Pronuncia 229/2013
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi con ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto, Campania, delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, della Regione siciliana e della Regione Puglia, notificati il 12-17, il 12, il 13-17, il 15, il 12, il 13 e il 16-24 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 16, il 17, il 18, il 19 e il 23 ottobre 2012 ed iscritti ai nn. 145, 151, 153, 159, 160, 170 e 171 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Marcello Collevecchio per la Regione Campania, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso n. 159 del 2012, dalla Regione Sardegna, con il ricorso n. 160 del 2012, e dalla Regione siciliana, con il ricorso n. 171 del 2012, nei confronti dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), agli artt. 3, comma 1, lettere a), b) e g), e 4, comma 1, lettere f) e g), 7 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 14, lettere o) e p), 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed agli artt. 75, 117, secondo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 136 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Campania, Sardegna e Puglia, con i ricorsi n. 153, n. 160 e n. 171 del 2012, in riferimento agli artt. 5, 75, 114, 117, 118 e 136 Cost., nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nei confronti dei commi 1, 2, 3, 7 ed 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, con ricorso n. 151 del 2012, in riferimento all'art. 117, quarto comma, ed agli artt. 118 e 119 Cost., nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso n. 159 del 2012, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ed all'art. 117 Cost.; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lazio, Veneto e Puglia, con i ricorsi n. 145, n.151 e n. 171 del 2012, in riferimento alle attribuzioni costituzionali degli enti locali, di cui agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., nei confronti dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applicano agli enti locali; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, con ricorso n. 151 del 2012, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione Sardegna, con ricorso n. 160, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 151 del 2012, dei commi 3 e 13 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento a1l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.; 8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 151 del 2012, nei confronti del comma 8-bis dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo e quarto comma, 118 e 119 Cost.; 9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, con il ricorso n. 171 del 2012, nei confronti dei commi 1 ed 8 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 77 Cost.; 10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 151 del 2012, nei confronti del comma 14 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 3 e 97 Cost., nonché dei commi 1, 3, 3-sexies, 7 ed 8 del medesimo art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Giuseppe Tesauro
Data deposito: Tue Jul 23 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GALLO
Massime
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto e Puglia - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali - Insussistenza - Disposizioni adottate nell'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 8
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
Parametri costituzionali
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Determinazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche di cui al comma 1 e delle società a totale partecipazione pubblica - Definizione delle modalità di composizione dei predetti consigli e delle funzioni dei componenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 4
- decreto-legge-Art. 4, comma 5
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sardegna-Art. 4
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti e del loro trattamento economico, nonché delle forme di responsabilità degli amministratori e dirigenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 9
- decreto-legge-Art. 4, comma 10
- decreto-legge-Art. 4, comma 11
- decreto-legge-Art. 4, comma 12
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sardegna-Art. 4
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal codice dei contratti pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 7
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sardegna-Art. 4
- Costituzione-Art. 117
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Individuazione delle società cui non si applica la disciplina - Ricorso della Regione Veneto - Mancato coinvolgimento delle Regioni - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Principio che non pertiene alla funzione legislativa - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 13
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Omessa enunciazione di censure - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 8
- legge-Art.
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Puglia - Censure prospettate con riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni - Assenza di motivazione in ordine alla ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 8
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Censure prospettate con riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni - Assenza di motivazione in ordine alla ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 14
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4, comma 8
- decreto-legge-Art. 4, comma 7
Parametri costituzionali
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che esclude l'applicazione delle predette disposizioni solo "qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato" - Previsione secondo cui, come regola, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire i servizi strumentali alle proprie attività sul mercato secondo le procedure concorrenziali - Previsione che, a partire dal 1 gennaio 2014, il ricorso agli affidamenti diretti sia limitato solo a favore di società a capitale interamente pubblico - Ricorsi delle Regioni Campania, Sardegna e Puglia - Ritenuta riproduzione di una disciplina sui servizi pubblici locali, già espunta dall'ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della sentenza n. 199 del 2012 - Asserita lesione delle competenze costituzionali e statutarie delle Regioni nella materia dei servizi pubblici, nonché delle competenze regolamentari ed amministrative degli enti locali nella medesima materia - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Disposizioni che sono rivolte alle società pubbliche strumentali e che non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, incluse le società che gestiscono servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- decreto-legge-Art. 4, comma 8
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4, comma 7
Parametri costituzionali
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Indebita interferenza, nella parte in cui le disposizioni si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, sull'autonomia organizzativa e di funzionamento delle stesse, in quanto si esclude che esse possano continuare ad avvalersi di società in house , pur ricorrendo le condizioni prescritte dall'ordinamento dell'Unione europea - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 8
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e dalla Regione siciliana - Asserita lesione delle prerogative delle autonomie speciali - Insussistenza - Disposizioni che non si applicano alle medesime, in virtù dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24- bis - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 4, comma 8
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 136
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- Costituzione-Art. 117
- legge costituzionale-Art. 10
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sardegna-Art. 4
- statuto regione Sardegna-Art. 4
- statuto regione Sardegna-Art. 7
- statuto regione Sardegna-Art. 8
- statuto regione Sicilia-Art. 15
- statuto regione Sicilia-Art. 17