Articolo 20 - COSTITUZIONE

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 389/2004Depositata il 15/12/2004

Libertà religiosa - Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole elementari e medie - Denunciato contrasto con il principio di laicità dello stato, ingiustificata posizione di privilegio per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni - Estraneità alla questione delle disposizioni di rango legislativo censurate e inidoneità delle norme regolamentari censurate ad essere oggetto di sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall?art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall?art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell?art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994. L?impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico, infatti, è frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate; per queste ultime, essendo prive di forza di legge, non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte. - Sentenze citate nn.1104/1988 e 456/1994.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 159
  • decreto legislativo-Art. 190
  • decreto legislativo-Art. 676
  • regio decreto-Art. 119 E ALLEGATA TABELLA C
  • regio decreto-Art. 118

Pronuncia 235/1997Depositata il 15/07/1997

SENT. 235/97. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE IMMOBILIARE (IN.V.IM.) - IN.V.IM. DECENNALE E STRAORDINARIA PER L'ANNO 1991 - ESENZIONE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO AGLI IMMOBILI APPARTENENTI AD ISTITUZIONI AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA E DOTAZIONE PATRIMONIALE, CHE SIANO ESPRESSIONE DI CONFESSIONI RELIGIOSE AMMESSE DALLO STATO MA DIVERSE DALLA RELIGIONE CATTOLICA - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI EGUAGLIANZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE E DELLA LIBERTA' DI CULTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SPECIALI LIMITAZIONI LEGISLATIVE E FISCALI PER GLI ENTI DI CULTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - RICHIAMO ALLE SENTENZE NN. 108/1983 E 86/1985 - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria) - che esonera dall'INVIM decennale o periodica tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, indipendentemente dalla loro destinazione - e dell'art. 45, l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) - che estende tale esenzione agli Istituti per il sostentamento del clero, i quali, per effetto della medesima legge, succedono ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 28) - in quanto - posto che le norme denunciate violerebbero gli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost. per la disparita' di trattamento ch'esse determinerebbero rispetto alla disciplina tributaria prevista per i beni appartenenti a enti di culti diversi da quello cattolico (nella specie, Comunita' ebraica di Venezia, ricorrente di fronte al giudice remittente); che la disparita' di trattamento lamentata consisterebbe in cio', che mentre i beni degli enti del culto cattolico sono esentati totalmente dall'imposta quale che sia la destinazione dell'immobile (disciplina denunciata), quelli degli enti di culto diverso da quello cattolico sono esentati totalmente dall'imposta solo se vi sia una destinazione diretta dell'immobile ai fini istituzionali dell'ente (art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972, recante istituzione dell'INVIM); che il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza in materia religiosa da parte delle norme tributarie statali (valutazione che presuppone un raffronto tra discipline che coinvolgono disposizioni, alcune delle quali inserite in complessi normativi distinti e diversi per contenuti, aventi base in accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose) devono valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa, dove la distinzione e' conseguenza del sistema di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose voluto dalla Costituzione; che, mentre agli Istituti per il sostentamento del clero deve riconoscersi la natura di enti strumentali "ad hoc" della Chiesa cattolica, con personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, le Comunita' ebraiche sono, innanzitutto, comunita' sociali che organizzano ed esprimono l'insieme degli interessi religiosi, culturali e assistenziali qualificanti la loro identita'; e che, mentre gli Istituti, all'interno della complessa organizzazione della Chiesa, assicurano il sostentamento dei ministri del culto, scopo specifico e unico al quale sono finalizzate tutte le risorse di cui possono disporre, con la conseguenza che l'esenzione totale dall'INVIM decennale vale per essi non tanto per l'appartenenza degli immobili a determinati soggetti, quanto per la destinazione degli stessi e dei redditi all'unica loro finalita' istituzionale, al contrario, il sostentamento dei ministri del culto rappresenta una soltanto delle attivita' cui attendono le Comunita' ebraiche, nel patrimonio delle quali, per l'ordinamento dello Stato, i beni non sono distinguibili a seconda che siano utilizzati per tale fine ovvero per altri scopi, tra quelli propri delle Comunita' stesse - siffatta differenza di natura soggettiva direttamente collegata alla diversita' delle funzioni e della destinazione oggettiva dei beni impedisce di addivenire ad una pronuncia di incostituzionalita', che, determinando l'estensione dell'esenzione totale dall'INVIM periodica, finirebbe per riguardare beni immobili delle Comunita' ebraiche destinati anche a finalita' diverse dal sostentamento dei ministri del culto ebraico, eccedendosi, in tal modo, dalla portata della norma di esenzione assunta come termine di comparazione nel giudizio di uguaglianza. - Sent. n. 86/1985. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • legge-Art. 8, comma 3
  • legge-Art. 101
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 25
  • legge-Art. 45

Pronuncia 311/1996Depositata il 25/07/1996

SENT. 311/96. SICUREZZA PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA - REQUISITO DELL'OTTIMA CONDOTTA POLITICA E MORALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - AMMISSIBILITA' DI REQUISITI ATTITUDINALI O DI AFFIDABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FUNZIONI O ATTIVITA' - NECESSARIETA' DI PRECISE LIMITAZIONI IN ORDINE AL TIPO DI CONDOTTA CONSIDERATA - CONGRUITA' DELLA CONDOTTA CONSIDERATA E DEL PARAMETRO DI VALUTAZIONE CON LA FUNZIONE DA SVOLGERE - ESCLUSIONE DI DISCRIMINAZIONI POLITICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Costituzione, dell'art. 138, primo comma, n. 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui consente di valutare, ai fini del possesso dei requisiti per l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, la condotta "politica" dell'aspirante nonche' condotte apprezzabili sotto il profilo genericamente definito "morale", ma riconducibili esclusivamente alla sfera della vita privata e della liberta' individuale, come tali non suscettibili per la loro natura, per la loro occasionalita' o la loro distanza nel tempo, di incidere ragionevolmente sulla affidabilita' del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attivita' considerata, esigendo altresi' la conformita' ad un parametro di valutazione "ottima", che non appare giustificata in relazione alla funzione della guardia particolare giurata, tanto piu' in considerazione dei requisiti meno severi richiesti per l'accesso ai corpi statali di polizia, in quanto l'ammissibilita' di requisiti attitudinali o di affidabilita' desunti da condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, ma significative in rapporto alla funzione o all'attivita' da svolgere, e' condizionata al sussistere di precise limitazioni in ordine sia al tipo di condotte cui puo' darsi legittimamente rilievo, sia alle modalita' di concreta verificabilita' dell'imparzialita' del loro accertamento, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e delle liberta' fondamentali. - V. S. nn. 203/1995, 107/1994, 108/1994 e 440/1993, nonche' O. nn. 326/1995 e 272/1992. red.: F. Mangano

Norme citate

  • regio decreto-Art. 138, comma 1

Pronuncia 259/1990Depositata il 25/05/1990

SENT. 259/90 B. CONFESSIONI RELIGIOSE - CULTI ACATTOLICI - COMUNITA' ISRAELITICHE - NATURA PUBBLICISTICA - POTERI E CONTROLLI INERENTI AD ESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il carattere pubblico della personalita' giuridica delle comunita' israelitiche, comportando l'assoggettamento di esse alla penetrante ingerenza di organi dello Stato e, reciprocamente, l'attribuzione di poteri autoritativi propri degli enti pubblici, e' del tutto incompatibile con il principio costituzionale dell'autonomia statuaria delle confessioni religiose acattoliche e con quello di laicita' dello Stato, e costituisce una palese discriminazione rispetto alle altre religioni, contraria al principio di eguaglianza, a quello di liberta' religiosa ed a quello di autonomia delle confessioni. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per violazione dell'art. 8, comma secondo, e degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20, Cost. - gli artt. 1, 2, 3, 15, 16 ('recte': 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58 del r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, i quali complessivamente conferiscono il suddetto carattere pubblicistico. - Sulla autonomia statutaria (come principio che esclude ogni possibilita' di ingerenza normativa dello Stato) e sui limiti di essa, S. n. 43/1988; sulla laicita' dello Stato (come garanzia della liberta' di religione), S. n. 203/1989. V. anche S. n. 239/1984.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 28
  • regio decreto-Art. 1
  • regio decreto-Art. 27
  • regio decreto-Art. 57
  • regio decreto-Art. 25
  • regio decreto-Art. 56
  • regio decreto-Art. 26
  • regio decreto-Art. 18
  • regio decreto-Art. 58
  • regio decreto-Art. 2
  • regio decreto-Art. 15
  • regio decreto-Art. 24
  • regio decreto-Art. 30
  • regio decreto-Art. 3
  • regio decreto-Art. 17
  • regio decreto-Art. 19
  • regio decreto-Art. 29

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.