubbliche volte alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente - Incidenza sulla localizzazione e realizzazione di opere energetiche d'interesse strategico nazionale - Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia nonché delle funzioni amministrative statali relative agli impianti energetici - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 3
- legge della Regione Puglia-Art. 1